Urbanistica

Pergotenda, il Tar Lazio spiega cos'è e quando rientra nell'edilizia libera

Non servono permessi se le se struttura serve solo a sostenere l'elemento ombreggiante

di Mauro Salerno

Niente permessi per la pergotenda realizzata in giardino, se la struttura risponde solo alla funzione di sostenere l'elemento di copertura. A chiarire la definizione spesso sfuggnte di «pergotenda» e il suo destino dal punto di vista delle autorizzazioni edilizie ci ha pensato il Tar Lazio (Roma) , con una sentenza (n. 12151 del 19 novembre ) che boccia la pretesa del Comune di demolire l'elemento di copertura realizzato in un giardino privato, in assenza di permesso di costruire.

Sotto vaglio dei giudici c'erano quattro strutture realizzate in un giardino provato di 180 mq dai proprietari che avevano coperto con queste un'area di circa 50 mq. Tra le strutture anche una «pergotenda» (di 5X1 metri) che i giudici escludono da subito dal novero degli interventi per cui è necessario richiedere un permesso. Nel caso trattato, la tenda, retrattile, serviva a proteggere da pioggia, vento e sole anche una rampa di accesso al piano seminterrato.

«Ai fini della classificazione in termini di pergotenda - spiegano allora i giudici del Tar, richiamando una precedente presa di posizione del Consiglio di Stato - occorre che l'opera principale sia costituita dalla tenda quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda». In questi casi non c'è alcun bisogno di chiedere autorizzazioni perchè «l'attività può essere ricondotta nel novero dell'edilizia libera, integrando la pergotenda un arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all'unità a cui accede e, quindi, riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001».

Esclusa la necessità di permessi anche per un altro elemento di copertura realizzato sempre in giardino in aderenza a due porzioni del fabbricato, in assenza di chiusure laterali, a protezione di un altro ingresso alla proprietà. Per i giudici si tratta di uno spazio da qualificare come pertinenza.

«La giurisprudenza amministrativa - si legge nella sentenza - è costante nel ritenere che "la pertinenza urbanistico-edilizia è configurabile allorquando sussiste un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una
dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce; a
differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi il manufatto
può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva
esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche
allorquando è sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta un cosiddetto
"carico urbanistico" proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con
l'edificio principale"».

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