Amministratori

Per la validità delle delibere consiliari in assenza di regolamento è ancora in vigore la norma del 1915

Se non sono state approvate le norme che disciplinano il funzionamento del consiglio in materia di quorum strutturale

di Amedeo Di Filippo

Nel caso in cui un Comune non abbia approvato norme statutarie o regolamentari volte a disciplinare il funzionamento del consiglio comunale, restano valide le disposizioni del Testo unico n. 148 del 1915 in materia di quorum strutturale per la validità delle delibere. Lo afferma la sezione di Lecce del Tar Puglia con l'ordinanza cautelare n. 422/2022.

Le regole
Si chiede l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, della deliberazione con cui un consiglio comunale, composto da 16 consiglieri oltre al sindaco, ha approvato in seconda convocazione il piano di interventi e di recupero territoriale della fascia costiera, registrando l'assenza di 11 consiglieri e del sindaco. L'atto è stato quindi approvato alla presenza di 5 consiglieri, sebbene con voto unanime. I ricorrenti hanno lamentato la falsa applicazione dell'articolo 38 del Tuel, il cui comma 2 rinvia il funzionamento dei consigli al regolamento, che in particolare deve indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso vi sia la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.

Il quorum
Per fornire adeguata risposta, il Tar di Lecce ricorre all'articolo 127 del Testo unico della legge comunale e provinciale n. 148 del 1915 – emanato da Vittorio Emanuele III Re d'Italia "per grazia di Dio e per volontà della Nazione" – rimasto in vita unitamente agli articoli 125 (convocazione dei consiglieri) e 289 (decadenza dei consiglieri), in virtù di quanto disposto dall'articolo 273, comma 6, del Tuel, «fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico». E l'articolo 127 dispone che i consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati e alla seconda convocazione, che deve avere luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri (comma 1). Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri (comma 2). Il comma 6 dell'articolo 273 dunque assegna efficacia ultrattiva alle disposizioni del Testo unico del 1915 in materia di quorum strutturale per la validità delle delibere dell'organo collegiale, fino a quando le corrispondenti materie non siano regolate dallo statuto dell'ente e dal regolamento di funzionamento del consiglio. Potestà non esercitata dal comune nel caso di specie. Il comma 2 dell'articolo 38 del Tuel, che prevede la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, secondo il Tar Lecce pone una prescrizione riferita al regolamento da adottare e non direttamente alle delibere consiliari approvate in assenza di quest'ultimo, talché la delibera impugnata appare legittima e i giudici respingono la domanda cautelare, pur affermando «la necessità di un ulteriore approfondimento».

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