Fisco e contabilità

Per lo split payment stop dal 14 luglio

Fine dello split payment per le prestazioni effettuate dai professionisti: questi soggetti riprenderanno ad incassare l’Iva. A decorrere dal 14 luglio viene soppresso l’obbligo della scissione di pagamento per le fatture emesse nei confronti di Pa e soggetti assimilati da parte di prestatori di servizio relativamente a compensi soggetti a ritenuta d’acconto. Siccome il decreto legge 87/2018 è entrato in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione, produce effetti dalle fatture emesse dal 14 luglio.

Come è noto, l’articolo 17 ter del decreto Iva prevede che, per le operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, l’Iva è in ogni caso versata dalle predette amministrazioni all’Erario e quindi, come regola, non viene corrisposta dal soggetto che ha emesso la fattura; si tratta di una deroga alla regola generale dell’Iva, secondo cui il cedente o prestatore ha il diritto di rivalsa dell’Iva nei confronti del proprio cliente, dovendola versare all’Erario. Il legislatore ha fatto un’eccezione a questo principio per le operazioni effettuate nei confronti della Pa, ma anche di numerosi altri soggetti.

Chiunque effettua operazioni nei confronti di questi soggetti deve riportare nella fattura le parole «scissione di pagamento»; quindi il committente o acquirente dei beni versa l’Iva direttamente all’Erario. Questa procedura genera una situazione di creditori cronici di Iva da parte dei fornitori e prestatori delle amministrazioni pubbliche ed aziende assimilate. Ma la situazione era particolarmente pesante per gli esercenti arti e professioni, i quali oltre a non ricevere l’Iva subivano la ritenuta d’acconto e, quindi, a fronte di una fattura pari a 100 più Iva di 22 e ritenuta d’acconto di 20 non ricevevano 102 ma 80, in quanto l’Iva veniva versata all’Erario e non corrisposta al prestatore. Da oggi questo procedimento è finito e quindi ai soggetti le cui prestazioni sono soggette a ritenuta d’acconto l’Iva verrà corrisposta dal committente e quindi non dovrà più essere riportata nella fattura la dizione «scissione di pagamento». Il beneficio si applica su tutti i compensi soggetti a ritenuta e quindi oltre ai professionisti può riguardare agenti di commercio, mediatori e procacciatori d’affari.

Poca cosa l’altra modifica sullo spesometro, che peraltro resta in vigore solo per quest’anno. Per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e registrate vengono ribadite le date di scadenza e cioè il 30 settembre 2018 per il primo semestre ed il 28 febbraio 2019 per il secondo semestre 2018. Viene anche prevista la scadenza relativamente al terzo trimestre del 2018, fissandola al 28 febbraio 2019: come dire che anche scegliendo l’adempimento trimestrale la scadenza è uguale alla semestrale.

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