Progettazione

Prevenzione incendi nei condomìni, da oggi in vigore le nuove norme tecniche

Nuove regole subito cogenti in caso di riqualificazione. Un anno di tempo per adeguare tutti gli edifici di altezza (antincendio) superiore a 12 metri

di Mariagrazia Barletta

Inizia da oggi il conto alla rovescia per adeguare i condomìni alle nuove norme di prevenzione incendi. Scattano infatti da questo lunedì 6 maggio le disposizioni per gli edifici di civile abitazione contenute nel decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 . Si tratta di applicare soprattutto misure gestionali, finalizzate alla prevenzione e alla corretta gestione di un eventuale incendio. A partire da oggi i condomìni di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri hanno un anno di tempo per mettersi in regola e adottare le misure organizzativo-gestionali, calibrate in funzione dell'altezza degli edifici, previste nella nuova norma che, va ricordato, modifica il vecchio decreto del 1987 (Dm 246 del 16 maggio). Per interventi di rifacimento delle facciate, come ad esempio la realizzazione di un cappotto termico o di una facciata ventilata, le nuove norme devono essere osservate da oggi.

PREVENZIONE INCENDI NEI CONDOMÌNI: LE 10 COSE DA SAPERE

La nuova normativa per la gestione delle emergenze si applica agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione e a quelli che risultano esistenti alla data del 6 maggio 2019. Vengono concessi due anni di tempo (dunque c'è tempo fino al 6 maggio 2021) esclusivamente per l'installazione sia degli impianti di segnalazione manuale di allarme, obbligatori per gli edifici che superano i 54 metri di altezza antincendio, sia dei sistemi di allarme vocale di cui devono dotarsi i condomìni di altezza superiore a 80 metri. Tutte le altre prescrizioni relative alla gestione della sicurezza antincendio contenute nel decreto del 25 gennaio vanno invece attuate entro il 6 maggio 2020. A dare una misura orientativa del numero di edifici interessati è l'ultimo censimento della popolazione e delle abitazioni. Gli edifici residenziali di quattro piano fuori terra o più sono circa un milione e 175mila, è il dato riportato dall'Istat.

Misure organizzativo-gestionali da attuare entro un anno (per edifici dai 12 m in su)
Entrando nel merito delle misure da attuare entro un anno, si tratta in generale di individuare i comportamenti da tenere per mantenere in sicurezza le parti comuni, di prevedere le azioni da seguire in caso di incendio e di individuare le opportune precauzioni da osservare per non accrescere il rischio incendio. Ovviamente, gli eventuali dispositivi e impianti antincendio presenti vanno mantenuti in efficienza tramite i dovuti controlli ed interventi di manutenzione. Inoltre, gli occupanti vanno informati di tutto ciò che riguarda la gestione dell'emergenza e la prevenzione del rischio, anche attraverso dei fogli illustrativi da tenere esposti. Negli edifici di altezza inferiore ai 24 metri sono questi, grosso modo, gli adempimenti. Dunque, nulla di particolarmente gravoso.

Superati i 24 metri di altezza, si entra nella classificazione delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco e, pur restando fermi tutti gli adempimenti che derivano dal Dpr 151 del 2011, i responsabili dell'attività (in questo caso gli amministratori) devono attuare misure organizzativo-gestionali un po' più complesse rispetto a quanto previsto per gli edifici di altezza inferiore ai 24 metri. Misure che si complicano con il crescere dei piani, fino a dover prevedere (è il caso degli edifici che superano gli 80 metri di altezza antincendio) una vera e propria struttura organizzativa, con un centro di gestione dell'emergenza, un responsabile della gestione della sicurezza antincendio e un coordinatore dell'emergenza in possesso di un attestato di idoneità tecnica conseguito dopo aver frequentato un corso per rischio elevato secondo quanto previsto dal Dm 10 marzo 1998. Per gli edifici che superano i 24 metri è necessario dare atto degli avvenuti adempimenti in occasione della presentazione al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco dell'attestazione del rinnovo periodico di conformità antincendio.

Interventi sulle facciate (oltre i 24 metri), applicazione da oggi
Da oggi, inoltre, in qualunque edificio residenziale soggetto ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco, ossia quelli di altezza antincendio superiore a 24 metri, si deve tener conto di una serie di requisiti antincendio per la sicurezza delle facciate. Gli obiettivi sono principalmente tre: evitare che la propagazione dell'incendio per mezzo dell'involucro edilizio vada a compromettere le compartimentazioni; limitare il rischio di propagazione, all'interno dell'edificio, di fiamme originatesi all'esterno; scongiurare il rischio che in caso di incendio parti della facciata possano cadere compromettendo l'esodo e la sicurezza dei soccorritori. Tali obiettivi devono essere tenuti in debita considerazione sia per i nuovi edifici sia per interventi che interessino più della metà della superficie complessiva delle facciate. Le nuove norme sulla sicurezza antincendio delle facciate non si applicano agli edifici di civile abitazione per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco o che alla data del 6 maggio 2019 siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.

LE NORME IN VIGORE DA OGGI

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