Progettazione

Prevenzione incendi, breve guida alle nuove norme sui condomìni da 12 metri in su

Come applicare le regole sulla gestione della sicurezza che scattanop il prossimo 30 settembre.

di Mariagrazia Barletta

La gestione della sicurezza antincendio dal 30 settembre, per la prima volta, entra nei condomìni (di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri). Entro tale data bisogna aver previsto ed attuato misure antincendio organizzative e gestionali per garantire la sicurezza sia in condizioni ordinarie sia in caso di emergenza. Lo si fa prevedendo azioni, procedure e compiti da attuare sia abitualmente, durante la normale vita condominiale, sia nel caso in cui si sviluppi un incendio. In altre parole, è necessario agire su due fronti: su quello della prevenzione, definendo misure organizzativo-gestionali finalizzate alla riduzione del rischio incendi, e su quello dell'emergenza, pianificando le procedure da mettere in atto nel caso in cui si sviluppi un incendio. Si tratta di misure molto semplici per gli edifici più bassi ma che via via diventano più complesse soprattutto col crescere del numero dei piani, che servono anche a garantire nel tempo un adeguato livello di sicurezza.

Anche quando gli adempimenti richiesti sembrano molto semplici, ci sono comunque degli accorgimenti importanti da osservare affinché il rischio d'incendio possa essere contenuto in modo efficace e le procedure da applicare in caso di emergenza possano realmente servire a mettere al sicuro le persone nei tempi giusti. L'obbligo di gestire la sicurezza antincendio in condizioni ordinarie e di emergenza scatta nei condomini dal 30 settembre 2022 per effetto dell'entrata in vigore di gran parte delle disposizioni contenute nell'allegato tecnico del decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019. Si tratta di misure che dovevano entrare in vigore il 6 maggio 2020. Questa scadenza è poi slittata per effetto del Dl Agosto 2020 (Dl 104) che ha disposto l'entrata in vigore dei nuovi obblighi di prevenzione e organizzativo-gestionali trascorsi sei mesi dalla conclusione dello stato di emergenza.
Le nuove prescrizioni – va ricordato – riguardano i condomìni di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri. Si considera l'altezza antincendio così come definita dal Dm del ministero dell'Interno «Termini e definizioni» del 1983, ossia l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile (o agibile) fino al piano esterno più basso (ad esempio la strada).

La sicurezza va gestita nel quotidiano, non solo in caso di emergenza
Gestire la sicurezza antincendio durante il normale esercizio dell'attività significa tenere sotto controllo il rischio d'incendio adottando alcune precauzioni e buone abitudini. Il responsabile dell'attività (ossia l'amministratore, se presente) deve identificare i divieti e le precauzioni in base ai pericoli che possono essere presenti nello specifico condominio e che potrebbero trasformarsi in un incremento del rischio d'incendio. Prima di dare istruzioni sui divieti e le precauzioni da osservare nella normale vita quotidiana in condominio, è indispensabile riconoscere i pericoli in modo da individuare le misure adatte a prevenire l'insorgenza di un incendio. Tra queste potrebbero esservi il corretto deposito ed impiego di materiali combustibili o di sostanze pericolose (ad esempio utilizzate per le pulizie), la riduzione delle sorgenti di innesco (rispetto del divieto di fumo dove previsto, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o utilizzate in modo improprio, etc.), la corretta gestione dei lavori di manutenzione, con la valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza.

Alcuni obblighi sono già individuati chiaramente dalla legge. In particolare, gli occupanti non devono alterare «la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva». Significa, ad esempio, che nessuno può manomettere un estintore o un impianto per il controllo dell'incendio, che le vie d'esodo devono essere sgombre e sempre fruibili, che non è consentito bloccare in condizione di apertura la classica porta tagliafuoco che separa l'autorimessa interrata dai piani degli appartamenti. Si tratta dunque di diffondere un po' di cultura della sicurezza e di far rispettare poche e semplici buone norme di comportamento. Affinché ciò avvenga non basta esporre un foglio illustrativo con la lista dei divieti e predisporre un'idonea cartellonistica, azioni comunque necessarie e importantissime, ma è fondamentale coinvolgere i condòmini e informali, in modo che possa svilupparsi una certa consapevolezza sui rischi e sull'importanza delle azioni di prevenzione. Non solo, l'amministratore è anche tenuto a verificare, per le parti comuni, l'osservanza dei divieti impartiti e delle precauzioni richieste agli occupanti.

La gestione dell'emergenza va verificata
L'amministratore del condominio deve identificare le misure da attuare nel caso scoppi un incendio. Dunque, le azioni da mettere in atto in caso di emergenza vanno progettate. E, al di sopra dei 24 metri di altezza antincendio, la pianificazione dell'emergenza va anche verificata periodicamente. Ovviamente, gli occupanti devono essere informati sui comportamenti da tenere nel caso si sviluppi un incendio. La norma lascia una certa libertà nella scelta delle modalità da seguire per informare i condòmini sulle azioni da compiere. L'utilizzo di avvisi in bacheca è espressamente consentito dal decreto, ma un coinvolgimento delle persone che vivono nel condominio è comunque indispensabile, sia per informarli sulle procedure di emergenza da adottare sia per verificare ed aggiornare periodicamente la pianificazione. Anche conoscere le esigenze di chi abita nello stabile (o vi lavora) è importante. La norma, già per altezze pari a 12 metri, prescrive una particolare attenzione per le persone con limitate capacità motorie, se presenti. In generale, è buona norma individuare le persone che potrebbero avere difficoltà a mettersi in salvo autonomamente e studiare per loro delle soluzioni ad hoc. Va anche ricordato che la presenza di persone con esigenze speciali è bene che vada comunicata ai soccorritori. Il modo più efficace per comprendere se la pianificazione predisposta funzioni è provarla, metterla in atto con esercitazioni periodiche. In questo modo, eventuali punti critici potranno essere corretti. Va anche ricordato che un'emergenza genera una forte condizione di stress, quindi più le azioni da compiere vengono rese automatiche e più si abbassa il rischio di panico. Dunque, sperimentare le azioni pianificate significa poterle affinare e aiuta le persone a mantenere la calma nel caso si verifichi un'emergenza.

Non esiste un modello standard di Gsa applicabile ovunque
La pianificazione dell'emergenza non può prescindere dalla conoscenza degli ambienti coinvolti in caso di evacuazione, né dai pericoli presenti in condominio. Solo conoscendo la specifica realtà è possibile individuare gli scenari che possono determinare una situazione di emergenza. Ad esempio, un incendio potrebbe riguardare un eventuale impianto fotovoltaico, con tutte le difficoltà legate alla presenza di corrente continua e anche al rischio di elettrocuzione o un'automobile nel garage, magari elettrica e quindi dotata di batterie agli ioni di litio che potrebbero dar luogo a incendi difficili da spegnere. O ancora, la centrale termica, dove c'è presenza di gas. Dunque, i modi di agire in caso di emergenza potrebbero essere diversi, sarà ad esempio necessario, nei casi citati, fornire precise e specifiche informazioni ai Vigili del Fuoco. Anche i mezzi di estinzione a disposizione possono variare, così come i sistemi di allarme. Potrebbero essere presenti non solo abitazioni, ma anche luoghi di lavoro e allora potrebbe essere necessario coordinare la pianificazione con altri soggetti. Lo stesso vale per la gestione della sicurezza in condizioni ordinarie: le azioni preventive sono efficaci se relazionate agli specifici rischi presenti. Dunque, il primo errore da evitare è pensare che una strategia per la gestione della sicurezza in fase di esercizio e in condizioni ordinarie pensata per un condominio possa valere anche per altre realtà simili.

Se ci sono più responsabili le azioni vanno coordinate
In un condominio potrebbe accedere che vi siano attività esercite da responsabili diversi. Potrebbero esservi, ad esempio, uffici, attività commerciali al piano terra, un bed & breakfast, un asilo. Nel caso ciò accada, nelle singole attività vigono le regole antincendio e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ma per la Gsa del condominio è necessario un coordinamento tra i vari soggetti. Nel caso vi sia promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi delle vie di esodo, la pianificazione dell'emergenza delle singole attività deve tener conto di eventuali interferenze o relazioni con attività limitrofe. In questi casi diventa anche obbligatorio prevedere planimetrie per gli occupanti dove siano indicate le vie d'esodo. Le planimetrie vanno installate in punti opportuni e devono essere chiaramente visibili. Tra l'altro, il nuovo decreto sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro (il Dm 2 settembre 2021 che sarà in vigore dal 4 ottobre 2022) obbliga al coordinamento dei piani di emergenza nel caso in cui in uno stesso edificio siano presenti più luoghi di lavoro facenti capo a titolari diversi.

Valutazione del rischio obbligatoria per modifiche a finiture e isolanti
C'è un altro obbligo che entra in vigore il 30 settembre, a cui prestare la massima attenzione. A partire da questa data, infatti, per gli edifici di altezza antincendio superiore a 24 metri bisognerà redigere una valutazione del rischio incendi ogni volta che si realizzeranno modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, agli isolanti termici o acustici e anche in caso di rimaneggiamento degli impianti. La nuova prescrizione è contenuta nell'allegato tecnico al Dm 25 gennaio 2019 (si veda l'articolo del 24 febbraio).

Manutenzioni di sistemi e dispositivi anche al di sotto dei 24 m
Oltre i 24 metri di altezza antincendio si entra nell'ambito delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, per cui già si applicano le specifiche disposizioni per la manutenzione ed il controllo degli impianti e, ai sensi del Dpr 151 del 2011, vige l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate. Vanno effettuate verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando dei Vigili del Fuoco. Il Dm 25 gennaio 2019, anche per altezze antincendio pari o superiori a 12 m, affida al responsabile dell'attività il compito di mantenere «in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione».

Obblighi extra oltre i 54 metri
Per gli edifici di civile abitazione di altezza antincendi superiore a 54 metri, le misure diventano più severe e si prevede l'installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico e, ovviamente, la pianificazione dell'emergenza deve prevedere le procedure di attivazione e di diffusione dell'allarme. Oltre gli 80 metri occorre predisporre un centro di gestione dell'emergenza ed è necessario designare un responsabile della Gse e un coordinatore dell'emergenza in possesso di un attestato di idoneità tecnica ottenuto dopo aver seguito un corso per rischio elevato presso i Vigili del Fuoco. Oltre gli 80 metri, è obbligatoria l'installazione di un sistema Evac (sistema di allarme vocale per scopi di emergenza). Va ricordato che andavano ottemperati entro il 6 maggio 2021 tutti i nuovi obblighi, imposti dal Dm 25 gennaio 2019, riguardanti l'installazione, dove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

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