Pnrr, dal revisore un aiuto concreto sugli obblighi contabili dei soggetti attuatori
Oggi i revisori Ancrel sono già in grado di fare una prima analisi sul procedere degli enti locali all'avvio degli interventi finanziabili dal Pnrr.
Ci sono Comuni che hanno ricevuto comunicazione in merito a risorse ministeriali assegnabili sulla base del "Fare" stabilito ex ante ( vedi per esempio i km di piste ciclabili che i Comuni sede di Università devono realizzare entro il 2023 - 2025 ), e Comuni che hanno superato le selezioni dei bandi ministeriali (per esempio Bando Piccoli Borghi). Tutti hanno una serie di obblighi, elencati in maniera esaustiva nelle istruzioni tecniche per l'attuazione degli interventi del Pnrr (articolo 9 del Dlgs 77/2021 convertito- dalla legge 108/2021 e circolare n. 9 del Mef-RgS del 10 febbraio 2022.
Ricordiamo che nel presentare il progetto alla selezione ministeriale l'ente territoriale ha preso l'impegno di rispettare principi e obblighi, tra cui:
• Obbligo di conseguimento Milestone e Target, con eventuale previsione di riduzione o revoca dei contributi;
• Obbligo di assenza del doppio finanziamento con altri contributi europei e/o nazionali;
• Obbligo previsto dall'articolo 1 del Dl 80/2021 esplicitato nella circolare n. 4 del 18/01/2022 del Mef-RgS prot. 8432 sull'ammissibilità del costo del personale di supporto tecnico-operativo specificatamente destinato alla realizzazione dei progetti Pnrr, nei limiti degli importi del quadro economico del progetto;
• Obblighi in materia di comunicazione e informazione, con richiamo al dispositivo e all'emblema dell'Unione europea.
Il SOGGETTO ATTUATORE prima di presentare il progetto alla selezione ministeriale ha valutato la propria adeguatezza amministrativa e capacità realizzativa e ha riorganizzato il sistema di gestione e controllo interno?
Come revisori dobbiamo cominciare a capire se la struttura amministrativa si è organizzata per avere «piena consapevolezza su come impostare, monitorare e controllare il FARE, con i target e cronoprogrammi già definiti nei bandi o nei decreti ministeriali».
Nell'articolo su NT+ Enti locali & edilizia del 1° aprile 2022, Ancrel evidenziava i compiti e responsabilità degli Enti soggetti attuatori e i pre-allert dei revisori, allegando una check list di controllo informativa sul Pnrr che si trova nel sito dell'ANCREL NAZIONALE alla voce Pnrr.
Oggi da quanto alcuni colleghi ci stanno segnalando, si trovano lacune ed errori già nel primo step, il più semplice: nell'allocazione delle poste contabili del bilancio.
É evidente che il revisore deve avere un rapporto propositivo con il responsabile del servizio finanziario, e la nuova attività che ci viene richiesta dal Pnrr parte dall'allocazione in bilancio delle somme ascrivibili al Pnrr.
Facciamo l'esempio di una situazione oggettiva: l'ente beneficiario nel 2021 ha già ricevuto l'assegnazione di contributi da parte dello Stato su interventi che oggi sono riconducibili a Missioni del Pnrr, non ha ancora posto in essere la tracciabilità delle operazioni e non ha ancora applicato le istruzioni operative indicate dalla Finanza Locale, nonché le regole sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché per esempio, l'Ufficio Tecnico non ha definito la progettazione esecutiva.
Ne derivano due considerazioni fondamentali sul rapporto Ente/Revisore:
Ente
a) Il Servizio Finanziario non ha una comunicazione strutturata con l'Ufficio destinatario della spendita delle risorse (es. Ufficio Tecnico).
b) Il Servizio Finanziario procede all'accertamento delle risorse finanziabili, e poiché si tratta di contributi a valere sul Bilancio Statale e/o sul Fondo Complementare, rimanda l'impostazione della tracciabilità Pnrr.
c) L'Ufficio tecnico procede all'affidamento dei lavori, predispone le determinazioni di impegno senza richiamo alla tracciabilità Pnrr.
Revisore
a) Riceve la proposta di variazione di bilancio che non comprende solo gli impegni Pnrr e non riporta la giusta allocazione in bilancio, prima di rilasciare il parere deve chiedere un incontro con i responsabili degli atti amministrativi.
b) Quando effettua le verifiche trimestrali di cassa è necessario che a campione estrapoli i mandati e le relative reversali sull'Operatore Economico/Soggetto realizzatore dell'intervento Pnrr, per verificare se risultano tracciate in contabilità.
Che cosa s'intende per tracciabilità delle operazioni e conseguente obbligo del soggetto attuatore?
La tracciabilità delle operazioni deve seguire una codifica specifica, adeguata all'utilizzo delle risorse del Piano, identificate su appositi capitoli all'interno del Peg o del Bilancio finanziario gestionale, garantendo l'individuazione immediata delle entrate e delle uscite relative alle risorse del Pnrr dedicate al singolo progetto.
Ne deriva il primo obbligo del soggetto attuatore, a cui segue quello della conservazione di tutti gli atti e della documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e audit da parte degli Organi competenti.
ANCREL mette a disposizione degli Associati una seconda check-list per un controllo incrociato con i dati a bilancio.
Nello specifico i contenuti in breve concernono:
- l'Ente risulta beneficiario di contributi a valere sulla "Messa in sicurezza degli edifici e del territorio (L. 145/2018) e delle opere pubbliche per l'efficientamento energetico e sviluppo sostenibile (L. 160/2019) confluite nel Pnrr;
- il revisore verifica l'applicazione delle regole per la gestione, monitoraggio e rendicontazione dei contributi per le opere di cui sopra.
La seconda check-list a supporto, che si trova nel sito dell'ANCREL NAZIONALE alla voce PNRR, può essere utilizzata anche per altri interventi ascrivibili e confluiti nel PNRR ed è un allegato portante per le verifiche dell'organo di revisione.
Il seminario organizzato da ANCREL Oristano e ODCEC Oristano per il 23 giugno 2022 affronterà proprio il tema "Per il PNRR una nuova sinergia tra soggetti attuatori e Organo di Revisione", e prevede interventi mirati a convincere i colleghi revisori sull'importanza strategica e operativa di una loro attività basata su un controllo definito ex ante, che dimostrerà tutta l'utilità del lavoro del revisore ANCREL negli enti Locali.
(*) Componente Esecutivo ANCREL Nazionale
(**) Vice Presidente ANCREL Nazionale
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