Appalti

Piani anticorruzione, arrivano le sanzioni per chi non lo adotta

Anac con due recenti delibere adotta procedimenti sanzionatori per la mancata approvazione del Ptpct

di Manuela Sodini

Anac con due recenti delibere adotta procedimenti sanzionatori per la mancata approvazione del Piano anticorruzione e trasparenza (Ptpct).
In entrambi i casi viene riconosciuta la responsabilità per la mancata adozione del Ptpct comminando la sanzione nella misura minima edittale (1.000 euro) nei confronti dei soggetti obbligati: Responsabile anticorruzione e trasparenza (Rpct), Sindaco e componenti della Giunta comunale.

Nel primo caso, con la delibera numero 8, viene riscontrata la mancata pubblicazione del Piano anticorruzione e trasparenza relativo al triennio 2021-2023 e precedenti annualità (2020-2022; 2019-2021; 2018-2020; 2017-2019; 2016-2018). Nelle memorie difensive, il Sindaco e i membri della Giunta hanno rappresentato che l'organo di indirizzo politico veniva annualmente rassicurato dal Responsabile anticorruzione e trasparenza sulla validità del Ptpct adottato per il triennio 2014-2016 e sull'estensione della sua efficacia nel tempo, ritenendo le sue previsioni sempre attuali ed efficaci. Successivamente lo stesso Responsabile anticorruzione e trasparenza, nel 2022, ha dichiarato la piena responsabilità per l'omessa adozione del Piano per negligenza dovuta all'erronea interpretazione della norma, ritenendo che gli obblighi di legge fossero assolti con l'adozione del Piano 2014-2016.

Nel secondo caso, delibera numero 9, è stato riscontrato in un altro ente che l'ultimo Piano anticorruzione e trasparenza adottato era quello per il triennio 2015-2017. Osserva Anac che a nulla
valgono le deduzioni del Sindaco e dei membri della Giunta in merito alla non conoscenza della necessità di adozione annuale del Piano; quanto alle criticità legate all'esiguità del personale e alla mancata nomina di un Responsabile per la prevenzione della corruzione, Anac ricorda che è prevista la possibilità, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, di individuare il Responsabile in un dipendente con posizione organizzativa.
Dunque, per l'Autorità, la carenza di organico non rappresenta una giustificazione accoglibile.

In entrambe le due delibere, Anac ricorda che in base all'articolo 1, comma 8, legge 190/2012 sussiste l'obbligo di adottare annualmente il Piano di prevenzione della corruzione, tale obbligo si intende assolto con l'adozione da parte dell'organo d'indirizzo politico del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'omissione per Anac non è scusabile e in proposito richiama il famoso brocardo latino secondo cui l'ignoranza in merito al dettato normativo non costituisce una giustificazione per il mancato rispetto degli obblighi legislativamente previsti.

Appaiono quindi chiare le responsabilità dell'organo di indirizzo politico per culpa in vigilando delle attribuzioni implicite nella funzione di controllo generalizzato sulle attività comunali prescritte dalla legge, mettendo in evidenza una noncuranza degli obblighi di legge e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi.

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