Polizia locale, il servizio in giornata festiva infrasettimanale dà diritto alla sola indennità di turno
L'impianto della disciplina contrattuale non alimenta situazioni di disparità con il personale non turnista
Non si configura alcuna discriminazione tra personale turnista e non turnista, se al personale che, opera in turni, viene corrisposta per l'attività lavorativa resa in una giornata festiva infrasettimanale la sola indennità di turno con maggiorazione al 30%, così come prescritto dall'articolo 23 del contratto collettivo nazionale del 21 maggio 2018.
Il fatto che il più recente contratto non abbia regolato espressamente la disciplina del trattamento economico per attività resa in giorni festivi infrasettimanali (o giorno di riposo settimanale o in giorni feriali non lavorativi) non vuol dire che la disposizione contenuta nell'articolo 24 del contratto del 14 settembre 2000 sia da intendersi abrogata.
Sono questi i contenuti della sentenza della Corte di cassazione, sezione Lavoro, n. 19326/2021, pubblicata lo scorso 7 luglio.
Un gruppo di lavoratori turnisti appartenenti al corpo di polizia locale di un Comune, ha chiesto al proprio ente il riconoscimento, in caso di turno lavorativo ricadente in giornata infrasettimanale festiva, oltre alla percezione dell'indennità di turno con le maggiorazioni previste per il lavoro festivo, di godere di un giorno di riposo compensativo o il pagamento del compenso per lavoro straordinario festivo.
La pretesa degli agenti di polizia locale si è fondata su due considerazioni. La prima riferita alla disparità che si genera tra il personale turnista e non turista, palesata dal fatto che per il personale non turnista, il ricorrere di una festività infrasettimanale comporta una riduzione di orario (nella corrispondente settimana), mentre il lavoratore turnista non ne beneficia, essendo anzi costretto a lavorare durante tale festività. La seconda riferita ad una presunta abrogazione dell'articolo 24 del contratto del 14 settembre 2000 a opera del più recente contratto collettivo nazionale del 21 maggio 2018. Disposizione questa ultima citata, che regola l'istituto del trattamento economico per attività resa nel giorno di riposo settimanale, in giorni festivi infrasettimanali o in giorni feriali non lavorativi.
Di diverso avviso si è espresso il datore di lavoro. Per l'ente, i diritti dei lavoratori turnisti sono regolati dall'articolo 22 del contratto del 14 settembre 2000 mentre il riconoscimento dei diritti regolati dall'articolo 24 del medesimo contratto può derivare solo dallo svolgimento di attività eccedente rispetto all'orario contrattuale di lavoro, eventualmente anche in favore dei turnisti, ma solo se, nel giorno di riposo settimanale, essi fossero chiamati al lavoro o se ciò avvenisse oltre il turno in giornata festiva infrasettimanale.
Cosicché, di fronte a prese di posizioni contrapposte, i lavoratori ha portato la questione sui tavoli giudiziari. Sia il giudice del lavoro che la Corte di appello hanno ritenuto di accogliere la posizione dell'ente così i ricorrenti ha proposto ricorso in Cassazione.
Gli Ermellini ricordano come per la consolidata giurisprudenza ai dipendenti degli enti locali che svolgono la prestazione lavorativa in turni, funzionali all'esigenza di continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale (come in quella domenicale) l'indennità di turno che compensa il disagio con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione, assumendo un carattere onnicomprensivo che esclude l'invocato cumulo con le maggiorazioni previste dall'articolo 24 del citato contratto.
L'impianto della disciplina contrattuale, si legge nella sentenza, non alimenta situazioni di disparità con il personale non turnista, proprio perché la copertura delle giornate della settimana del personale turnista viene assicurata con l'erogazione dell'indennità di turno.
I giudici della Suprema Corte, rilevano poi che il contratto del 21 maggio 2018 non ha determinato alcun effetto abrogativo dell'articolo 24 che è tuttora vigente.
La maggior articolazione della nuova norma sui turni (contenuta nell'articolo 23 del contratto del 21 maggio 2018) ha giustificato la sostituzione del previgente articolo 22 del contratto del 14 settembre 2000, ma ciò non significa che non sia tuttora vigente l'articolo 24 del medesimo contratto.