Personale

Personale in quiescenza, possibile conferire incarichi retribuiti per attività di mera «assistenza»

Purché non comporti studio e consulenza e non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

È possibile affidare un incarico di supporto, affiancamento e assistenza a titolo oneroso a personale in quiescenza purché «l'assistenza» non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale.

In questi termini si è espressa la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 88/2023/PAR ricordando altresì l'obbligo di rispettare sempre tutte le regole previste dall'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001.

Come noto, la disciplina contenuta nell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012 prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di studio, consulenza, direttivi o dirigenziali a lavoratori pubblici o privati già pensionati. Il divieto si applica anche nel caso di affidamento di un incarico di supporto, affiancamento e assistenza a titolo oneroso, la cui attività oggetto della prestazione non riguarderebbe l'espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza?

È questo l'interrogativo posto da un ente locale laziale alla magistratura contabile.

Per la Corte dei conti laziale, sulla scorta della formulazione letterale del disposto normativo nonché delle precisazioni fornite a suo tempo dalla Funzione pubblica (circolari n. 6 del 3 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015) e dalle varie pronunce della magistratura contabile (Basilicata deliberazione n. 38/2018; Liguria deliberazione n. 60/2022 e Lombardia deliberazione n. 126/2022), la tassatività delle fattispecie vietate fa sì che le attività consentite per gli incarichi si ricavino a contrario, dovendosi le situazioni diverse da quelle elencate non essere ricomprese nel divieto di legge.

Diversamente opinando si determinerebbe un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza.

Pertanto, se il divieto riguarda l'attività di «studio e quella di consulenza», può ritenersi consentita quella di «assistenza» nei limiti in cui si diversifica dalle altre due: assistenza che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile.

In conclusione, si legge nella deliberazione, gli incarichi riferibili alle attività di assistenza non devono essere assimilati agli incarichi vietati dalla norma citata ovvero gli «incarichi di studio e consulenza», «incarichi dirigenziali o direttivi» e «cariche in organi di governo».

Ovviamente, gli incarichi da conferire (consentiti) non devono porsi in contrasto con altre disposizioni limitative, come quella del comma 6 dell'articolo 7 del testo unico del pubblico impiego.

Segnaliamo che la Corte dei conti della Sardegna (deliberazione n. 139/2022/PAR) ha ritenuto riconducibile al limite dell'articolo 5, comma 9, del Dl n. 95/2012 l'ipotesi dell'incarico di supporto specialistico conferito ad un ex dipendente comunale concernente le stesse aree di competenza per le quali il funzionario stesso ha assicurato il proprio apporto fino al momento del suo collocamento in quiescenza.

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