Urbanistica

Prevenzione incendi, per campeggi e villaggi turistici nuova scadenza al 7 ottobre 2021

Per strutture esistenti al 13 aprile 2014. Il nuovo termine è nel Dl Riaperture definitivamente convertito

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di Mariagrazia Barletta

Con il rinvio di un anno, è stato fissato al 7 ottobre 2021 il termine entro il quale le strutture ricettive all'aria aperta, con capacità superiore a 400 persone, devono terminare l'adeguamento alla normativa antincendio. Il differimento è contenuto nella legge di conversione del Dl cosiddetto Riaperture (Dl 52 del 2021), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno e in vigore dal giorno successivo.

I campeggi e i villaggi turistici, esistenti al 13 aprile 2014, e in regola con la prima scadenza del piano di adeguamento in due fasi introdotto dal decreto del ministero dell'Interno del 28 febbraio 2014, possono portare a termine il ciclo di "messa a norma" entro il 7 ottobre 2021. Tale differimento vale sia per le strutture che hanno iniziato il percorso di adeguamento seguendo il metodo tradizionale (indicato al titolo I del Dm del 2014) sia per quelle che hanno optano per il metodo proporzionale, basato cioè sull'attribuzione all'attività ricettiva di uno scenario incidentale preconfigurato dalla normativa, cui si associano la categoria di rischio e misure di sicurezza a questa proporzionali (si tratta del metodo contenuto nel titolo II del Dm 28 febbraio 2014).

Le misure da attuare entro il 7 ottobre riguardano: l'accessibilità dei mezzi di soccorso (le strutture devono essere permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza), il rispetto delle distanze di sicurezza da eventuali attività a rischio di incendio o di esplosione, la sistemazione delle aree interne in modo da limitare la propagazione di un eventuale incendio, la resistenza al fuoco delle strutture. Da rispettare vi sono inoltre specifiche disposizioni di protezione dagli incendi applicate ai depositi di materiali combustibili. Tutti gli impianti devono essere a norma. Gli impianti di illuminazione, allarme, rivelazione e di estinzione degli incendi devono essere dotati di un sistema di alimentazione di sicurezza con caratteristiche definite nel dettaglio dalla regola tecnica. Bisogna inoltre, sempre entro il prossimo 7 ottobre, provvedere alla protezione dell'attività con la rete di idranti (progettata, installata, collaudata e gestita secondo la regola d'arte e conformemente al Dm Impianti) e con estintori adeguati per tipologia e numero. Infine, vanno attuate tutte le prescrizioni che riguardano gli impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.

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