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Pnrr - L'adozione delle misure necessarie da parte del soggetto attuatore per evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico: il controllo collaborativo del revisore

di Rosa Ricciardi (*) e Maria Carla Manca (**) - Rubrica a cura di Ancrel

Che cosa s'intende per sana gestione finanziaria?
Il soggetto attuatore è una Regione, un Comune, un altro ente e organismo che ha uno o più interventi ammessi al finanziamento del Pnrr, Fondo di rotazione del next generation Eu-Italia, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Sono soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione di interventi previsti nel Pnrr, cioè degli investimenti e delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza circolare.

Già dal momento della partecipazione ai bandi, il soggetto attuatore deve dichiarare l'adozione di misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e a evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché attivare misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti. Il riferimento normativo lo ritroviamo nel regolamento finanziario Ue, Euratom 2018/10446 e nell'articolo 22 del regolamento Ue 2021/241 "Principio della sana gestione finanziaria".

In questo articolo vogliamo chiarire al soggetto attuatore che si tratta di due concetti distinti e non sovrapponibili, richiamati dalla circolare della Ragioneria dello Stato (Rgs) n. 33 del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto "Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) – Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 – Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti Pnrr – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del cosiddetto doppio finanziamento. Il Ministero dell'economia e delle finanze attraverso le circolari della Rgs svolge il suo ruolo di supporto ai soggetti attuatori fornendo specifici chiarimenti in relazione ai concetti di "doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative", al fine di scongiurare dubbi e incertezze nell'attuazione degli interventi previsti all'interno del Pnrr e finanziati dal dispositivo per la ripresa e resilienza (Rrf), istituito con regolamento Ue 2021/241.

Che cosa s'intende per doppio finanziamento non ammesso dalla normativa europea:
Il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Nello specifico si tratta del principio di "Sana gestione finanziaria" applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno di ogni Stato nazionale.

Per sana gestione finanziaria si intendono tutte le misure atte a garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziari, secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario Ue, Euratom 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento Ue 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, individuazione e correzione dei casi di conflitti di interesse di frodi e corruzione (articolo 61 paragrafo 2 e 3 del regolamento finanziario) che ledono gli interessi finanziari dell'Ue, e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione del Pnrr.

Che cosa s'intende per cumulo ammesso dalla normativa europea:
È la possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto d'investimento. Questa fattispecie è prevista e consentita nell'ambito del Pnrr dall'articolo 9 del regolamento Ue 2021/241, che recita "il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo per la ripresa e resilienza Rrf si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione.

È pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti… a condizione che questo sostegno non copra lo stesso costo (Divieto di doppio finanziamento).

L'esempio esemplificativo
La Ragioneria generale dello Stato nella circolare n. 33/2021 ha riportato un esempio concreto per aiutare a sciogliere ogni dubbio sulla natura delle due situazioni, dimostrando che un investimento può essere finanziato al 40 per cento del valore del bene/progetto dal Pnrr e per la quota rimanente del 60 per cento da altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100 per cento del relativo costo, per non essere riconducibili all'interno del cosiddetto "doppio finanziamento".

Quali misure devono essere adottate dal soggetto attuatore?
Le indicazioni di Ancrel suggeriscono di portare specifiche modifiche Pnrr al regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi, perché sia chiaro a tutti come il Pnrr non è solo un finanziamento di dimensioni straordinarie e irripetibili, ma un progetto per migliorare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione, anche locale, e avvicinarla ai livelli di produttività europei. Un esempio può essere rappresentato da tre elementi:

L'ente, al fine di garantire l'adozione delle misure atte a prevenire l'assenza di doppio finanziamento predispone:

a) il controllo della percentuale finanziata dal progetto Pnrr o altri Fondi, finalizzata a evidenziare la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti, a condizione che questo sostegno non copra lo stesso costo;

b) un timbro da apporre a identificazione su tutte le spese sostenute compresi gli atti a corredo, con indicazione che "la spesa sostenuta è stata finanziata dall'Unione Europea – Next Generation Eu con la presenza dell'emblema dell'Unione Europea". (Allegato N…….);

c) un format di dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente, relativamente ai progetti e atti amministrativi Pnrr da rendicontare, finalizzata a prevenire, correggere e sanzionare eventuali casi di doppio finanziamento pubblico sugli interventi;

La conferma della giusta indicazione Ancrel dalla circolare della Rgs n. 26 del 14 giugno 2022
La Circolare avente ad oggetto "Pnrr – Rendicontazione milestone/target connessi alla seconda "Richiesta di pagamento" alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.", indirizzata alle amministrazioni centrali titolari di misure Pnrr e alla unità di missione Pnrr/uffici competenti, tratta delle attività di rendicontazione finale su "Regis" che dovranno essere concluse entro e non oltre il 24 giugno p.v.

In calce ha due allegati di cui uno è riferito alla:

• dichiarazione di gestione dell'amministrazione centrale titolare di misura Pnrr, in cui al punto 3 indica "l'Amministrazione ha attivato un efficace sistema di monitoraggio e controllo sull'attuazione del Pnrr che fornisce le necessarie garanzie di conformità alle norme applicabili, in particolare sulla prevenzione dei conflitti di interesse, la prevenzione delle frodi e la corruzione, sul divieto di duplicazione dei finanziamenti conformemente al principio della sana gestione finanziaria";

• al punto 8 "la documentazione a supporto dei controlli effettuati e delle irregolarità riscontrate e salvata nel sistema Regis (percorso/cartella ………………….) e presso l'archivio digitale/cartaceo custodito dal ………… ufficio …………..

Il ruolo attivo del revisore nel controllo collaborativo sul processo Pnrr

Ancrel nella propria mission pone l'accento sul ruolo attivo del revisore, chiamato dal Pnrr a una fattiva collaborazione con il soggetto attuatore, e mette a disposizione degli associati nella sezione riservata Pnrr, nella finestra riferita alla "Sana gestione dell'ente soggetto attuatore" la check-list che il revisore può utilizzare per evidenziare le verifiche fatte assieme alla segreteria tecnica.

Il seminario organizzato da Ancrel Oristano e Odcec Oristano per il 23 giugno 2022 affronterà proprio il tema "Per il Pnrr una nuova sinergia tra soggetti attuatori e organo di revisione", e prevede interventi mirati a sensibilizzare i colleghi revisori sull'importanza strategica e operativa di una loro attività di verifica, basata su un controllo concomitante, che dimostrerà tutta l'utilità del lavoro del revisore Ancrel negli enti locali.

(*) Vice presidente Ancrel nazionale
(**) Componente esecutivo Ancrel nazionale

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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

ANCREL NAZIONALE ed ODCEC di Lucca organizzano un Seminario in 6 lezioni per Revisori di EE.LL dal 4 ottobre all'11 novembre 2022 dalle ore 15 alle ore 17 su LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI SECONDO L'ANCREL: LA PROPOSTA FORMATIVA 2022 Webinar di 2 ore a lezione (n° 12 crediti formativi complessivi disponibili) Test di 5 domande per la verifica dell'apprendimento a fine ogni singola lezione. Scarica la locandina

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ANCREL ORISTANO in collaborazione con ODCEC Oristano, ha il piacere di informare del Seminario Enti Locali che si terrà in presenza presso l'Hotel Mistral 2 in Oristano il giorno 23 giugno 2022 dalle ore 08,30 alle ore 13,30 . Il titolo "PER IL PNRR UNA NUOVA SINERGIA TRA SOGGETTI ATTUATORI E ORGANO DI REVISIONE". Sono riconosciuti n. 5 crediti formativi C7-bis validi per l'iscrizione nell'elenco Regionale Revisori Enti Locali Regione Sardegna e altre Regioni. Questo primo seminario che vede la partecipazione del Presidente e Vice Presidente ANCREL Nazionale è gratuito per gli associati ANCREL e per gli iscritti all'ODCEC di Oristano. Scarica la locandina

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