Urbanistica

Permesso di costruire obbligatorio per trasformare i garage in abitazioni

Tar Lazio: è ristrutturazione pesante perché aumenta il carico urbanistico, opere da demolire

di Davide Madeddu

Le opere edilizie realizzate per trasformare due autorimesse in abitazioni devono essere demolite perché il mutamento di destinazione d'uso comporta un aggravio del carico urbanistico e deve essere qualificato come ristrutturazione di edilizia pesante per cui è necessario il permesso di costruire e la Scia.

Con questa motivazione il Tar del Lazio ha respinto (la sentenza è la numero 12000/2022) il ricorso presentato da una donna contro un'ordinanza di Roma Capitale che aveva ordinato la demolizione delle opere realizzate e con cui era state trasformate due autorimesse in altrettante abitazioni. La vicenda è nata nel 2011 quando Roma Capitale, con determina dirigenziale, ha ordinato la demolizione delle opere e il ripristino dei luoghi realizzate nelle autorimesse di sua pertinenza. Quindi il ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

In particolare, come si legge nel dispositivo «Roma Capitale ha contestato l'abusiva realizzazione, in zona gravata da vincolo paesaggistico, di un mutamento di destinazione d'uso delle due autorimesse a servizio delle unità immobiliari della ricorrente che, anche tramite la realizzazione di servizi igienici, sono state destinate ad uso abitativo». Nel ricorso la proprietaria ha sostenito di non aver posto «in essere alcun mutamento di destinazione d'uso essendosi limitata a realizzare nelle autorimesse due servizi igienici necessari alla figlia per praticare l'hobby della pittura». Ossia un «intervento di restauro e risanamento conservativo o, al più, di ristrutturazione edilizia leggera per il quale sarebbe stata necessaria una semplice dia e non anche il permesso di costruire». E quindi, sempre secondo la ricorrente il comune «avrebbe potuto, quindi, applicare solo una sanzione pecuniaria e non già quella demolitoria ed, inoltre, avrebbe dovuto avvisare la ricorrente dell'avvio del procedimento perfezionatosi con l'adozione dell'atto impugnato». Per il Tar il ricorso è infondato.

Nel dispositivo i giudici hanno sottolineato che «particolarmente significativa è la documentazione fotografica a emerge che la ricorrente ha posto in essere un mutamento di destinazione d'uso dei locali originariamente destinati ad autorimessa e trasformati in vere e proprie abitazioni».

I giudici hanno anche evidenziato che «tale mutamento di destinazione d'uso da autorimessa ad abitazione, comportando un aggravio del carico urbanistico, deve essere qualificato come ristrutturazione edilizia "pesante" come tale abbisognevole, per la sua realizzazione, del permesso di costruire o della Scia sostitutiva». Quindi, come rimarcando nel dispositivo: «Ne consegue l'irrogabilità della sanzione demolitoria prevista dagli articoli 33 d.p.r. n. 380/01 e 16 l.r. n. 15/08 applicabili alla fattispecie proprio in ragione della qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia pesante».

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