Urbanistica

Per la tettoia in lamiera serve il permesso di costruire

Per il Tar Campania si tratta di un'opera ascrivibile alla categoria di nuova costruzione

di Giuseppe Donato Nuzzo

I lavori di completamento e realizzazione di tettoie in profilati in ferro coperte da lamiere grecate, di notevoli dimensioni, con la formazione di una cantinola interrata, sono ascrivibili alla categoria delle nuove costruzioni, per le quali è necessario il permesso di costruire. Lo ha stabilito il Tar Campania, sez. di Napoli, con la sentenza n. 5628 del 26 agosto 2021.

Il fatto
La sentenza in commento torna sul tema della corretta qualificazione urbanistica della tettoia. Nel caso di specie, si discuteva di un'ordinanza di demolizione per assenza di titolo edilizio, riguardante, tra l'altro:
a) il completamento della tettoia posta sopra il solaio del secondo piano attualmente anche abitato;
b) la realizzazione sul versante nord del lotto, di una tettoia con profilati in ferro coperta da lamiere grecate di circa mq 45,00 per un'altezza media di mt 2,90 che si presenta completa ed in uso;
c) la realizzazione di una tettoia sul versante sud del lotto, profili in ferro e copertura in lamiera grecata di circa mq 24,00 per altezza media di mt 2,90 che si presenta completa ed in uso.
Secondo il ricorrente, queste tettoie erano riconducibili nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, per i quali non serve il permesso di costruire.Il Tar Campania, però, la pensa diversamente.

Nuove costruzioni
Secondo i giudici, la categoria della manutenzione straordinaria comprende solamente "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici". A tale categoria, dunque, non sono riconducibili il completamento e la realizzazione di tettoie in profilati in ferro coperte da lamiere grecate, come quelle in esame, di notevoli dimensioni, né tantomeno, la formazione di una cantinola interrata di circa mq 12,00 per altezza mt 4,00. Si tratta di interventi che implicano una "apprezzabile trasformazione urbanistico edilizia, con creazione di nuove superfici utili ed incremento della volumetria esistente". Pertanto, sono ascrivibili agli interventi di nuova costruzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) del Dpr 380/2001, come tali assoggettabili, ai sensi dell'art. 10 dello stesso Dpr, al permesso di costruire.

Trasformazione del territorio
Occorre, in tale caso, fare riferimento all'impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) laddove, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

Nello specifico, "quando le tettoie incidono sull'assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell' art. 3, comma 1, lett. b), Dpr n. 380 del 2001, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice Dia, anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi".

Più in generale – si legge nella sentenza – è necessario il titolo edilizio e l'autorizzazione paesaggistica, in zona vincolata, per "ogni opera che arreca una trasformazione del territorio".

I precedenti in giurisprudenza
A sostengo del proprio ragionamento, il Tar richiama i precedenti giurisprudenziali in materia. In base all'art. 10, Dpr n. 380/2001, "sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione che, in base alle definizioni dettate dall'art. 3, comma 1, lett. e), del medesimo Dpr n. 380, sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nella manutenzione ordinaria o straordinaria, nel restauro e risanamento conservativo, ovvero nella ristrutturazione edilizia" (Tar Campania, Napoli, sez. III, 01/03/2019, n. 1154)."Il legislatore identifica, dunque, le nuove costruzioni non solo (e non tanto) per le loro caratteristiche costruttive, ma piuttosto per il loro uso, ove sia destinato a soddisfare esigenze di carattere non meramente temporaneo" (Cons. di St., sez. IV, 28/01/2019, n.667).

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