I temi di NT+L'ufficio del personale

Posti per Lsu, falsa attestazione dei requisiti, responsabilità datoriale e polizia municipale

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Ricognizione dei posti disponibili per Lsu
Il dipartimento della Funzione pubblica, con comunicato del 17 novembre 2020, ha reso noto l'avviso alle Pa di cui all'allegato 1 del Dpcm recante il riparto delle risorse di previste dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 296/2006. Le amministrazioni sono invitate ad accedere alla piattaforma mobilita.gov.it e compilare il format disponibile entro il 24 novembre 2020.

Eventuali chiarimenti in merito alla compilazione del format disponibile sul predetto portale possono essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: assistenzaLSU@formez.it.

Falsa attestazione dei requisiti di assunzione
«Il determinarsi di falsi documentali (articolo 127 lettere Dpr 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (articolo 75 Dpr 445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando queste infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la Pa».
Questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione lavoro con l'ordinanza n. 22673/2020, con la quale ha accolto il ricorso di una Pa contro la sentenza con cui era stata condannata a risarcire una candidata, depennata da una graduatoria a seguito della sopravvenuta scoperta della mancanza dei requisiti richiesti.

La Cassazione ha ritenuto che l'articolo 75 del Dpr 445/2000, nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la non veridicità del contenuto comporta la decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, operi ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio.

Quale responsabilità datoriale in caso di infortunio?
La Corte di cassazione penale con la sentenza n. 29585/2020, ha assolto un datore di lavoro, per un infortunio occorso a un proprio dipendente.

In particolare, l'incidente ha avuto origine dall'ordine impartito dal datore di lavoro di effettuare il taglio di una siepe (alta 5 metri), senza fornire ai lavoratori un'attrezzatura adeguata e i presidi necessari per eseguire in piena sicurezza il lavoro in quota.
I lavoratori coinvolti, per riuscire ad arrivare all'altezza di 2,5 metri, hanno utilizzato un carrello elevatore, sulle cui forche avevano posizionato una gabbia composta da quattro pareti in griglia metallica appoggiata su un bancale, dalla quale un dei lavoratore è precipitato, riportando un grave trauma cranico che ne ha provocato il decesso.
La Corte ha affermato che «Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro».

Fornitura del vestiario alla polizia municipale
Gli agenti di polizia locale non hanno diritto ad alcuna «indennità sostitutiva» per il ritardo del Comune nella sostituzione delle divise; gli stessi, però, possono richiedere il rimborso della spesa sostenuta, nell'ipotesi in cui abbiano provveduto autonomamente all'acquisto, e il risarcimento del danno che dovrà in ogni caso essere allegato e provato.
Si tratta della sintesi dell'ordinanza n. 24146/2020, della Corte di cassazione lavoro, con la quale è stata respinta la domanda di alcuni agenti di polizia locale volta a ottenere l'accertamento del loro diritto alla fornitura dei capi di vestiario da indossare in servizio e la condanna del Comune al pagamento dell'indennità sostitutiva, parametrata al valore dell'acquisto delle divise, oltre al risarcimento dei danni all'immagine e alla dignità personale e professionale, da liquidare in via equitativa.