Polizia locale, legittimo il riproporzionamento dell'indennità di vigilanza per i part time
Secondo l'interpretazione della Cassazione si tratta di una voce stipendiale a carattere fisso e periodico
L'indennità di vigilanza per il personale della polizia locale non è immune dall'applicazione della regola generale del riproporzionamento del trattamento economico in rapporto alla durata ridotta della prestazione lavorativa, trattandosi di una voce stipendiale a carattere fisso e periodico. Questa la precisazione che arriva dalla Corte di cassazione, sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 15540/2023.
Il contratto degli enti locali del 6 luglio 1995 (articolo 37, comma 1, lettera b) ha previsto il riconoscimento in capo al personale della polizia locale di un'indennità strettamente legata all'effettivo svolgimento di tutti i compiti e delle funzioni espressamente indicati nell'articolo 5 della legge 65/1986 (polizia giudiziaria, servizio polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza).
Nell'individuazione della platea dei beneficiari, la Funzione pubblica, con protocollo n. 698/2001 (richiamato in diversi pareri dell'Aran) ha precisato che l'indennità in questione compete «al solo personale dell'area di vigilanza che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986».
L'importo originario del compenso (pieno), dopo un primo aggiustamento con il contratto del 2004, è stato adeguato, con decorrenza 1° aprile 2023, in 1.310,84 euro annui (corrisposti in dodici mensilità).
Ma il trattamento economico in questione deve essere riproporzionato in caso di part time?
Un ente locale siciliano, in linea con l'interpretazione fornita a suo tempo dall'Aran (RAL 1284), ha ritenuto non sussistere alcun dubbio sull'applicazione della regola del riproporzionamento (all'epoca dei fatti contenuta nell'articolo 6, comma 9, del contratto del 14 settembre 2000 e oggi trasfusa nell'articolo 62, comma 10, del contratto del 16 novembre 2022).
I dipendenti interessati hanno, invece, ritenuto illegittimo il comportamento della loro amministrazione sul fondamento che la formulazione della disposizione contrattuale non fa alcun cenno a una possibile riduzione dell'indennità di vigilanza per i lavoratori assunti con orario di lavoro parziale, rimarcando la natura fissa dell'emolumento e la non riconducibilità al trattamento accessorio poiché finalizzata a remunerare la specifica posizione in cui si trovano gli agenti di polizia locale.
Di fronte a prese di posizioni divergenti, la controversia è giunta alla Corte di cassazione che ha evidenziato come, in primo luogo, la regola del riproporzionamento del trattamento economico in relazione all'orario di lavoro ha carattere rigido e generale e si applica indistintamente a tutte le voci a carattere fisso e periodico del trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
La contrattazione nazionale ha previsto espressamente un esonero dall'applicazione della regola solo per i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché agli altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa (comma 11 dell'articolo 62 del contratto del 16 novembre 2022).
Per la Cassazione l'indennità di vigilanza non rientra tra le voci stipendiali sopra elencate.
Una diversa interpretazione, finalizzata al riconoscimento dell'erogazione piena del compenso, risulterebbe del tutto ingiustificata e irragionevole, anche in considerazione della circostanza che un lavoratore a tempo parziale rende, comunque, una prestazione ridotta rispetto a un lavoratore a tempo pieno e, conseguentemente, si riduce anche la quantità delle attività e delle connesse responsabilità che giustificano l'erogazione dell'indennità in contesto.
In sostanza, sussiste sempre uno stretto legame tra tempo di lavoro, l'attività lavorativa prestata e la quantificazione dell'emolumento connesso.