Amministratori

Prevenzione incendi, arrivano le linee guida per la Pa sulla sicurezza degli impianti per i rifiuti

La redazione del piano di emergenza esterna spetta al prefetto, sentiti gli enti locali e la regione interessata.

di Mariagrazia Barletta

Sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. A prevederne l'emanazione, tramite un Dpcm, era stato il Dl 113 del 2018. Il piano di emergenza esterna è redatto – va ricordato – dal prefetto, sentiti gli enti locali e le regioni interessate, con l'obiettivo di contenere gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, causati ad esempio da incendi, esplosioni e dispersione di sostanze pericolose. Con il piano di emergenza esterna vengono pianificate le azioni che servono per limitare gli effetti dell'incidente rispetto alla salute umana, all'ambiente e ai beni, anche grazie alla cooperazione della protezione civile. Rientrano nei contenuti del piano anche il ripristino e il disinquinamento dell'ambiente dopo l'incidente, nonché le modalità per informare la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità competenti.

Le linee guida, il cui obiettivo è definire un meccanismo di intervento per tutte le autorità coinvolte a livello territoriale in caso di incidente, sono applicabili agli impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti, agli impianti che svolgono una o più operazioni di trattamento dei rifiuti, ai sensi del Dlgs. 152/2006, nonché ai centri di raccolta comunali e intercomunali. Il documento individua un metodo ad indici per la determinazione speditiva della distanza di attenzione con cui viene definito l'ambito per l'identificazione degli elementi territoriali sensibili, incluse le strutture strategiche e rilevanti (scuole, ospedali, corsi d'acqua, grandi vie di comunicazione, recettori ambientali, etc..). Con le linee guida è stata inoltre messa a punto una metodologia speditiva per la realizzazione della pianificazione a livello provinciale. Infine, apposite schede contengono dati relativi al gestore, agli elementi critici dei singoli impianti, agli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili. Si tratta di elementi finalizzati a fornire informazioni utili in fase di attuazione del piano di emergenza esterna.

I titolari degli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti hanno 60 giorni dall'entrata in vigore del Dpcm per trasmettere al prefetto competente per territorio le informazioni utili per l'elaborazione o per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna. Ricevute le informazioni necessarie, il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro 12 mesi. Il prefetto, una volta definito il piano, lo comunica nelle forme ritenute opportune al comune interessato, eventualmente insieme ai piani operativi, se presenti, relativi agli impianti stessi. Ai fini del coordinamento fra i piani comunali di protezione civile in essere e i piani di emergenza esterni, questi ultimi, per la parte relativa agli impianti la cui area di attenzione interessa il comune, costituiscono un allegato del piano di protezione civile comunale.

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