Polizia municipale, nessun indennizzo a gli agenti se il Comune tarda nella sostituzione delle divise
Sarebbero stati rimborsati se avessero provveduto autonomamente ad acquistarne delle nuove
Se il Comune ritarda nella sostituzione delle divise della polizia municipale, gli agenti non hanno diritto a una indennità sostitutiva per essere stati costretti a usare quelle vecchie. A meno che gli stessi non provvedono autonomamente ad acquistare le nuove divise, essendo previsto in quel caso un mero rimborso. Ad affermarlo è la Sezione lavoro della Cassazione con l'ordinanza n. 24146/2020.
Il caso
Protagonisti della vicenda sono quattro agenti della Polizia municipale che avevano citato in giudizio il Comune datore di lavoro, ritenuto responsabile per aver cagionato nei loro confronti un pregiudizio patrimoniale, nonché un danno all'immagine e alla dignità personale. La colpa dell'ente locale era quella di aver sostituito le divise degli agenti, invernali ed estive, un anno dopo rispetto alla data prevista per la nuova fornitura. Gli agenti, che nelle more non avevano provveduto di tasca propria all'acquisto delle divise, si vedevano però negare la richiesta risarcitoria, sia in Tribunale che in Corte d'appello. I giudici ritenevano, infatti, che le loro pretese erano infondate, in quanto non avevano sostenuto spese da rimborsare, né avevano provato in alcun modo l'esistenza di un danno non patrimoniale.
Nessun danno da risarcire
Non sfiduciati da una doppia conforme di rigetto, gli agenti della Polizia municipale hanno fatto ricorso in Cassazione chiedendo il pagamento di una presunta indennità sostitutiva per la divisa non sostituita per tempo. Anche la Suprema corte, però, ha bocciato ogni pretesa dei ricorrenti sottolineando l'inconsistenza di una richiesta risarcitoria basata su un «danno da parametrare al valore di mercato della divisa non tempestivamente sostituita», o ancora sull'essere stati gli agenti «costretti ad indossare una divisa "già vecchia"».
Il danno, puntualizzano i giudici di legittimità, avrebbe potuto anche sussistere, laddove però la mancata fornitura della massa vestiaria fosse stata accompagnata da una spesa sostenuta per l'acquisto di abiti nuovi. Quanto al danno di immagine, infine, non basta lamentarne il pregiudizio, ma occorre darne la prova, nella fattispecie del tutto assente.