Fisco e contabilità

Pnrr, fine anticipata al 31 marzo 2026 per il programma qualità dell'abitare, pena la perdita del finanziamento

Entro la data del 31 marzo 2026 gli interventi dovranno essere collaudati e rendicontati

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

L'inclusione del Programma Qualità dell'abitare (Pinqua) nel Pnrr impone l'anticipo al 31 marzo 20216 del collaudo e della rendicontazione e più stringenti limiti di gestione.

Nei giorni scorsi il Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha firmato e pubblicato il Decreto di approvazione della graduatoria di cui al Programma innovativo nazionale per la Qualità dell'Abitare , previsto dal bando nazionale (Dm 395/2020). Si attende ora la registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione sulla sezione trasparenza del sito del ministero, per renderlo esecutivo.

Per l'attuazione del programma erano previsti stanziamenti assegnati al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti distribuiti su diverse annualità, a partire dal 2020 e fino al 2033. Con l'inserimento del programma Qualità dell'abitare nel Pnrr dell'Italia, approvato dal Consiglio Ecofin il 13 luglio 2021, nella Missione 5, Componente 2 Investimento 2.3, per un importo complessivo di 2.800.000.000 di euro cambiano tempi e modalità di attuazione dell'intervento. In altri termini, l'utilizzo dei fondi Pnrr nel periodo 2021-2026 comporta il rispetto di limiti temporali e di gestione molto più stringenti di quelli inizialmente previsti. Nello specifico, entro la data del 31 marzo 2026 gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere collaudati e rendicontati, pena la perdita del finanziamento assegnato.

Il decreto modifica poi alcune condizioni, fra cui la previsione che, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nella sezione trasparenza del sito del Mims (termine di efficacia), i soggetti beneficiari (sia della tipologia progettuale "ordinari", sia "pilota") devono confermare l'accettazione del finanziamento. L'accettazione dovrà essere accompagnata dal nuovo cronoprogramma (con termine al 31.3.2026), predisposto utilizzando i modelli allegati al decreto. Anche gli enti con progetti ammissibili non finanziati dovranno inviare la documentazione, al fine di poter accedere ad un eventuale scorrimento della graduatoria senza necessità di produrre ulteriore carteggio.

Il decreto avverte che nell'ipotesi in cui l'ente non invii la conferma dell'accettazione dei nuovi termini recati dal Pnrr per la conclusione degli interventi, si provvederà allo scorrimento della graduatoria «Proposte ammissibili» ma non finanziate per insufficienza di fondi, di cui all'allegato 3 al Decreto.

Alla scadenza dei 30 giorni sarà nuovamente convocata l'Alta commissione per il nulla osta definitivo al finanziamento che, prendendo atto delle dichiarazioni fornite, delle eventuali rinunce e dell'eventuale necessità di scorrere la graduatoria, fornirà il nulla osta definitivo al finanziamento.

Un successivo decreto definirà, inoltre, le modalità di anticipazione, rendicontazione e gestione del finanziamento ed approverà lo schema di convenzione con i beneficiari. Il Mims prevede di sottoscrivere almeno 15 convenzioni entro il 31 marzo 2022.

Infine, l'anticipazione dei fondi sul Pnrr consentirà agli enti di evitare i temuti disallineamenti temporali tra: gli stanziamenti dei finanziamenti disponibili per il Ministero, previsti in origine fino al 2033, e le tempistiche ed i cronoprogrammi riferiti alla realizzazione degli interventi.

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