Progettazione

Prevenzione incendi, arriva (dopo 34 anni) la liberalizzazione per le autorimesse

Dal prossimo 19 novembre decadono i vincoli dimensionali e geometrici per le strutture pubbliche e private

di Mariagrazia Barletta

Saranno cancellati, dal prossimo 19 novembre, i vincoli dimensionali e geometrici che da 34 anni ingessano i progetti delle autorimesse pubbliche e private, dai silos ai più semplici parcheggi e box condominiali. Dal dimensionamento delle rampe, alla relativa pendenza, che mai doveva superare il 20 per cento, fino all'ampiezza delle corsie di manovra: le rigide prescrizioni, riportate anche in ogni manuale di progettazione architettonica, spariranno dalla normativa. A mandarle in soffitta, seppure con qualche eccezione per le strutture esistenti, è il decreto del ministero dell'Interno del 15 maggio 2020 contenente la nuova Regola tecnica verticale (Rtv) antincendio per le autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 mq. Rtv che appunto va in vigore dal 19 novembre.

La Rtv va a sostituire la precedente norma sulle autorimesse inserita nel Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015, modificato dai Dm 12 aprile 2019 e 18 ottobre 2019) e con la sua entrata in vigore viene decretata la fine del vecchio Dm 1° febbraio 1986, un regolamento dal carattere prescrittivo che ha imposto per oltre tre decenni rigide imposizioni per le autorimesse, spesso non immediatamente applicabili se non facendo ampio ricorso all'istituto della deroga. Decreto a cui ha poi fatto seguito un gran numero di circolari da rispettare. A partire dal 19 novembre è abrogato anche il Dm 22 novembre 2002 sul parcamento di autoveicoli alimentati a Gpl.

Le prescrizioni dimensionali non più valide
La nuova normativa, ovviamente, rispecchia il carattere del Codice di prevenzione incendi, che affida alle regole verticali poche prescrizioni, lasciando che le misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali derivino dalla costruzione, da parte del progettista, di una strategia volta a mitigare il rischio di incendi. Una strategia che, anche nel caso delle autorimesse di oltre 300 mq, si basa dapprima sulla valutazione del rischio della specifica attività, poi sull'attribuzione dei profili di rischio relazionati agli obiettivi di salvaguardia della vita umana, dei beni economici e di tutela dell'ambiente e sull'identificazione dei livelli di prestazione (e qui la Rtv dà una grossa mano) a cui devono giungere le soluzioni progettuali. Un approccio, dunque, che presuppone anche la capacità di mettere a sistema le diverse misure (reazione al fuoco, compartimentazione, esodo, resistenza al fuoco, etc..), di sicuro più complesso da seguire rispetto all'applicazione acritica di soluzioni preconfezionate da una norma di vecchio stampo quale è il Dm 1° febbraio 1986.

Sulla scorta del nuovo approccio, le prescrizioni dimensionali finora applicate ad esempio alle rampe e alle corsie di manovra, slegate dalla progettazione dell'esodo, finiscono col non avere valore ai fini antincendio e non vengono riprese nella nuova Rtv. Dunque, ad esempio, con il passaggio alla nuova normativa si perdono le imposizioni, stabilite apriori, sulle larghezze delle corsie di manovra, sull'ampiezza, sulla pendenza e sul raggio minimo di curvatura delle rampe e sulle altezze dei locali. Il dato sulla pendenza delle rampe, non superiore al 20 per cento, lo si trova nel Codice solo in riferimento alla progettazione dell'esodo: percorsi con pendenza maggiore non possono essere considerati nel determinare le vie di esodo, seppure si ravvisino alcune eccezioni. Anche per le autorimesse vale ciò che stabilisce la Regola tecnica orizzontale (Rto) in generale per tutte le attività ricomprese nel campo di applicazione del Codice. La Rto prevede specifici requisiti per le rampe solo se sono d'esodo. In corrispondenza di accessi o uscite, le rampe d'esodo, ad esempio, devono prevedere pianerottoli di dimensione pari almeno alla larghezza complessiva del varco.

Prima Rtv del Codice a diventare cogente
L'innovazione non si esaurisce con l'abolizione di prescrizioni dimensionali "da manuale": la regola sulle autorimesse è la prima Rtv del Codice ad essere trasformata da facoltativa a cogente. Una novità di non poco conto, che implica il passaggio obbligatorio ad un approccio alla progettazione antincendio che chiama in causa le competenze e le abilità progettuali del singolo professionista, con il vantaggio di poter ottenere soluzioni più aderenti alla singola realtà che ci si trova ad analizzare, grazie anche ai metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio. Dunque, dal 19 novembre, saliranno a 43 le attività elencate dal Dpr 151 del 2011 obbligate ad applicare il Codice.

Autosaloni fuori dalla Rtv
Riguardo al campo di applicazione della nuova norma, va detto che vengono escluse le aree coperte in cui il ricovero dei veicoli è finalizzato all'esposizione e alla vendita, qualora i veicoli siano provvisti di quantitativi limitati di carburanti. Dunque gli autosaloni (o saloni di esposizione) vengono esclusi dall'applicazione della Rtv del Codice. Erano invece obbligati ad osservare il Dm 1° febbraio 1986 quando il numero di autoveicoli superava le trenta unità.

La nuova Rtv di riferimento anche per le autorimesse fino a 300 mq
Va inoltre considerato che la nuova Rtv sulle autorimesse può costituire un riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività di superficie non superiore ai 300 mq, che dunque non rientrano nei limiti di assoggettabilità stabiliti dal Dpr 151 del 2011.

Nessun adempimento per le autorimesse esistenti
La nuova Rtv si applica alle autorimesse nuove e non è previsto alcun adeguamento per quelle esistenti che al 19 novembre risultino in regola con almeno uno degli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal Dpr 151 del 2011 (valutazione di progetto, presentazione della Scia, istanza di deroga). Nessun adeguamento anche per le strutture per le quali sia possibile comprovare, sulla scorta di «atti rilasciati dalle amministrazioni competenti», che la progettazione sia stata eseguita conformemente alle norme di prevenzione incendi applicabili.

Ampliamenti e modifiche, predisposizione per i veicoli elettrici
Per gli interventi di ampliamento e di modifica di autorimesse esistenti vale ciò che il Codice stabilisce per tutte le attività che rientrano nella sua sfera d'azione. Più nel dettaglio, per le modifiche e per gli ampliamenti, la nuova Rtv del Codice si applica a condizione che ci sia compatibilità tra le misure di sicurezza antincendio che scaturirebbero dall'impiego delle nuove norme e le misure già applicate, in virtù delle precedenti norme, nella porzione di attività non interessata dai lavori. In caso contrario o si applica la nuova Rtv del Codice all'intera attività oppure, per le modifiche e gli ampliamenti, si fa riferimento ancora alle vecchie norme prescrittive, seppure abrogate.

Di ciò bisogna tener conto, ad esempio, in relazione ai nuovi obblighi di integrazione negli edifici di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, introdotti di recente dal Dlgs 48 del 2020 con il quale l'Italia ha dato attuazione alla direttiva Ue 2018/844 sulla prestazione energetica degli edifici. Obblighi validi anche in caso di ristrutturazioni importanti di edifici residenziali e non residenziali, se i lavori interessano il parcheggio o le infrastrutture elettriche. Nello specifico, per ciò che concerne la ricarica di veicoli elettrici, il Codice di prevenzione incendi (Rto) ha introdotto due accorgimenti progettuali. Innanzitutto, in presenza di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici devono essere utilizzati materiali, adottati soluzioni progettuali ed accorgimenti tecnici che limitino la probabilità di innesco e la successiva propagazione delle fiamme all'interno dell'opera da costruzione e ad altre limitrofe. Inoltre l'installazione delle infrastrutture di ricarica deve garantire la sicurezza degli operatori addetti alle operazioni di manutenzione nonché la sicurezza dei soccorritori.

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