Personale di staff, cessazione dell'incarico alla fine del mandato se la proroga dell'organo politico ne ha mutato i poteri
Va escluso un diritto risarcitorio riferibile al periodo successivo alla cessazione del rapporto
In caso di proroga del mandato di presidente della Provincia in base alla legge 56/2014 mutano compiti e funzioni della carica, per cui il rapporto di lavoro del personale con incarico di staff si risolve alla data di scadenza originaria del mandato e va escluso un diritto risarcitorio riferibile al periodo successivo alla cessazione del rapporto, non essendo ravvisabile un recesso illegittimo da parte dell'ente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 11242/2023.
Il fatto
Con la sentenza del 17 luglio 2017 la Corte d'appello di Torino aveva accolto la domanda di una dipendente con l'incarico di portavoce del presidente di una Provincia, condannando quest'ultima al risarcimento del danno da lucro cessante a favore della ricorrente. La decisione era motivata dal fatto che il disciplinare di incarico prevedeva una durata pari a quella del mandato del presidente della Provincia, e sebbene ai sensi dell'articolo 1, comma 82, della legge 56/2014 il mandato elettivo era stato oggetto di proroga dal 24 giugno 2014 al 13 ottobre 2014, in tale periodo l'ente non aveva più corrisposto il compenso per l'incarico di portavoce. In esito al ricorso della Provincia, con la pronuncia in esame la Cassazione ha annullato la sentenza di cui sopra sulla base di argomentazioni in ordine alla durata degli incarichi di staff.
La Sezione ha premesso che la possibilità di costituire uffici di supporto agli organi di direzione politica ex articolo 90 del Tuel è una fattispecie che rientra categoria degli incarichi a contratto di cui all'art. 110 del Tuel, secondo cui l'ente può procedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante la conclusione di contratti a tempo determinato.
Per effetto di tale inquadramento il collegio ha ritenuto applicabili agli incarichi di staff le seguenti previsioni contenute nel suddetto articolo 110:
a) il comma 3, secondo cui «i contratti (…) non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica»;
b) il comma 4, in base al quale «il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie».
La prorogatio
Rispetto al caso in esame, ricostruzione di cui sopra ha indotto i giudici a sancire la cessazione dell'incarico di portavoce alla data del 24 giugno 2014, ossia alla scadenza originaria del mandato del presidente della Provincia. E questo perché il meccanismo previsto dalla legge 56/2014 non ha comportato una mera prorogatio della carica presidenziale, ma a seguito della ridefinizione della data di elezione ne ha mutato i compiti e le funzioni. Nel periodo di proroga, scrivono i giudici, «si è assistito a una vera e propria metamorfosi della presidenza della Provincia finalizzata ad assicurare – anche per esigenze di risparmio di spesa – un passaggio più semplificato verso il nuovo ordinamento, al punto che l'organo, pur mantenendo formalmente l'originaria denominazione, veniva a cumulare su di sé anche le funzioni del consiglio provinciale (…) svolgendo l'incarico a titolo gratuito e vedeva drasticamente limitati i propri poteri, al punto che ben si può affermare che quella delineata dalla previsione era una ipotesi di trasformazione della presidenza della provincia in organo straordinario ex lege».
A ciò si aggiunge il fatto che nella fase transitoria contemplata dalla legge 56/2014 la Provincia veniva a trovarsi in una situazione "strutturalmente deficitaria" in quanto vincolata a rigorose esigenze di risparmio di spesa, e ciò non poteva che sortire l'effetto di una risoluzione di diritto dell'incarico di staff ex articolo 110, comma 4, del Tuel.