Fisco e contabilità

Pnrr, via libera all'accertamento dei maggiori contributi preassegnati a copertura dell'incremento dei costi per i lavori

In Gazzetta il Dpcm con la disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili

di Anna Guiducci

Via libera all' accertamento dei maggiori contributi Pnrr preassegnati a copertura dell'incremento dei costi di realizzazione dei lavori. Con la pubblicazione in Gazzetta del Dpcm 28 luglio 2022, attuativo delle disposizioni dell'articolo 26, comma 7, del Dl 50/2022, è infatti possibile procedere all'aggiornamento del finanziamento già assegnato per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse Pnrr o Pnc. Il fondo per l'avvio delle opere indifferibili ha una capienza finanziaria per l'anno 2022 di 1,5 miliardi di euro e consente l'accelerazione dell'adeguamento dei quadri economici per le opere che presentano un fabbisogno finanziario aggiuntivo.

Dal punto di vista contabile, la comunicazione da parte di ciascuna amministrazione finanziatrice di tale preassegnazione entro 10 giorni dalla pubblicazione del Dpcm in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 12 settembre 2022) costituisce il titolo giuridico per accertare le maggiori somme e procedere all'aggiornamento del finanziamento assegnato. Per l'entrata potranno essere utilizzate le voci del piano dei conti integrato E 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da ministeri oppure E 4.02.01.01.001 Trasferimenti in conto capitale da Ministeri, a seconda del tipo di intervento da realizzare. L'accesso al fondo da parte di comuni e città metropolitane avviene attraverso una procedura semplificata che non prevede alcun obbligo di presentazione di istanza; le somme sono infatti attribuite per ciascun intervento pubblicato o in corso di pubblicazione secondo percentuali di incremento indicate nell'Allegato 1 del medesimo Dpcm (10%, 15%, 20% e 25%). Il contributo ministeriale per la revisione prezzi finanzia il costo integrale dei progetti al lordo dell' Iva, che pertanto andrà scorporata e considerata separatamente solo per finalità contabili nei confronti della Comunità europea.

La relativa variazione di bilancio potrà essere approvata entro il 31 dicembre, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 175, terzo comma, lettera a), del Tuel. Fino al 2026 è inoltre possibile variare il bilancio iscrivendo i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti, in deroga a quanto disciplinato dall'articolo 163 Tuel, anche nel corso dell'esercizio provvisorio o durante la gestione provvisoria. L'articolo 15 del Dl 77/2021 dispone poi che le risorse ricevute per l'attuazione del Pnrr e del Pnc che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione possono sempre essere utilizzate per le finalità in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018.

I cronoprogrammi dei procedimenti amministrativi legati alla realizzazione degli interventi devono però essere rispettati. Poiché occorre dimostrare l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche nell'intervallo temporale fra il 18 maggio 2022 e il 31 dicembre dello stesso anno, lo sforamento dei termini comporta l'annullamento della preassegnazione da parte dell'amministrazione finanziatrice e la perdita del finanziamento per l'ente attuatore.

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