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Prevenzione incendi, in arrivo la regola tecnica verticale per gli edifici tutelati dai Beni culturali

Il testo valutato dal Comitato tecnico. Esclusi musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (che avranno una regola ad hoc

di Mariagrazia Barletta

È in preparazione la Regola tecnica verticale (Rtv) per gli edifici tutelati , aperti al pubblico, e contenenti una delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi. Sono esclusi solo i musei, le gallerie, le esposizioni, le mostre, le biblioteche e gli archivi, che saranno regolati da una norma ad hoc. La Rtv sugli edifici tutelati, sotto forma di bozza, è stata presentata nella riunione dello scorso 11 dicembre del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts). Si applicherà a tutte le attività soggette a controllo (ad esclusione di quelle sopra menzionate) se inserite in edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42 del 2004). Se inseriti in edifici tutelati (Rischio beni pari a due o a quattro), ricadono nel campo di applicazione della bozza di Rtv, a titolo di esempio: le scuole con oltre 100 persone presenti; i locali per lo spettacolo, le palestre e i centri sportivi, con capienza superiore a 100 persone; gli alberghi con oltre 25 posti letto. La nuova norma è destinata ad essere inglobata nel cosiddetto «Codice di prevenzione incendi» (Dm 3 agosto 2015, recentemente modificato dal decreto 18 ottobre 2019). Con la presentazione della bozza si è aperta la fase di raccolta delle proposte di modifica che possono essere avanzate dalle categorie rappresentate in seno al Ccts, tra le quali vi sono le professioni tecniche.

Va ricordato che il regolamento di semplificazione del 2011 (Dpr 151) ha compreso nell'elenco delle cosiddette «attività soggette» quelle aperte al pubblico, ubicate in edifici tutelati, e ospitanti una qualsiasi delle attività elencate nell'allegato I al Dpr. Ad eccezione di musei, gallerie, esposizioni e mostre (regolati attualmente dal Dm 569 del 1992) e di biblioteche e archivi (Dm 418 del 1995) le attività comprese in edifici vincolati attualmente non hanno una normativa dedicata, ma solo una linea guida per le valutazioni in deroga dei progetti (lettera circolare Dcprev n. 3181 del 15 marzo 2016). Dunque la nuova norma costituisce una innovazione di non poco conto. Va precisato, inoltre, che è stata elaborata anche una Rtv dedicata alla sicurezza antincendio di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche ed archivi, aperti al pubblico, e contenuti in edifici sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 42 del 2004. Si tratta di un'ulteriore Rtv del Codice. Questa è stata licenziata dalla Commissione Ue lo scorso 18 ottobre, si attende ora la pubblicazione in "Gazzetta ufficiale".

Misure più "soft", in deroga alla Rto
Come tutte le altre, anche la bozza di Rtv presentata in Ccts a dicembre andrà letta insieme alle misure comuni a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Codice, contenute nella Regola tecnica orizzontale (Rto), e ad eventuali altre Rtv riferite alle funzioni ospitate nell'edificio sottoposto a vincolo. In particolare, la nuova norma contiene le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della Rto e delle pertinenti Rtv. La norma prevede la possibilità, ad esempio, in presenza di determinati profili di Rischio vita, di derogare alla classe di resistenza al fuoco derivante dall'applicazione della Rto e delle pertinenti altre Rtv, se il carico di incendio specifico di progetto viene mantenuto sotto la soglia di 200 MJ/mq (escludendo il contributo degli elementi strutturali portanti combustibili) e al contempo viene incrementato il livello di prestazione della gestione della sicurezza e del controllo dell'incendio. Lo stesso vale per le altre misure: la bozza di Rtv stabilisce delle deroghe rispetto alle soluzioni a cui si giunge seguendo la Rto e le altre norme specifiche per attività. Ad esempio, in riferimento all'esodo, si stabilisce che le porte di interesse storico artistico, che non possiedono le caratteristiche indicate dalla Rto relativamente alle aperture manuali lungo le vie di esodo, devono essere mantenute costantemente aperte durante l'esercizio dell'attività.

Introdotti il piano di limitazione dei danni e di evacuazione personalizzato per disabili
La bozza di Rtv introduce il piano di limitazione dei danni, che deve essere sottoscritto (e tenuto aggiornato) dal responsabile dell'attività. Si tratta di pianificare le misure e le procedure, da mettere in atto in caso di incendio, per trarre in salvo i beni che possono essere rimossi e per proteggere in loco quelli inamovibili. Inoltre, se nell'attività sono presenti o sono state segnalate persone che non possono uscire autonomamente dall'edificio in caso di emergenza, è necessario predisporre un Piano di emergenza ed evacuazione personalizzato (Peep), ossia «una procedura conforme alle specifiche esigenze delle persone che non possono raggiungere da soli un luogo sicuro o un luogo sicuro temporaneo o uno spazio calmo in un lasso di tempo ragionevole e/o congruente con lo scenario emergenziale». Il Peep, ovviamente, è parte integrante del piano di emergenza ed evacuazione.

Il testo della regola tecnica

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