Progettazione

Prevenzione incendi nei condomini, l'emergenza Covid sconvolge le scadenze

I «rinvii mobili» collegati alla delibera del governo hanno invertito le scadenze del Dm Interni 25/1/2019

di Mariagrazia Barletta

La proroga dello stato di emergenza scompiglia le scadenze antincendio dei condomini. Lo slittamento, per ora dal 31 gennaio al 30 aprile 2021, deliberato in Consiglio dei ministri lo scorso 14 gennaio (delibera ancora attesa in Gazzetta) ha un doppio effetto: prolunga la validità degli atti amministrativi in scadenza, congelando anche le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio e differisce ulteriormente il termine, inizialmente fissato al 6 maggio 2020, entro cui i condomini devono mettere in atto una serie di misure organizzativo-gestionali (introdotte dal Dm Interno 25 gennaio 2019) per farsi trovare preparati nel caso scoppi un incendio. L'introduzione di «rinvii mobili», ossia agganciati alla data di conclusione dello stato di emergenza, porta con sé qualche anomalia nella tempistica degli adempimenti.

Misure gestionali da attuare entro il 31 ottobre 2021
Un primo punto di approdo della proroga dello stato di emergenza è il Dl Agosto (Dl 104 del 2020) con la conversione del quale si era già provveduto ad allontanare la scadenza entro cui i condomini, di altezza antincendio superiore a 12 metri, avrebbero dovuto attuare misure finalizzate alla prevenzione incendi e alla corretta gestione di un eventuale innesco. Il termine per l'adeguamento è stato fissato a sei mesi dalla fine dello stato di emergenza, per cui l'iniziale scadenza del 6 maggio 2020 scivola ora al 31 ottobre 2021.

Le misure da attuare sono quelle introdotte dal Dm 25 gennaio 2019, che ha modificato il vecchio decreto del 1987 (Dm 246 del 16 maggio). Si tratta, in generale, di individuare i comportamenti da tenere per mantenere in sicurezza le parti comuni, di prevedere le azioni da seguire in caso di incendio, di individuare le opportune precauzioni da osservare per non accrescere il rischio incendio e di mantenere in efficienza gli eventuali dispositivi e impianti antincendio presenti. Misure che si complicano col crescere del numero dei piani, fino a dover prevedere, superati gli 80 metri, una vera e propria struttura organizzativa, con un centro di gestione, un responsabile della gestione della sicurezza antincendio e un coordinatore dell'emergenza.

Resta fissa la scadenza del 6 maggio 2021 per i sistemi di allarme
Con il «rinvio mobile» continua ad essere prorogato solo il termine che il Dm 25 gennaio 2019 ha imposto per l'attuazione delle misure gestionali. Resta fissa, invece, la scadenza del 6 maggio 2021 entro cui i condomini di altezza (antincendio) superiore a 54 metri devono installare impianti di segnalazione manuale di allarme (con indicatori di tipo ottico ed acustico) e quelli di altezza superiore a 80 metri devono dotarsi di sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza. Con la proroga al 31 ottobre 2021 e il mantenimento della scadenza del 6 maggio 2021 per l'installazione di impianti di segnalazione e allarme, la successione temporale delle scadenze previste dal Dm 25 gennaio 2019 è invertita. Contrariamente a quanto aveva previsto il Viminale, per effetto della «proroga mobile» si concede infatti molto più tempo per adempiere i nuovi e semplici obblighi gestionali e molto meno per quelli più gravosi che prevedono l'installazione di impianti di allarme e segnalazione. Tra l'altro ha poco senso installare i sistemi di segnalazione e prevedere mesi dopo quali procedure seguire per l'attivazione e diffusione dell'allarme, procedure che – va ricordato - rientrano nella pianificazione dell'emergenza. Lo stesso ragionamento vale per il sistema Evac che non può prescindere dalla messa a punto dell'intera gestione della sicurezza antincendio.

Ulteriore proroga anche per i rinnovi periodici
Il secondo punto di approdo del «rinvio mobile» è il Dl «Cura Italia» e in particolare l'articolo 103, modificato di recente con la conversione del Dl Covid (Dl 125 del 2020), che ha congelato la validità di attestati, certificati, permessi e concessioni. Per effetto della proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021, gli atti amministrativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021, ossia restano validi per i 90 giorni successivi alla chiusura dello stato di emergenza. Questa condizione vale anche per le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio. Tra l'altro, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato lo scorso 13 gennaio una circolare che, nel fare il punto sugli ultimi rinvii, ha ribadito che nella proroga degli atti amministrativi in scadenza – allontanata dal Dl Covid – ricadono, in particolare, «le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art. 5 del Dpr 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal Dlgs 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall'art.7 del Dm 5 agosto 2011 e smi ai fini del mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del Dlgs 139 del 2006».

TUTTE LE SCADENZE DA RICORDARE SULLE NUOVE REGOLE DI PREVENZIONE INCENDI - LA TABELLA AGGIORNATA AL 15 GENNAIO 2021)

Le scadenze per il rinnovo periodico
Per i condomini soggetti a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, l'avvenuto adeguamento agli adempimenti previsti dal Dm 25 gennaio 2019 deve essere comunicato all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio. Va ricordato che per i condomini le scadenze entro cui presentare le attestazioni di rinnovo periodico (con cadenza decennale) sono scandite dal Dpr 151 del 2011 e non subiscono variazioni per effetto dell'ultima proroga degli atti in scadenza. In particolare, per i Certificati di prevenzione incendi (Cpi) cosiddetti «una tantum», rilasciati dal 1° gennaio 2000 e il 7 ottobre 2011, le attestazioni di rinnovo vanno presentate entro il 7 ottobre 2021. Per alcuni condomini, dunque, tale scadenza precede quella entro cui vanno messe in atto le misure gestionali di cui all'allegato I del Dm 25 gennaio 2019, che, come già detto, vanno attuate entro il prossimo 31 ottobre.

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