Progettazione

Prevenzione incendi, dal 7 ottobre scattano le nuove regole per i condomini

Per gli edifici di oltre 24 metri obbligo di attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio

di Mariagrazia Barletta

Addio nei condomìni alle scadenze "una tantum": dal prossimo 7 ottobre termina il periodo transitorio che il regolamento di prevenzione incendi (Dpr 151 del 2011) ha disegnato su misura per tutte quelle attività che prima della sua entrata in vigore erano state autorizzate tramite un Certificato di prevenzione incendi (Cpi) cosiddetto "una tantum", ossia valido a tempo indeterminato senza necessità di rinnovo. A partire dunque dal 7 ottobre 2021 tutti i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri rientreranno nell'obbligo di presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, adempimento che gli edifici di civile abitazione devono ripetere ogni dieci anni inviando un'apposita richiesta ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.

Il Dpr del 2011 aveva infatti introdotto un programma in tre tempi per indirizzare tutte le attività con Cpi "una tantum", previste dal Dm 16 febbraio 1982 (si tratta del decreto contenente il vecchio elenco delle attività "soggette"), verso la nuova disciplina dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio. Tra le attività con scadenze "una tantum", oltre agli edifici di civile abitazione di altezza antincendio superiore a 24 metri, vi erano gli uffici con oltre 300 persone presenti, le reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, le centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, gli oleodotti, i centri informatici di elaborazione dati e gli edifici sottoposti a tutela e contenenti musei, biblioteche, gallerie, archivi, mostre o una delle altre 79 attività soggette a controllo. A seconda della data di rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Dpr per queste attività ha infatti fissato tre ultimatum per la presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico. L'ultima scadenza, valida per i Cpi rilasciati tra il 1° gennaio 2000 e il 7 ottobre 2011, è il 7 ottobre 2021 (data in cui il Dpr 151 compie dieci anni).

Con l'attestazione di rinnovo periodico si dichiara l'assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio e il corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione previsti dalle norme. La pratica deve anche contenere un'asseverazione, a firma di professionista antincendio (iscritto negli elenchi del ministero dell'Interno), con cui si attesta l'efficienza e la funzionalità degli impianti di protezione attiva, come la rete di idranti. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, se presenti, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco.

Va ricordato che, indipendentemente dalla scadenza di 10 anni, se si effettuano lavori che introducono modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio o considerate sostanziali da specifiche norme tecniche, ricorre l'obbligo di presentazione della Scia antincendio, preceduta, per gli edifici di altezza superiore a 32 metri, dall'esame del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco qualora vi sia un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio precedentemente accertate. Se le modifiche non sono rilevanti ai fini antincendio e non sono considerate sostanziali, è comunque necessario documentarle al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico. L'obbligo di avviare nuovamente le procedure antincendio ricorre dunque «ogni qualvolta sopraggiunga una modica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate» e in tutte le casistiche elencate nell'allegato IV al Dm 7 agosto 2012. L'allegato, tra l'altro, classifica come rilevanti le modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali, nonché le modifiche sostanziali della compartimentazione antincendio e dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica. Anche l'installazione di un impianto fotovoltaico va considerata come modifica sostanziale.

Oltre alla data del 7 ottobre, ce n'è un'altra importante: il 30 giugno 2022 scade il termine entro cui i condomìni di altezza antincendio superiore a 12 metri devono attuare idonee misure organizzativo-gestionali finalizzate ad affrontare un'eventuale emergenza causata dallo scoppio di un incendio, nonché a mantenere le condizioni di sicurezza nelle parti comuni. Più in generale, si tratta degli adempimenti introdotti dal decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 con il quale sono state modificate le norme sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione (Dm 246 del 1987). La scadenza per portarli a termine, fissata in origine al 6 maggio 2020, slitta al 30 giugno del prossimo anno per l'effetto combinato della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 e della disposizione contenuta nel Dl Agosto (Dl 104 del 2020) che ha agganciato l'iniziale termine del 6 maggio 2020 alla chiusura dello stato pandemico.

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