Prevenzione incendi negli edifici storici tutelati, nuove norme in Gazzetta
Pubblicata la nuova regola tecnica verticale per gli edifici sottoposti a tutela e aperti al pubblico
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 luglio il decreto del ministero dell'Interno 10 luglio 2020 contenente la nuova regola tecnica verticale per gli edifici sottoposti a tutela e aperti al pubblico, destinati ad archivi, musei, esposizioni, mostre e biblioteche. La nuova norma viene inglobata nel cosiddetto «Codice di prevenzione incendi» (Dm 3 agosto 2015), entra in vigore il 21 agosto (30 giorni dalla pubblicazione in "Gazzetta") e potrà essere utilizzata in alternativa alle specifiche norme di prevenzione incendi degli anni Novanta (decreto interministeriale 569 del 1992 e Dpr 418 del 1995) e al Regio decreto n. 1564 del 1942. Può essere applicata sia alle attività esistenti che a quelle di nuova realizzazione.
Sono escluse dal campo di applicazione della norma le attività temporanee collocate in edifici (sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio) che non ospitano permanentemente musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.
Per tali attività la norma resta comunque un utile riferimento. Va ricordato che è in fase di elaborazione anche una seconda Rtv per gli edifici tutelati, da inserire nel «Codice», che si applicherà a tutte le attività soggette a controllo (ad esclusione di archivi, biblioteche, mostre, musei, gallerie) se inserite in edifici sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 42 del 2004. La nuova Rtv pubblicata in "Gazzetta" va utilizzata ovviamente insieme alle altre Rtv eventualmente pertinenti e alla regola tecnica orizzontale contenente le misure comuni a tutte le attività regolate dal Codice.
La classe minima di resistenza al fuoco viene fissata a 30 per i compartimenti con quota di piano superiore a -1 metro; ma raddoppia per quote pari o al di sotto di -1 metro. Sempre in riferimento alla resistenza al fuoco, misure compensative sono possibili per: i locali aperti al pubblico dedicati a sale espositive, sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi; aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie superiore a 200 mq; e locali con affollamento superiore a 100 persone. In particolare, se in queste tipologie di ambienti, a causa della natura del bene tutelato, non fosse possibile l'adeguamento alla classe richiesta o la sua determinazione, il valore del carico d'incendio specifico di progetto (qf, d) - calcolato escludendo gli elementi strutturali portanti combustibili e i beni tutelati - deve risultare al di sotto dei 200 MJ/mq, inoltre deve essere attivato un sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello III di prestazione.
Quanto alla gestione delle emergenze, vengono definiti nel dettaglio i compiti e le funzioni del responsabile dell'attività e del coordinatore degli addetti al servizio antincendio. In particolare, il responsabile dell'attività nomina il coordinatore dell'unità gestionale Gsa, adotta il piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio prevedendo misure ad hoc in presenza di eventuali cantieri temporanei e mobili. Inoltre deve far sì che la pianificazione di emergenza sia integrata da un piano di limitazione dei danni. Quest'ultimo deve contenere misure e procedure per la salvaguardia dell'edificio e dei beni tutelati in esso contenuti, da mettere in atto in caso d'incendio. Per il dimensionamento delle aperture di smaltimento, il valore del carico di incendio specifico può non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti. Un'altra facilitazione riguarda la reazione al fuoco: non è richiesta la verifica dei relativi requisiti per i beni tutelati, compresi quelli costituenti arredo storico (librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio).
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