Fisco e contabilità

Pnrr, anticipazioni anche sulla quota di saldo del contributo - Il decreto in Gazzetta

La novità arriva con il provvedimento del ministero dell'Economia che modifica le procedure sulla gestione finanziaria delle risorse

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di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Potranno essere concesse anticipazioni anche sulla quota di saldo del contributo Pnrr. La novità arriva con il decreto del ministero dell'Economia 5 agosto 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre), che modifica le procedure riferite alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del Pnrr, di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 178/2020. Tali procedure sono state definite con Dm 11 ottobre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2021) il quale disciplina, all'articolo 2, l'utilizzo del Fondo di rotazione.

In pratica, il Servizio centrale per il Pnrr provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti modalità:
• anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del Pnrr, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa assegnata secondo l'articolo 1, comma 2. L'importo dell'anticipazione può essere maggiore al 10 per cento in casi eccezionali, debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'amministrazione titolare dell'intervento deve attestare l'avvio di operatività dello stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;
•una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, come risultanti dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 178/2020;
• una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi target e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio.

Con l'integrazione, inserita al comma 2 dell'articolo 2 dal nuovo Dm 5 agosto 2022, al fine di consentire il tempestivo completamento delle attività del Pnrr e il raggiungimento dei relativi obiettivi entro le scadenze previste, viene previsto che, su motivata richiesta delle amministrazioni centrali titolari di interventi e a valere sulle disponibilità del Fondo Next Generation EU-Italia , possano essere disposte anticipazioni delle risorse dovute sulla quota di saldo del contributi.

Con il successivo articolo 2 bis - aggiunto dal nuovo decreto - viene altresì previsto che le risorse del Pnrr assegnate in favore degli interventi che prevedono erogazione di aiuti, operazioni di locazione finanziaria, erogazione di prestiti, costituzione di fondi di investimento, di equity o di fondi per la concessione di garanzie, gestiti anche attraverso «fondi di fondi», ovvero in combinazione con altri sostegni elargiti sotto forma di sovvenzioni, sono erogate, sulla base delle richieste inoltrate dall'amministrazione titolare, per quote successive anche oltre i limiti dell'anticipazione (disciplinata all'articolo 2, comma 2 del Dm 11 ottobre 2021). Si tiene conto delle esigenze specifiche di raggiungimento dei relativi target e milestone, nonché alle clausole previste nei contratti stipulati tra l'amministrazione titolare dell'intervento ed i soggetti gestori dell'operazione finanziaria. Ove le risorse vanno a costituire la dotazione dello strumento finanziario di riferimento possono essere erogate in unica soluzione, fino alla concorrenza dell'importo totale dell'intervento medesimo, coerentemente con quanto previsto dai corrispondenti milestone e target.

L'amministrazione titolare, infine, deve assicurare la rilevazione dell'avanzamento fisico e procedurale dell'intervento, l'avanzamento finanziario in termini di impieghi delle risorse, nonché la rilevazione delle rendicontazioni di spesa effettuate dalle imprese beneficiarie dell'aiuto ovvero dai soggetti gestori dell'operazione finanziaria, sul sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 178/2020.

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