Amministratori

Più tempo per alienare le partecipate che nel triennio 2017-2019 hanno avuto un risultato medio positivo

Lo prevede un emendamento al Dl 73/2021 approvato dalla Commissione bilancio della Camera in prima lettura

di Patrizia Ruffini

Più tempo per alienare le partecipate pubbliche, a condizione che nel triennio 2017-2019 abbiano conseguito un risultato medio positivo. L'emendamento al decreto legge 73/2021, approvato dalla Commissione bilancio della Camera in prima lettura, modifica l'articolo 24 del Dlgs 175/2016 concedendo più tempo per dismettere le società prive dei requisiti richiesti dal Tusp per il mantenimento di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche (si veda anche NT+ Enti locali & edilizia dell '8 luglio).

L'articolo 24 del Tusp ha disciplinato la revisione straordinaria, prevedendo l'obbligo di procedere, entro il 30 settembre 2017, a una revisione delle partecipazioni in società di capitali per verificare la possibilità di mantenimento o, se non rispondente ai requisiti di legge, il piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Con la legge di bilancio 2019 il legislatore aveva aggiunto una prima deroga transitoria (comma 5-bis dell'articolo 24) fino al 31 dicembre 2021 per le società con un risultato utile medio nel triennio precedente alla ricognizione. Per effetto della deroga gli enti possono dunque mantenere partecipazioni in società aventi, tra l'altro, per oggetto attività di produzione di beni e servizi seppure non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero che non soddisfano quei requisiti ordinariamente previsti dal Tusp per il mantenimento delle partecipazioni societarie.

Il nuovo comma 5-ter dell'articolo 24 consentirà di applicare le disposizioni del comma 5-bis anche per l'anno 2022, a condizione che le società partecipate abbiano prodotto, nel triennio 2017-2019, un risultato medio in utile.

Al termine del periodo (1/1/2023) torneranno a produrre effetti i commi 4 e 5 dell'articolo 24, per cui la partecipazione non sarà più detenibile e il socio non potrà esercitare i propri diritti di azionista.

Riguardo alle aziende speciali degli enti locali, un ulteriore emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera estende a questi soggetti la possibilità di predisporre un piano di risanamento aziendale per evitare la procedura di liquidazione, nell'ipotesi di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

La novità interviene sul comma 555 dell'articolo 1 della legge 147/2013, secondo il quale, a decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilita' erariale dei soci. La novità in arrivo esclude l'applicazione della norma nell'ipotesi in cui il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale.

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