Pnrr, incentivi tecnici, Unioni di Comuni e società pubbliche: le massime della Corte dei conti
La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
Pnrr, finanziamenti in un’unica rata e utilizzo delle economie
Le risorse riconosciute a titolo di lump sum (somma forfettaria) nell’ambito degli interventi di digitalizzazione, per la sola parte eccedente la somma effettivamente spesa dall’ente locale che ne sia soggetto attuatore, costituiscono entrate libere non ricorrenti, destinabili ad altre finalità con gli strumenti di flessibilità del bilancio, nei limiti e nei termini da questi previsti. Le relative scelte devono essere effettuate tenendo in considerazione le indicazioni fornite dal dipartimento per la transizione digitale, che possono essere motivatamente disattese. Qualora non impiegate, le risorse in parola confluiscono, al termine dell’esercizio, nella quota libera del risultato di amministrazione. Le economie realizzate sulle risorse destinate al pagamento dei canoni dei servizi cloud, rappresentando entrate correnti, possono essere utilizzate per la copertura dei canoni degli esercizi successivi, impegnando la relativa spesa e imputandola agli esercizi esigibilità (con conseguente formazione di Fpv di parte corrente). È comunque opportuno che l’ente locale individui quanto prima le fonti di copertura alternative per il periodo successivo all’esaurimento di queste risorse.
Sezione regionale di controllo del Piemonte - Parere n. 116/2025
Incentivi tecnici e concessioni
Sussiste un sistema omogeneo della contabilizzazione degli incentivi tecnici che prescinde dalla procedura seguita e quindi dalla tipologia di contratto prescelto dall’ente nell’affidamento di lavori, servizi e forniture. Il meccanismo è complesso, ed è rappresentato dalla doppia contabilizzazione degli incentivi in parola, i cui impegni, a carico degli stanziamenti riguardanti i relativi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, vengono registrati in contabilità dopo la sottoscrizione del contratto integrativo del personale relativo all’anno cui gli incentivi stessi si riferiscono, con imputazione all’esercizio in corso di gestione. Viene quindi emesso il relativo mandato di pagamento in favore dell’ente e contestualmente l’accertamento dell’entrata per il medesimo importo. Registrato il primo impegno, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata segue l’impegno della spesa per incentivi tecnici nell’esercizio in cui si perfeziona l’obbligazione nei confronti dei dipendenti, con imputazione all’esercizio in cui la stessa diviene esigibile, a valere degli stanziamenti riguardanti la spesa di personale. Il principio contabile di riferimento precisa, che la copertura della spesa per gli incentivi tecnici è costituita dall’accertamento di entrata sopra indicato, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Il quadro indicato non prefigura spazi per una differenziazione della loro contabilizzazione a seconda della procedura di affidamento seguita dall’amministrazione, articolando differentemente i diversi momenti a seconda che la stessa agisca come soggetto appaltante o ente concedente.Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 355/2025
Rapporti finanziari tra Unione e Comuni
In relazione alle Unioni dei Comuni le partite debitorie e creditorie non allineate derivanti dai rapporti con gli enti partecipanti sono riconciliate in sede di rendiconto allegando un prospetto dimostrativo dei reciproci rapporti di debito e credito. I soggetti dei Comuni a cui compete l’organizzazione del sistema dei controlli sui sevizi gestiti dall’Unione, oltre agli amministratori presenti negli organi di governance dell’Unione e direttamente coinvolti, sono individuati nel segretario dell’ente, nel direttore generale, laddove previsto, e nei responsabili dei servizi, nonché nelle unità di controllo, laddove istituite. L’articolo 32 del Tuel contiene la disciplina di riferimento, da un lato, prevedendo che gli statuti e convenzioni regolino i rapporti finanziari tra gli enti, assicurando inevitabilmente trasparenza e disponibilità reciproche delle informazioni, al fine di assicurare la conciliazione delle partite debitorie e creditorie e, dall’altro, introducendo un sistema di controllo diretto da parte dei soggetti coinvolti nella governance dell’Unione anche al fine di garantire la correttezza e trasparenza delle scritture contabili ed evitare l’insorgere di discrasie tra i rispettivi bilanci dell’Unione e dei Comuni aderenti.
Sezione regionale di controllo della Lombardia - Parere n. 354/2025
Razionalizzazione società pubbliche
La possibilità del mantenimento della detenzione di una partecipazione sociale da parte di un Comune, costituita da una società mista pubblico privata che eroga servizi strumentali, la cui governance prevede un numero di amministratori maggiore rispetto a quello dei dipendenti, va verificata dall’Ente in concreto rispetto al quadro complessivo delineato dalle previsioni normative e dai criteri del Dlgs n. 175 del 2016. Pertanto, la sussistenza del presupposto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera b), del Tusp, impone all’amministrazione un’adeguata valutazione esternata mediante dettagliata e compiuta motivazione nella quale dovrà essere dato conto non solo del fondamento della eventuale gratuità dell’incarico di amministratore della società, ma anche dell’effettiva conformità dell’organismo societario con il vincolo funzionale ed il vincolo di finalità previsti dall’articolo 4 del Tusp e, nel caso di controllo pubblico, del rispetto del limite numerico per i componenti dell’organo amministrativo indicato dall’articolo 11.
Sezione regionale di controllo del Friuli Venezia Giulia - Parere n. 70/2025
Parere su Dup e Bilancio 2026-28: pubblicati i nuovi schemi - Le principali novità della Legge di Bilancio 2026
di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel







