Progettazione

Prevenzione incendi, correzioni in arrivo alle regole sulle vie di esodo

di Mariagrazia Barletta

L'uscita di emergenza è considerata tale anche se immette all'esterno verso un luogo sicuro temporaneo. In caso di esodo per fasi, la larghezza minima della scala da percorrere per mettersi al sicuro non può essere inferiore al 75% della larghezza minima che scaturirebbe dall'applicazione della modalità di calcolo utilizzata per l'esodo simultaneo. Arriva una piccola correzione anche per il calcolo della massima lunghezza omessa del corridoio cieco, da impiegare quando il percorso è costituito da tratti con caratteristiche di protezione differenti. Sono alcune delle novità attese con le prossime modifiche alla Regola tecnica orizzontale del Codice. Lo scorso 15 giugno è arrivato sul tavolo della riunione del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco un documento con diverse modifiche da apportare al Codice di prevenzione incendi e più, nel dettaglio, al capitolo S.4 sull'esodo.

Alcuni ritocchi sono funzionali all'introduzione della nuova Regola tecnica verticale (Rtv) dedicata alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. La Rtv sui locali di pubblico spettacolo è stata approvata – va ricordato - lo scorso 15 giugno in via definitiva). Le correzioni ed integrazioni alla Rto, approvate, dovrebbero essere ora inviate a Bruxelles e dovrebbero diventare operative contestualmente all'entrata in vigore della Rtv sulle attività di pubblico spettacolo.

Nuove definizioni di «luogo sicuro temporaneo» e «uscita finale»
In cantiere ci sono puntuali modifiche e integrazioni al capitolo relativo all'esodo, iniziando da alcuni termini. Viene emendata la definizione di luogo sicuro temporaneo, specificando che un luogo rientra in tale classificazione se è temporaneamente trascurabile il rischio d'incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano durante l'esodo. Viene dunque specificato che, nel considerare la trascurabilità del rischio per gli occupanti che sostano o percorrono il luogo sicuro temporaneo, si fa riferimento esclusivamente alla fase di esodo. Un'uscita può essere considerata finale (o d'emergenza) se immette all'esterno non più solo su un luogo sicuro, ma anche verso un luogo sicuro temporaneo. Va ricordato che, a differenza del luogo sicuro temporaneo, un luogo sicuro deve rispettare precisi requisiti: deve assicurare permanentemente (non temporaneamente) la trascurabilità del rischio d'incendio. Deve corrispondere a una strada pubblica o, in alternativa, a uno spazio a cielo libero e collegato, qualsiasi sia la condizione di incendio, alla via pubblica. Contemporaneamente, non deve essere investito dai prodotti della combustione e il massimo irraggiamento dovuto all'incendio sugli occupanti non deve eccedere la soglia di 2,5 kW/mq. Non può essere soggetto a pericoli di crollo e deve poter contenere in sicurezza tutti gli occupanti durante l'esodo.

Definizione di struttura vulnerabile in condizione di incendio
La definizione della nuova Rtv dedicata alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico ha reso necessarie alcune modifiche sia al capitolo sulle definizioni che alla misura «esodo». In particolare, essendo previste dalla Rtv misure ad hoc per le strutture vulnerabili in condizioni di incendio (tensostrutture, le strutture pressostatiche, quelle strallate, le membrane a doppia o semplice curvatura, le coperture geodetiche, etc..),ne vengono definite le caratteristiche.

Larghezza minima delle vie di esodo verticali
Viene inserita una limitazione per la definizione della larghezza minima delle vie d'esodo verticali in caso di esodo per fasi. Si impone un confronto con il valore derivante dal metodo di calcolo utilizzato per l'esodo simultaneo. Più nel dettaglio, si stabilisce che, in caso di esodo per fasi, la larghezza minima della via d'esodo verticale non può essere inferiore al 75 per cento della larghezza minima che scaturirebbe dall'impiego della modalità di calcolo utilizzata per definire la larghezza delle vie d'esodo verticali quando si opta per l'esodo simultaneo.

Corridoi ciechi e massima lunghezza omessa
Viene riscritta la formula per il calcolo della massima lunghezza omessa di corridoio cieco nel caso in cui si devono considerare porzioni continue della via d'esodo con caratteristiche di protezione differenti (filtro, a prova di fumo, etc..). La massima lunghezza omessa è sempre calcolata come media pesata, ma la formula è scritta in modo da prendere in considerazione anche i casi in cui i tratti continui della di via d'esodo da considerare siano più di due. Viene però precisato che la lunghezza della singola porzione di corridoio cieco (ad esempio la scala, oppure ciascun corridoio di piano) non può superare i valori relativi alla massima lunghezza omessa, definiti dalle tabelle in funzione delle caratteristiche di protezione. Ad esempio, se dalla media pesata viene fuori la possibilità di omettere dalla verifica della lunghezza massima di corridoio cieco la scala filtro e a prova di fumo ed anche il corridoio di piano con caratteristiche di filtro, che immette in essa, bisogna anche verificare che la lunghezza del corridoio cieco non superi i valori stabiliti dalla tabella relativa alle condizioni per l'omissione di porzioni di corridoio cieco. Il corridoio, in questo caso, non può oltrepassare la soglia di 45 metri (in assenza di Irai di livello di prestazione III e di Gsa di livello II). Lo stesso vale per la scala, la cui lunghezza, misurata con il metodo del filo teso, in questo caso, non può superare il limite di 120 metri (la lunghezza omessa può essere illimitata se sono previsti Irai e Gsa rispondenti ai livelli di prestazione rispettivamente III e II).

Numero minimo di uscite indipendenti da locale o spazio a cielo libero
Passa da 150 a 200 occupanti la soglia, relativa all'affollamento dell'ambito servito, che per densità di affollamento superiore a 0,4 persone/mq e valori di Rvita pari a B1, B2 e B3 (gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio e la velocità caratteristica prevalente dell'incendio varia da lenta a rapida) fa scattare l'obbligo di prevedere almeno tre uscite indipendenti da ciascun locale o spazio a cielo libero dell'attività.

Larghezza delle vie di esodo di attività di pubblico spettacolo
Ai fini del calcolo della larghezza minima delle vie di esodo orizzontali, viene definito un valore specifico di larghezza unitaria da considerare nel caso di Rvita pari a B1, B2 e B3, quando gli occupanti sono prevalentemente in piedi e la densità di affollamento è superiore a 0,7 persone/mq. Tale valore, fissato in 6,20 mm/persona, fa riferimento alle attività espositive e di pubblico spettacolo. Risultano modificate anche le tabelle che fissano le larghezze minime delle vie di esodo orizzontali e verticali. Si tratta delle larghezze da rispettare quando c'è il rischio che si verifichino sovraffollamenti localizzati. In particolare, per affollamento dell'ambito servito superiore a 200 occupanti prevalentemente in piedi e densità di affollamento superiore a 0,7 persone/mq, la larghezza minima delle vie di esodo orizzontali e verticali è fissata in 1200 mm. Infine, ai fini del calcolo della larghezza minima delle vie di esodo verticali, anche per le attività di pubblico spettacolo e più in generale per tutti i casi con Rvita pari a B1, B2 o B3 in cui si verifica che gli occupanti sono prevalentemente in piedi e la densità di affollamento è superiore a 0,7 persone/mq, vengono definiti i valori di larghezza unitaria in funzione del Rischio vita e del numero di piani serviti

Dimensionamento del luogo sicuro
Viene infine corretta la formula per la verifica della superficie lorda minima dei luoghi sicuri riportata negli esempi di dimensionamento delle vie d'esodo orizzontali e verticali contenuti nel capitolo S.4.

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