Fisco e contabilità

Piao, le «semplificazioni» del piano non sdoganano la prassi di adottare solamente la parte finanziaria del Peg

Vale a dire l'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti/responsabili con l'approvazione dei soli prospetti contabili senza l'individuazione degli obiettivi di gestione

di Corrado Mancini

Due sono i decreti attuativi del Piao, previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo articolo 6 del Dl 80/2021, il primo, il Dpr 81/2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno e contiene l'elencazione degli adempimenti che vengono assorbiti dal nuovo Piano, con riferimento agli enti con oltre 50 dipendenti.

Il secondo, diffuso contestualmente al primo, declina e dettaglia il contenuto del Piano per gli enti con oltre cinquanta dipendenti e le semplificazioni per quelli fino a tale limite; propone in calce uno schema di composizione, suddiviso in due colonne che semplificano la differenziazione tra enti più grandi ed enti di minori dimensioni.

L'articolo 1. comma 4 del primo decreto, il Dpr 81/2022, sopprime il terzo periodo dell'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il quale prevede «Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG».

L'articolo 6 del secondo decreto attuativo contiene le specifiche istruzioni all'adozione di un piano semplificato gli enti con non più di cinquanta dipendenti. Fra le semplificazioni concesse a questi enti c'è l'esonero dalla redazione dalla sottosezione "2.2 Performance".

Di conseguenza, per gli enti con più di cinquanta dipendenti, è soppresso, in quanto assorbito nella sezione del Piano integrato di attività e organizzazione, l'adempimento inerente al piano della performance, mentre gli enti fino a cinquanta dipendenti dovranno continuare a redigere il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150. E comunque, per tutti gli enti locali, a seguito della soppressione del terzo periodo dell'articolo 169, comma 3-bis, il piano della performance non è più unificato organicamente nel Peg.

Il piano della performance per gli enti locali con un numero di dipendenti fino a cinquanta dovrà essere adottato entro il termine perentorio del 31 gennaio così come previsto dal Dlgs 150/2009 anche se il principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del Dlgs 118/2011, non modificato, al relativo paragrafo 4.2 dedicato agli strumenti della programmazione degli enti locali, stabilisce alla relativa lettera d) che «il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio», questo perché tale inciso, così come formulato, è da intendersi riferito al soppresso comma 3-bis dell'articolo 169 del Tuel.

In ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione del piano della performance, rilevano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, del Dlgs 150/2009 per effetto delle quali «(…) In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati», (Corte dei conti Veneto deliberazioni n. 69/2022 e n. 73/2022).

Va inoltre evidenziato come il fatto che non sia più necessaria l'unificazione organica del piano della performance con il Peg non significa sdoganare la prassi, censurata in varie occasioni dalla magistratura contabile, di adottare, in un primo momento, solamente la parte finanziaria del Peg, vale a dire l'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti/responsabili con l'approvazione dei soli prospetti contabili senza l'individuazione degli obiettivi di gestione. Questo perché il comma 1 dell'articolo 169 del Tuel dispone che il Peg individua gli obiettivi della gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Detti obiettivi dovranno trovare coerenza con la sezione operativa del Dup ed essere coordinati con gli obiettivi indicati nel piano della performance per i comuni fino a cinquanta dipendenti o nell'apposita sezione del Piao per gli altri.

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