Fisco e contabilità

Polizia municipale, vietata l'erogazione degli incentivi senza programmazione

Condizione non soddisfatta dall'accertamento contabile dei maggiori proventi contravvenzionali riscossi

di Claudio Carbone

Per l'erogazione di somme incentivanti a favore del personale per il potenziamento dei servizi di controllo è sempre richiesta la definizione della programmazione preventiva. La condizione non può considerarsi soddisfatta dal mero accertamento contabile dei maggiori proventi contravvenzionali riscossi nell'anno in corso rispetto all'anno precedente. É quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 209/2022.

Le risorse variabili devono essere determinate con valenza annuale e finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio, per poi essere destinate a finanziare il salario accessorio per la componente avente carattere di premialità e finalità incentivanti. Proprio in ragione di ciò: la programmazione dell'ente e il relativo bilancio devono contenere, rispettivamente, gli indirizzi fondamentali per la contrattazione integrativa e per l'attribuzione dei compensi incentivanti sulla base della valutazione delle performance, nonché le risorse finanziarie previste per lo scopo nei limiti di legge e di contratto; la costituzione del "Fondo" deve avvenire tempestivamente all'inizio dell'esercizio per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza.

Da quanto rappresentato, considerato che il fondo deve essere costituito e sottoscritto entro l'anno, mentre gli importi concernenti le riscossioni possono essere conosciuti nella loro esatta consistenza solo una volta terminato l'esercizio, si verifica che nel primo anno di attivazione di tali progetti, la quota dei proventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettera c), finalizzata al finanziamento dei progetti di potenziamento dei servizi di controllo e all'erogazione degli incentivi monetari di cui all'articolo 56-quater del contratto 21 maggio 2018 e dall'articolo 98 del contratto 16 novembre 2022, dovrà essere calcolata sulla base delle riscossioni effettuate nell'esercizio precedente, come risultanti dal rendiconto approvato dall'ente, e inserita nel fondo risorse decentrate.

Tale quota rientra nell'ambito del divieto posto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, in quanto il potenziamento della sicurezza stradale non risulta direttamente correlato né al conseguimento di effettivi recuperi di efficienza né ad un incremento di entrate (o a un risparmio di spesa) imputabile a una determinata tipologia di dipendenti con effetti finanziariamente neutri sul piano del bilancio, trattandosi di un progetto approvato in corso di esercizio per il quale non è possibile effettuare una comparazione in termini di incremento di riscossioni rispetto all'esercizio precedente, non disponendosi, prima del termine dell'esercizio, di dati certi con riferimento all'ammontare di tali riscossioni. Nell'esercizio successivo, al contrario, ove il progetto di potenziamento venga nuovamente approvato, in sede di costituzione del fondo risorse decentrate potrà escludersi dal limite citato, la quota dei proventi che deriva dall'eventuale incremento delle riscossioni realizzato negli ultimi due esercizi (come risultanti dai rendiconti approvati), con specifico riferimento al periodo temporale in cui ha avuto vigenza il progetto e l'analogo periodo dell'esercizio precedente, fermo restando l'assoggettamento al limite per il restante periodo temporale. Tale incremento, infatti, può considerarsi correlato alla maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale.

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