Fisco e contabilità

Perdite sotto esame con l'informativa

Cancellato l'obbligo di copertura attraverso i ricavi degli anni successivi

di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

Nuove indicazioni per la gestione delle perdite degli enti locali. Capita spesso che responsabili finanziari, amministratori e revisori si trovino ad affrontare il significato e le conseguenze un risultato economico negativo. Il 13esimo decreto correttivo del Dlgs 118/2011 , nel riscrivere parti del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale, interviene a dare risposte anche in questo ambito.

Quando l'ente registra una perdita di esercizio, «l'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del presidente/sindaco sulle cause che hanno determinato la formazione della perdita, distinguendo i casi in cui il risultato negativo sia stato determinato dall'erogazione di contributi agli investimenti finanziati da debito, erogati per favorire la realizzazione di infrastrutture nel territorio».

L'informativa può essere estesa ai risultati economici negativi di esercizi precedenti. Sempre nella relazione, l'amministrazione deve dare notizie sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio. In particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili, riducendo la voce «Risultati economici di esercizi precedenti» se positiva e, successivamente, le riserve disponibili positive. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita, la parte residuale è rinviata agli esercizi successivi per assicurarne la copertura.

Di particolare interesse è l'eliminazione dell'inciso che imponeva la copertura delle perdite con ricavi futuri. L'eventuale perdita di esercizio impone dunque una riflessione sulle cause, ma non presuppone alcun atto obbligatorio di risanamento o autorizzatorio e non deve allarmare l'organo di revisione. Alla copertura del valore negativo dei «Risultati economici di esercizi precedenti» si provvede solo dopo aver coperto le «riserve negative per beni indisponibili», utilizzando i risultati economici positivi e le riduzioni delle riserve indisponibili derivanti dalla diminuzione di attività patrimoniali riguardanti beni indisponibili (ad esempio per ammortamento o a seguito del passaggio del bene al patrimonio disponibile). È obbligatorio fornire adeguata informativa sulle principali cause che hanno influito sul risultato economico finale. Fra le riflessioni utili sul lungo periodo spesso, infatti, la perdita è originata dall'alta incidenza degli ammortamenti che, se da un lato sono estranei alla gestione, dall'altro mostrano la probabilità che in futuro l'ente non avrà la capacità di rinnovare gli impianti, le attrezzature e gli immobili soggetti all'inevitabile obsolescenza.

Merita invece una riflessione a parte il caso del risultato economico negativo generato principalmente da insussistenze dell'attivo o da svalutazione dei crediti: in questo caso la perdita potrebbe derivare infatti da inefficienze legate alla gestione dei crediti dell'ente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©