Pergola bioclimatica chiusa su tre lati, non è edilizia libera
Per il Tar Campania si tratta di un'opera soggetta alla Scia
I giudici della sezione sesta del Tar Campania, con la sentenza n. 1666/2023, sono intervenuti relativamente al ricorso di un privato contro la sospensione e la demolizione delle opere consistenti in struttura metallica, pergola bioclimatica, ritenendo contrariamente a quando sostenuto dal ricorrente, che non si tratta di attività a edilizia libera in quanto tali opere sono soggette a Scia.
La vicenda ha avuto luogo nel Comun e di Anacapri che ha ordinato la sospensione e la demolizione delle opere, ulteriori rispetto a quello già oggetto della precedente ordinanza di demolizione, consistenti nella creazione di uno spazio coperto di circa mq 29 costituito da struttura metallica, pergola bioclimatica, alta circa mt. 2,60, previa realizzazione di massetto di calpestio, delimitata su trae lati da murature; nella pavimentazione delle aree destinate a giardino, con posa in opera di una piscina autoportante seminterrata per circa mt. 0,84; in una piccola baracca in legno di mt. 1,63 x 1,63 x 2,20 non infissa al suolo; in un pergolato in pali di castagno di circa mt. 4,90 x 4,00 con sovrastante incannucciato e nella pavimentazione in quarzite di un'ulteriore superficie di circa mq. 25 del giardino per creazione di un vialetto per area terrazzata.
I giudici amministrativi hanno precisato che la struttura metallica, pergola bioclimatica, alta circa mt. 2,60 che poggia su un massetto di calpestio è delimitata su tre lati da muri preesistenti, non può essere considerata attività ad edilizia libera e come tale non soggetta a Scia in quanto per essere considerata tale deve essere aperta su almeno tre lati. Sul tema la giurisprudenza spiega che «Il pergolato è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; di norma quindi, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio; di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa» (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5008/2018).
Il Tribunale Amministrativo nella stessa sentenza ripercorre altri principi fondamentali utili che fanno assoggettare le opere realizzati non all'edilizia libera:
- consumo del suolo e sua trasformazione;
- la pavimentazione realizzata ha trasformato ampie aree destinate a giardino per cui è riconducibile a una nuova costruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del Dpr 380/2001, determinando un consumo di suolo e, dunque, una trasformazione tendenzialmente irreversibile di quest'ultimo;
- costruzione di una piscina seminterrata per circa mt. 0,84 e quindi essendo fissa al suolo comporta una durevole trasformazione del territorio;
- rapporto funzionale stabile dell'opera realizzata;
- baracca in legno di mt. 1,63 x 1,63 x 2,20 alt. seppure non infissa al suolo ha una destinazione funzionalmente stabile.