Percorso a tappe serrate per il bonus sociale rifiuti
La delibera Arera n. 155 del 29 luglio scorso ha delineato il flusso operativo per giungere all’erogazione del bonus sociale rifiuti, previsto dall’articolo 57-bis del Dl 154/2019 e successivamente dal Dpr 21/01/2025, fissando un calendario molto serrato che rischia di mettere in difficoltà i Comuni e gli altri gestori delle tariffe.
Il bonus sociale spetta esclusivamente ai nuclei familiari che hanno un Isee non superiore a € 9.530 (o € 20.000 se si tratta di nuclei familiari con almeno 4 figli), limitatamente a un’unica abitazione e viene quantificato in misura pari al 25% della tassa sui rifiuti o della tariffa corrispettiva dovuta (ossia al 25% del costo medio del servizio di gestione dei rifiuti nel caso in cui il gestore delle tariffe e dei rapporti con l’utenza non sia iscritto al sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte)).
La delibera disciplina nel dettaglio le tappe per l’erogazione del bonus ai contribuenti/utenti aventi diritto.
In primo luogo, l’Inps, che dispone dei dati relativi alle dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu) presentate dai soggetti interessati ai fini dell’elaborazione dell’Isee, le trasmette, entro il secondo giorno del mese successivo a quello di ricezione delle stesse, al sistema informativo integrato (Sii), gestito, per conto dell’Arera, dalla società acquirente unico. Quest’ultimo invia i dati relativi alle Dsu ricevute riferite all’anno a allo SGAte (Sistema di gestione delle agevolazioni tariffarie, gestito dall’Anci) entro il 1° febbraio dell’anno a+1; quest’ultimo effettua la verifica di unicità, volta a identificare che ci sia una sola Dsu per nucleo familiare, per far si che sia concessa nell’anno un’unica agevolazione per nucleo familiare. Quindi, trasmette i dati dei potenziali beneficiari del Bonus all’ente erogatore (secondo la delibera Arera il Comune o l’ente territorialmente competente) o al gestore delle tariffe e dei rapporti con l’utenza, se designato (e diverso) dal primo. Il tutto entro il 1° marzo dell’anno a+1.
Il gestore (o l’ente) dovrà verificare l’ammissibilità del nucleo familiare al beneficio, individuando l’abitazione per la quale lo stesso ha diritto, fornendo un esito positivo o negativo. Nel caso in cui nessuno dei componenti del nucleo familiare risulti intestatario di un’utenza Tari (o tariffa), la concessione del bonus è subordinata alla regolarizzazione della posizione (ad esempio, se il tributo è intestato ad altro soggetto, provvedere alla necessaria variazione, ovvero, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, procedere alla regolarizzazione della stessa, mediante la sua presentazione e contestuale emissione di avvisi di accertamento per il recupero del prelievo per le annualità pregresse). Qualora la verifica di ammissibilità sia negativa, il gestore (o l’ente) trasmetterà la relativa informazione ad Arera tramite lo SGAte (entro il 31/7 dell’anno a+1); sarà Arera che, ricevuto il dato (tramite il Sii) entro il 15/9 dell’anno a+1, invierà agli utenti interessati l’esito negativo dell’ammissibilità del bonus, entro la prima settimana del mese di ottobre dell’anno a+1. Se la verifica di ammissibilità è positiva, il gestore (o l’ente) provvede a controllare la regolarità dei pagamenti del contribuente/utente con riferimento agli anni precedenti all’anno a+1. Se il controllo evidenzia delle irregolarità (in mancanza di specifiche in merito si ritiene che si debba far riferimento al mancato pagamento anche derivante dal semplice avviso di pagamento, senza necessità che la violazione sia stata formalmente contestata), il gestore (o l’ente) può procedere alla compensazione del bonus con gli importi dovuti, inviando al contribuente/utente un sollecito di pagamento (tramite raccomandata o Pec), assegnando un termine di 40 giorni dall’invio per la regolarizzazione e avvisando che, in mancanza, si provvederà alla compensazione. Qualora l’utente regolarizzi la sua posizione oltre detto termine, il bonus sarà riconosciuto scomputandolo dall’importo dovuto (quindi successivamente all’emissione dell’avviso di pagamento). Qualora l’utente sia in regola con i pagamenti, il gestore procede alla quantificazione del bonus e a riconoscere lo stesso al contribuente/utente entro il 30 giugno dell’anno a+1, nella prima rata utile (se questa è incapiente, l’importo residuo viene compensato nella rata successiva).
La norma non specifica che la prima rata utile debba scadere entro il 30 giugno dell’anno a+1 (anzi si dice che è il riconoscimento del bonus che deve avvenire entro il 30 giugno dell’anno a+1). Tuttavia, poiché si specifica che: «Qualora la prima rata utile di cui al precedente comma 10.1 venga emessa successivamente al 30 giugno dell’anno a+1, l’agevolazione dovrà essere riconosciuta entro tale termine con rimessa diretta a favore del beneficiario con una modalità tracciabile e che garantisca l’identificazione del soggetto beneficiario medesimo», vi è da ritenere che la prima rata utile debba scadere entro il 30 giugno dell’anno a+1. L’avviso di pagamento, come di consueto, in ossequio alle norme del Tqrif (delibera Arera 15/2022), deve essere emesso (inviato all’utente) almeno 20 giorni prima della scadenza della prima rata e dovrà contenere la dicitura: «Le è stato riconosciuto il bonus sociale rifiuti per l’anno a, ai sensi del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24. Il bonus è pari a euro xx.» In sostanza, per il bonus 2025, il gestore delle tariffe riceverà i dati dei potenziali beneficiari entro il 1° marzo 2026 e dovrà concludere tutti gli adempimenti in tempo utile per inviare gli avvisi di pagamento entro il 10 giugno 2026, includendo in questo lasso temporale anche la tempistica necessaria per i solleciti di pagamento, qualora si voglia decidere di attuare la compensazione. Una volta concessi i bonus, il gestore dovrà inviare allo SGAte, entro il 31 luglio dell’anno 2026, l’esito delle verifiche di ammissibilità, i dati sui bonus concessi e l’elenco delle utenze potenzialmente aventi diritto al bonus dell’anno 2025, ma cessate nel corso del medesimo anno. I dati relativi a quest’ultime vengono trasmesse dallo SGAte al Sii (quindi a Csea), entro il 15 settembre dell’anno 2026, affinché quest’ultima possa predisporre i bonifici domiciliati in favore degli aventi diritto e metterli in pagamento entro il 1° giorno lavorativo del mese successivo (quindi inizio ottobre). Entro il 30 settembre dovrà trasmettere ad acquirente unico i dati relativi, in modo che questo possa provvedere a informare gli utenti interessati entro la prima settimana di ottobre dell’anno 2026, con apposita comunicazione contenente indicazioni relative alle modalità e ai tempi di ritiro del bonifico domiciliato.
Le informazioni che SGAte ha ricevuto dai gestori saranno trasmesse all’Arera e a Csea, nonché agli enti erogatori, sempre entro il 15 settembre anno 2026, per adempiere agli obblighi di rendicontazione al Siuss (Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali), di cui al Dm 206/2014.
Nel caso poi in cui l’intestatario del prelievo sia un minore, la procedura segue un percorso leggermente diverso, con differenti tempistiche.
(*) Vice presidente Anutel
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