Personale

Possibile l'assunzione di uno stesso lavoratore (part time) in due enti diversi

A condizione che l'assunzione sia stata prevista nel Piano triennale dei fabbisogni di personale

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

In materia di divieto generale di cumulo dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego, l'articolo 53 del Dlgs 165/2001 ha previsto una particolare deroga per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.

Per il solo personale degli enti locali occorre tener conto dell'impatto della disposizione contenuta nell'articolo 92, comma 1, del Tuel, la quale stabilisce che «i dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti».

Una lettura di raccordo delle disposizioni è stata fornita dalla Corte di cassazione (sezione Lavoro, sentenza n. 8642/2010) la quale ha affermato che non sussiste un divieto di cumulo di impieghi per i dipendenti degli enti locali, essendo invece prevista la possibilità per i medesimi di svolgere prestazioni per conto di altri enti, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, a meno che tale divieto non sia espressamente contemplato dallo Statuto del singolo ente locale o dalla contrattazione collettiva.

Anche il contratto del comparto delle funzioni locali del 21 maggio 2018 ha dedicato un punto sull'argomento. Con l'articolo 53, comma 7, ha precisato che «i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna».

È possibile l'assunzione a tempo indeterminato parziale, per 18 ore settimanali, di un lavoratore alle dipendenze di altro ente locale, con diverso profilo professionale, con contratto di lavoro part time al 50 per cento? Questo l'interrogativo posto da un ente locale direttamente all'attenzione dell'Aran.

I tecnici di Via del Corso ritengono legittimo per un ente locale procedere alla assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale, purché siano rispettate le previsioni del comma 1 dell'articolo 92 del Tuel.

Dalla lettura delle disposizioni contrattuali (in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale e di contratto individuale di lavoro) l'assunzione in questione è possibile a condizione che:
• l'assunzione sia stata prevista nel Piano triennale dei fabbisogni di personale;
• il rapporto di lavoro a tempo parziale sia costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro; nel caso di specie, il dipendente avrà due distinti contratti individuali di lavoro che regolano i rispettivi rapporti;
• il dipendente all'atto della costituzione del rapporto di lavoro deve rendere la dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità, che dovrà essere resa con riferimento al posto da ricoprire.

A scanso di equivoci, va detto, che vanno rispettate altresì tutte norme in materia di concorso, graduatorie e accesso al pubblico impiego.

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