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Potere di accesso agli atti dei consiglieri, nessuna eccezione per i consorzi tra enti locali

Questi organi per la gestione di servizi pubblici rientrano tra le aziende ed enti dipendenti dalla Pa

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di Michele Nico

I consorzi tra enti locali per la gestione di servizi pubblici rientrano tra le aziende ed enti dipendenti dalla Pa, per cui tali organismi risultano assoggettati, senza eccezioni di sorta, ai generali poteri di accesso e informativa esercitati dai consiglieri comunali e provinciali in carica presso gli enti consorziati in base all'articolo 43, comma 2, del Dlgs 267/2000. Trattandosi di una norma di principio, ne consegue che sarebbe invalida qualsiasi previsione statutaria volta a escludere il consorzio dai soggetti sottoposti a tale normativa o a escludere i poteri di vigilanza e controllo degli enti consorziati sull'attività di detto organismo strumentale. Lo ha affermato il Tar Veneto, Sezione I, con la sentenza n. 768/2022.

Il fatto
Nel caso in esame, un consorzio costituito per la gestione di trasporti funicolari, partecipato da Provincia, Comune e Camera di Commercio, aveva respinto l'istanza di accesso agli atti formulata da un consigliere provinciale, volta a ottenere copia della documentazione relativa agli incarichi svolti a favore del consorzio stesso dal sindaco del Comune socio, in qualità di professionista legale, negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.
Il diniego all'accesso era stato motivato con il fatto che, ad avviso del consorzio, per statuto esso era dotato di piena autonomia imprenditoriale, funzionale e organizzativa, risultando sottoposto alla sola vigilanza del presidente dell'Assemblea dei soci, e non anche ai generali poteri di accesso e informativa esercitati dai consiglieri comunali e provinciali in carica presso gli enti consorziati.
Oltre a ciò, la difesa del consorzio ha sostenuto in giudizio che la domanda di accesso formulata dal consigliere ricorrente doveva ritenersi inammissibile in quanto formulata per finalità estranee al mandato consiliare, e legate soltanto a ragioni di carattere politico-elettorale.

La ratio del potere di accesso
Il Tar ha affermato che la fattispecie in esame rientra de plano nella sfera di applicazione dell'articolo 43 del Tuel. Il potere di accesso dei consiglieri previsto «impone in linea di principio l'ostensione (…) completa e incondizionata, di tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento del mandato, al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per permettere di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, oltre che per poter promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale».
Con riferimento al caso in esame, il collegio ha rilevato che la ratio dell'estensione del diritto d'accesso dei consiglieri, operata dall'articolo 43 del Tuel anche nei confronti delle aziende o enti dipendenti dalla Pa, risiede nel fatto che tali organismi strumentali sono quelli che, come avviene nel caso del consorzio resistente, gestiscono pubblici servizi locali. Ne consegue che il consorzio, in quanto ente partecipato preposto all'esercizio di un servizio pubblico, risulta indiscutibilmente sottoposto alla disciplina dettata dall'articolo 43, comma 2, del Tuel e come tale tenuto ad adempiere le istanze di accesso formulate dai consiglieri in carica presso gli enti locali consorziati.

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