Progettazione

Prevenzione incendi, il governo semplifica le regole sugli impianti per il gas liquefatto

Inviato a Bruxelles lo schema di Dm Interno-Infrastrutture che modifica la regola tecnica (in vigore dal 12 agosto scorso) per gli impianti di distribuzione di Gnl

di Mariagrazia Barletta

Arriva a Bruxelles, per le verifiche di rito cui sono sottoposte alcune normative tecniche, lo schema di decreto predisposto dal Viminale insieme al ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, che corregge la regola tecnica di prevenzione incendi (entrata in vigore lo scorso 12 agosto) per gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, alimentati da serbatoi fissi di Gas naturale liquefatto (Gnl). Diverse le modifiche resesi necessarie per superare alcune difficoltà attuative emerse dall'applicazione delle nuove disposizioni e non creare ostacoli alla diffusione, sul territorio nazionale, dei combustibili alternativi per l'autotrazione, inevitabilmente destinati ad un uso sempre maggiore. Si tratta di piccolissime correzioni che non stravolgono il contenuto della norma.

Il dm Interno con la regola tecnica sugli impianti di distribuzione gas

Lo sviluppo di infrastrutture finalizzate alla diffusione di combustibili alternativi, da utilizzare nel settore navale e nel trasporto pesante su strada, è previsto dalla direttiva «Dafi» (direttiva 2014/9/Ue), recepita dall'Italia con il Dlgs 257 del 2016 che prevede l'implementazione di punti di rifornimento per il Gnl nei porti marittimi (entro il 31 dicembre 2025), nei porti della navigazione interna (entro il 31 dicembre 2030), nonché lungo le tratte italiane della rete centrale della Ten-T (entro il 31 dicembre 2025). In Italia si registra un incremento della flotta di mezzi pesanti alimentati a Gnl (circa 3mila unità nel 2020, secondo i dati di Federchimica, cui vanno aggiunti i mezzi transfrontalieri transitanti in Italia) e i punti di rifornimento crescono proporzionalmente alla domanda.

Lo schema di dm Interno di modifica del dm 30 giugno 2021

Per non creare ostacoli alla diffusione dei combustibili alternativi, sono state predisposte alcune puntuali modifiche alla normativa di prevenzione incendi, piccole correzioni che alleggeriscono alcune prescrizioni. Vengono modificate le prescrizioni sull'accesso alla stazione di rifornimento, e una prima facilitazione riguarda la viabilità interna che non deve necessariamente prevedere un itinerario stradale indipendente, rispetto a quello percorso dai veicoli a motore, per l'autocisterna che deve raggiungere il luogo di travaso per il rifornimento del serbatoio fisso. Quanto al rifornimento in modalità self-service, viene concessa una maggiore flessibilità per la scelta del punto in cui collocare il dispositivo di sicurezza, ad azionamento manuale, per il blocco dell'erogazione in caso di pericolo, purché vi sia un sistema che protegga l'operatore da eventuali perdite del prodotto in fase liquida. Piccole correzioni sono infine previste per le distanze di sicurezza e di rispetto stradale, restano però da osservare le relative prescrizioni contenute nel Codice della strada.

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