Fisco e contabilità

Piani di riequilibrio, il decreto Semplificazioni «gestisce» l'emergenza per gli enti locali

Proroghe e sospensioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per far fronte agli effetti della situazione straordinaria di emergenza sanitaria

di Marco Rossi e Patrizia Ruffini

Via libera nel decreto Semplificazioni alle proroghe e sospensioni in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid 19

Innanzitutto, è rinviato al 30 settembre il termine assegnato al consiglio dell'ente locale per deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tenuto conto che molte amministrazioni possono avere incontrato diverse difficoltà a predisporre il piano di riequilibrio. In via ordinaria l'articolo 243-bis, infatti, assegna al consiglio un termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Congiuntamente, il Decreto Semplificazioni rimette anche in termini i Comuni i cui novanta giorni sono scaduti alla data del 30 giugno.

Un ulteriore intervento sospende poi fino al 30 giugno 2021 l'applicazione dell'articolo dell''articolo 6, comma 2, del Dlgs 149/2011 (che conduce al dissesto), nel caso di mancata presentazione del piano nei termini, diniego dell'approvazione del piano, accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano o del riequilibrio finanziario al termine del periodo. É altresì richiesto all'ente locale di aver presentato, a partire dal 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorché in corso di approvazione.

Inoltre, con l'aggiunta del comma 7-quater all'articolo 243-quater, si introduce una deroga nell'ordinamento degli enti locali secondo cui la disciplina appena richiamata trova applicazione limitatamente all'accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall'ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Particolarmente importante è anche la precisazione secondo la quale gli eventuali procedimenti in corso e l'efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall'ente locale, nella prospettiva di garantire la possibilità di tenere conto proprio degli effetti conseguenti alla pandemia.

Fra le novità anche l'abrogazione della previsione inserita nel comma 850, articolo 1 della legge 205/2017 (identica a quella – parimenti abrogata – contenuta nell'ultimo periodo del comma 889), secondo la quale, in caso di già accertato e grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater, comma 6, del Tuel, costituisce ex se reiterazione del mancato rispetto degli obiettivi intermedi con l'avvio della procedure per la dichiarazione del dissesto. In questo modo vengono alleggerite le conseguenze legate ai possibili effetti derivanti dall'emergenza Covid che indubbiamente hanno inciso negativamente sulla possibilità, per gli enti, di conseguire gli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio.

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