Premi performance al personale part time, alla contrattazione integrativa il compito di stabilire l'eventuale riproporzionamento
Sono queste le conclusioni cui giunge l'Aran con alcuni pareri pubblicati in questi giorni
In sede di contrattazione integrativa gli enti possono prevedere per il personale a tempo parziale, nell'ambito della disciplina dei criteri generali per l'attribuzione dei premi correlati alla performance, un meccanismo di abbattimento in relazione alla percentuale di part time.
L'istituto delle festività soppresse, seppur per molti aspetti assimilato a quelle delle ferie, è un istituto autonomo e pertanto, il computo delle giornate da decurtare, per effetto della fruizione del congedo biennale per l'assistenza alle persone con disabilità, previsto dall'articolo 42, comma 5, del Dlgs n. 151 del 2001 deve essere effettuato separatamente per tipologia.
Sono queste le conclusioni cui giunge l'Aran con alcuni pareri pubblicati in questi giorni nella banca dati «orientamenti applicativi».
L'articolo 55, comma 11 del contratto nazionale del 21 maggio 2018 ha espressamente sancito il principio generale secondo il quale «i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi».
La formulazione della disposizione consente di affermare con fermezza che il personale a tempo parziale ha diritto a percepire i premi correlati alla performance nella stessa misura spettante al personale a tempo pieno?
Per i tecnici di Via del Corso (CFL166) la soluzione va ricercata in sede di contrattazione integrativa, in relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 4, lettera b) del citato contratto che rimette alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance.
Con un altro parere (CFL165), l'Agenzia fornisce dei chiarimenti sulla corretta gestione della decurtazione delle festività soppresse in caso di utilizzo del congedo straordinario per l'assistenza alle person con disabilità, previsto dall'articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001.
L'articolo 28, comma 6 del contratto nazionale del 21 maggio 2018 (riconfermando la pregressa disciplina) ha contrattualizzato gli effetti della legge 937/1977, stabilendo che il dipendente ha diritto a fruire nel corso dell'anno solare, in aggiunta ai giorni di ferie, anche a ulteriori quattro giorni di riposo, da utilizzare ai sensi ed alle condizioni stabilite nella citata legge.
L'istituto delle festività soppresse, seppur appare sostanzialmente equiparato a quello delle ferie, ha una propria natura e presenta, in ordine alla disciplina applicabile, sostanziali differenze rispetto alle ferie.
Pertanto, secondo l'Aran in caso di congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del Dlgs n. 151 del 2001, le giornate di ferie e di festività soppresse da decurtare devono essere effettuate separatamente (ad esempio, se al dipendente spettano 28 giorni di ferie e 4 giorni di festività soppresse all'anno, nel caso di fruizione del congedo straordinario per 6 mesi, il suo plafond di giorni spettanti sarà decurtato di 14 giorni di ferie e di 2 giorni di festività soppresse).