I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Permesso di soggiorno e foglio di via obbligatorio: le ultime pronunce del Consiglio di Stato

di Solveig Cogliani

Extracomunitari - Permesso di soggiorno – Per lavoro autonomo – Motivazione – Reddito – Carenza – Reiezione – Legittimità
In caso di decreto di rifiuto del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, la carenza reddituale integra un elemento motivazionale autonomo e concorrente ai fini della legittimità della reiezione del titolo di soggiorno.
Consiglio di Stato, Sez. III, 14 giugno 2021, n. 4566

Extracomunitari - Permesso di soggiorno - Per motivi di studio – Rinnovo – Presupposti – Ratio – Eccezioni – Amministrazione – discrezionalità tecnica – Limiti
La ratio della disciplina di cui al comma 4, dell'art. 46, d.P.R. n. 394 del 1999, che prevede che i visti ed i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche, è volta ad evitare il fenomeno dell'eccessiva dilatazione temporale del periodo degli studi universitari da parte di cittadini extracomunitari al fine meramente strumentale di prolungare la propria permanenza nel territorio italiano per un tempo indefinito; sicché all'interno di una complessiva cornice temporale, rigida e ben precisa (tre anni dopo la durata del corso), è consentito all'Amministrazione di valutare, per le verifiche intermedie, caso per caso l'esistenza di cause di forza maggiore o di salute (in terminis, Cons. St. III Sez., 3 luglio 2019, n. 4549), solo in tale ultima evenienza il legislatore ha voluto attribuire all'Amministrazione un potere tecnico-discrezionale in ordine alla valutazione di situazioni eccezionali in grado di derogare, in caso di un loro accertamento, alla regola di carattere generale (sul punto, cfr. Cons. St., sez. III, 7 gennaio 2020, n. 89).
Consiglio di Stato, Sez. III, 7 giugno 2021, n. 4339

Extracomunitari – Misure di prevenzione – Foglio di via obbligatorio – Finalità – Motivazione – Pericolosità - Probabilità – Necessaria
Il foglio di via obbligatorio deve fondarsi necessariamente su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono altresì, se considerate nel complesso, potersi ritenere significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento; tale misura di prevenzione personale, infatti, è diretta a prevenire reati socialmente pericolosi, non già a reprimerli, e perciò, benché non occorra la prova dell'avvenuta commissione di reati, è richiesta una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio ambientale dell'interessato, da cui oggettivamente emerga un'apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 20 luglio 2020, n. 4648; Sez. III, 29 gennaio 2020, n. 741, 6 novembre 2019, n. 7575, e 14 febbraio 2017, n. 662).
Consiglio di Stato, Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4986

Extracomunitari – Misure di prevenzione – Foglio di via obbligatorio – Pericolosità – Valutazione – Presupposti – Condanne penali – Necessità
Pur se a fronte d'una significativa discrezionalità nel giudizio del Questore circa la pericolosità del soggetto destinatario del foglio di via – la sussistenza della presupposta condizione soggettiva, consistente nella abituale dedizione al delitto del destinatario del provvedimento di cui trattasi, deve risultare (quale fatto oggettivo) da pronunce di condanna del giudice penale (e peraltro passate in giudicato, ex art. 27 Cost.), risultando diversamente pretermesso uno dei principali cardini dello Stato di diritto.
Consiglio di Stato, Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4986

Extracomunitari – Accoglienza – Misure – Revoca – Stupefacenti – Consumo - Regole – Centro di accoglienza - Gravi violazioni – Sussistono
Costituiscono grave violazione ai sensi dell'art. 23, primo comma, lett. e), d.lgs. n. 142 del 2015, come modificato dal d.l. 4 ottobre 2018, convertito nella l. 1 dicembre 2018, n. 132, che comporta la revoca delle misure di accoglienza, le fattispecie originanti denunce all'autorità giudiziaria per i reati anche in materia di sostanze stupefacenti (Cons. Stato, sez. VI 1 marzo 2018, n. 1271; id., sez. III 1 giugno 2018 n. 3302), ove siano accertate specifiche previsioni regolamentari adottate dal Centro di accoglienza quanto all'uso reiterato di droghe all'interno della struttura.
Consiglio di Stato, Sez. III, 25 giugno 2021, n. 4854

Extracomunitari - Permesso di soggiorno - Per motivi di lavoro – Condanne – Per stupefacenti – Ostatività – Ratio
Le condanne dell'extracomunitario in materia di stupefacenti sono, in mancanza di legami familiari che impongano la valutazione discrezionale comparativa di cui all'art. 5, comma 5, ultimo periodo, t.u. 25 luglio 1998, n. 286, automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, qualunque sia la pena detentiva riportata dal condannato e non rilevando la concessione della sospensione condizionale, ai sensi del chiaro disposto dell'art. 4, comma 3, t.u. n. 286 cit., e ciò per il grave disvalore che il legislatore attribuisce, “a monte”, ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica (in terminis, Cons. St., sez. III, 4 maggio 2018, n. 2664; 26 febbraio 2016, n. 797; 10 aprile 2015, n. 1841; 24 febbraio 2015, n. 919).
Consiglio di Stato, Sez. III, 8 giugno 2021, n. 4373

Extracomunitari - Permesso di soggiorno - Per motivi di lavoro – Condanne – Per stupefacenti – Natura - Ostatività – Lieve entità – Irrilevanza
Deve altresì escludersi che sussiste differenza, in materia di reati inerenti gli stupefacenti, fra condanne pronunciate in forza dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e quelle inflitte “per fatti di lieve entità” ai sensi del successivo comma 5, come quella riportata dall'appellante, avendo lo stesso giudice delle leggi (sentenza 12 dicembre 2014, n. 277) affermato che la disamina delle “materie” evocate dall'art. 4, comma 3, t.u. n. 286 del 1998 (che riflette anche specifici impegni internazionali derivanti da convenzioni o trattati o normativa di rango comunitario) dimostra come sia evidente l'intendimento del legislatore di assumere a paradigma ostativo non certo la gravità del fatto, in sé e per sé considerata, quanto – e soprattutto – la specifica natura del reato, riposando la sua scelta su una esigenza di conformazione agli impegni di “inibitoria” di traffici riguardanti determinati settori reputati maggiormente sensibili. Ne deriva, quindi, che l'introduzione di un modello di tipo esclusivamente “quantitativo”, fondato, cioè, sulla gravità in concreto del fatto e sulla sanzione applicabile, si tradurrebbe non tanto in una pura e semplice deroga all'automatismo quanto nella creazione di un “sistema” del tutto nuovo – diverso e alternativo – rispetto a quello prefigurato dal legislatore.
Consiglio di Stato, Sez. III, 8 giugno 2021, n. 4373

Extracomunitari - Permesso di soggiorno - Per motivi di lavoro – Condanne – Per stupefacenti – Diniego - Discrezionalità - Esclusione
In presenza di condanne per reati in materia di stupefacenti non residua alcuna sfera di discrezionalità in capo all'Amministrazione, che è obbligata a dare immediata applicazione al disposto normativo (in terminis, Cons. St., sez. III, 1° agosto 2014, n. 4087).
Consiglio di Stato, Sez. III, 8 giugno 2021, n. 4373

Extracomunitari - Permesso di soggiorno - Per motivi di lavoro – Diniego – Legami familiari – Effettività - Valutazione – Prova – Principi– Necessità
L'aver affermato di avere una compagna con la quale l'extracomunitario, che ha chiesto il permesso di soggiorno, starebbe per contrarre matrimonio senza offrire un principio di prova documentato, non può essere considerato elemento utile ai fini della valutazione della effettività dei vincoli familiari, da valutare da parte dell'amministrazione in sede di rilascio del permesso di soggiorno dello straniero alla luce ei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 202 del 2013.
Consiglio di Stato, Sez. III, 8 giugno 2021, n. 4373