Personale

Permessi per terapie salvavita, la procedura di riconoscimento deve essere attivata dal dipendente

Dall'Aran le indicazioni per interpretare la regola introdotta nell'ultima tornata contrattuale

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di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Arrivano dall'Aran, con due distinti pareri (uno rivolto al personale del comparto delle funzioni centrali e l'altro al personale delle funzioni locali) alcuni interessanti chiarimenti sulla corretta gestione dei benefici a favore dei dipendenti affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

La disciplina in argomento è stata oggetto di rivisitazione nell'ultima tornata contrattuale, quella relativa al triennio 2016-2018, prevedendo, in tutti i comparti di contrattazione, uno specifico articolo a sé stante, con elementi di novità rispetto alla preesistente regolamentazione.

La sua formulazione, seppur chiara e lineare, genera comunque dubbi applicativi e l'Aran con i suoi pareri offre agli enti una corretta lettura della disposizione.

Con il parere CFL131, i tecnici di Via del Corso hanno chiarito che le condizioni legittimanti a fruire dei benefici a favore dei dipendenti affetti da patologie gravi che richiedano terapie salvavita o altre assimilabili, contenute nell'articolo 37 del contratto del 21 maggio 2018, sono essenzialmente due e devono necessariamente coesistere.

La prima è l'attestazione di sussistenza di grave patologia che richiede la terapia salvavita. La procedura di riconoscimento deve essere attivata dal dipendente.

La seconda è una certificazione di malattia, rilasciata dal medico dalla struttura medica convenzionata dove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente, intendendo per tale anche il medico di medicina generale il quale, ove sussista il nesso causale tra la terapia salvavita e l'incapacità lavorativa, può rilasciare il certificato di malattia telematico barrando la casella «patologia grave che richiede terapia salva vita».

Dopo aver ricordato il corretto iter che il lavoratore deve seguire per poter usufruire dei particolari permessi relativi all'effettuazione delle terapie salvavita derivanti dalle gravi malattie, l'Aran (CFC53a) traccia il perimetro di azione del medico di base in questo contesto.

La certificazione redatta dal medico di medicina generale (medico di base) dovrà fornire una specifica informazione in ordine ai giorni nei quali il dipendente sia stato effettivamente sottoposto a tali terapie salvavita (anche nel caso in cui, eventualmente, le stesse siano già iniziate nel periodo di ricovero ospedaliero).

Per le assenze dovute agli effetti collaterali, il lavoratore dovrà invece produrre la certificazione che i giorni di assenza che comportino, a tutti gli effetti, una incapacità lavorativa siano strettamente derivanti dalle terapie sostenute a titolo di effetti collaterali delle stesse.

La certificazione deve essere resa dalla struttura medica convenzionata dove viene effettuata la terapia o dall'organo medico competente, per cui si ritiene si debba ricomprendere anche il medico di base.

È sempre possibile per il datore di lavoro pubblico, nel caso in cui la documentazione presentata non risponda ai requisiti sopra riportati, richiedere una certificazione medica con una più specifica informazione in ordine ai giorni nei quali il dipendente sia stato effettivamente sottoposto alle terapie salvavita o si sia trovato in una situazione di incapacità derivante dagli effetti collaterali delle suddette terapie salvavita.

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