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Prevenzione incendi, guida in 10 tappe alla redazione del Piano di emergenza ed evacuazione

Esteso il perimetro di applicazione dell'obbligo. Le indicazioni di base per aziende pubbliche e imprese private

di Mariagrazia Barletta

Il nuovo decreto sulla gestione della sicurezza antincendio (decreto interministeriale 2 settembre 2021), che andrà in vigore il 4 ottobre 2022 sostituendo le corrispondenti norme attualmente in vigore (Dm 10 marzo 1998), ha esteso l'obbligo di redazione del piano di emergenza ed evacuazione. Ci saranno più aziende e uffici pubblici che saranno tenuti ad elaborare il documento, che, correlato alla valutazione del rischio, riporta le misure per la sicurezza antincendio in emergenza, specificando le azioni da mettere in atto in caso di incendio, le procedure di evacuazione, le disposizioni per chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco, le informazioni da fornire ai soccorritori al loro arrivo e le misure specifiche per assistere, in caso di emergenza, le persone con «esigenze speciali». Con il nuovo Dm rientrano nell'obbligo non solo le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ossia le attività elencate nell'allegato I al Dpr 151 del 2011, e i luoghi occupati da almeno 10 lavoratori, ma anche quelle attività aperte al pubblico (non soggette a controllo) che, indipendentemente dal numero di lavoratori, sono caratterizzate dalla presenza contemporanea di più di 50 persone. Potrebbero rientrare nel nuovo obbligo, ad esempio: gli uffici (soprattutto pubblici, ma anche privati), le attività che prevedono piccoli spazi per conferenze (oggi l'obbligo sussiste per capienze superiori a 100 persone e per spazi al chiuso di oltre i 200 mq), piccole scuole che non rientrano nel limite di assoggettabilità previsto dal Dpr (100 persone presenti), piccoli musei e gallerie non ricompresi in edifici sottoposti a tutela. Gli esercizi che per la prima volta saranno tenuti ad elaborare il piano di emergenza potranno farlo anche attraverso indicazioni schematiche, purché non siano inseriti in edifici complessi caratterizzati da affollamento. In ogni caso, per tutti i luoghi di lavoro tenuti a redigere il piano, vi sono dei passaggi imprescindibili da seguire per non sbagliare o dar vita, nella migliore delle ipotesi, ad un documento inutile. Ci sono poi alcune differenze tra nuova e vecchia normativa a cui dover stare attenti.

1 - Primo passo: la valutazione dei rischi
Il datore di lavoro adotta le misure per la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza in funzione dei rischi di incendio presenti nell'attività. E, tali misure, secondo il Dlgs 81 del 2008, devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda (o dell'unità produttiva) e al numero di persone presenti. A monte, dunque, del piano di emergenza ci sono la valutazione dei rischi aziendali, compresa la valutazione dei rischi d'incendio e di esplosione, e una conoscenza profonda dell'attività, della sua organizzazione, dei processi di lavoro, dell'ambiente e delle persone presenti. E, anche nella designazione degli addetti al servizio antincendio, il datore di lavoro deve tener conto delle dimensioni dell'azienda e dei suoi rischi specifici.

2 - Dalla valutazione dei rischi agli scenari di emergenza
Una volta che si conoscono profondamente la realtà aziendale ed i suoi rischi, è possibile individuare gli scenari che possono determinare una situazione di emergenza. Dunque, per ciascuno scenario di emergenza riportato nel piano vanno individuate le procedure di allarme e le altre azioni da mettere in atto al verificarsi di un possibile evento incidentale (come un'esplosione, uno scoppio, un terremoto, etc..), comprese le procedure di evacuazione. Dunque, oltre alla pianificazione della azioni da mettere in atto in caso di incendio, potrebbero esserci anche ulteriori scenari da considerare, come la presenza di situazioni di panico dovute all'affollamento, uno scoppio per il surriscaldamento di apparecchi a pressione, un allarme bomba nel caso delle scuole, un allagamento se l'area in cui si trova l'edificio è soggetta a tale rischio, etc.. Lo stesso rischio di incendio può dar vita a scenari differenziati e dunque ad azioni di contrasto differenti. In una stessa azienda, ad esempio, un incendio potrebbe riguardare il fotovoltaico, con tutte le difficoltà legate alla presenza di corrente continua e anche al rischio di elettrocuzione, o un deposito di materiali infiammabili o un macchinario deputato ad una particolare lavorazione. Dunque, i modi di agire in caso di emergenza sarebbero necessariamente diversi sia nell'uso dei mezzi di estinzione da utilizzare sia per le informazioni da fornire ai Vigili del Fuoco in fase di soccorso, ma anche per le azioni da compiere per mettere in sicurezza il luogo di lavoro e prevenire un'evoluzione rapida dell'evento. Le peculiarità dell'azienda, i rischi, gli scenari realisticamente prevedibili, devono essere considerati nel piano di emergenza, che deve essere aderente alle caratteristiche della specifica realtà lavorativa.

3 - La scelta degli addetti al servizio antincendio
I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze vanno scelti, come persone e come numero, in base alle azioni di contrasto dell'incendio e di evacuazione che gli stessi potrebbero dover affrontare al verificarsi degli scenari identificati, dai quali dipende anche il grado di preparazione da richiedere. Ogni compito: la messa in sicurezza degli impianti, l'attuazione dell'evacuazione del luogo di lavoro, la comunicazione con i soccorritori, il coordinamento delle azioni da mettere in atto in caso di emergenza, il contrasto di un incendio, presuppongono delle caratteristiche personali, abilità e richiedono una formazione specifica. Dunque, gli addetti al servizio antincendio vanno scelti adeguatamente. Devono saper operare in condizioni di stress, comunicare correttamente, avere particolari abilità manuali, saper agire prontamente. A designarli è il datore di lavoro o il dirigente e i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.

4 - Il numero di addetti
La normativa non dice quanti addetti bisogna designare, ma il numero dipende dalle dimensioni, dalla complessità e dalle peculiarità dell'azienda, dai rischi specifici, dalle azioni e procedure da eseguire. Il piano di emergenza ne deve identificare un «numero adeguato» - conferma il Dm 2 settembre 2021 – inoltre, «il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili». Resta ferma la possibilità, nei casi previsti dal Dlgs 81 del 2008 (art. 34 e allegato II), che il datore di lavoro svolga direttamente i compiti di prevenzione incendi ed evacuazione, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

5 - Attenzione alle «esigenze speciali»
Il nuovo decreto interministeriale introduce un nuovo concetto: l'attenzione alle persone con «esigenze speciali». Significa che, quando si pianificano le azioni da attuare in caso di emergenza, è obbligatorio tener conto non solo delle diverse disabilità (fisiche, motorie, sensoriali, cognitive), ma anche delle persone con altre esigenze speciali, come i bambini, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, le persone con inabilità temporanee o che non parlano bene l'italiano, etc.. Qualsiasi esigenza speciale, sia dei lavoratori che delle persone che hanno accesso al luogo di lavoro, deve essere considerata dal datore di lavoro che deve individuare le necessità particolari e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio e nell'individuazione delle procedure di evacuazione. Nel piano di emergenza va dunque prevista un'adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando «misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti» (ad esempio con sistema Evac - Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza). Dunque, la realtà e le esigenze a cui dover fare riferimento possono essere le più svariate. Farsi carico delle esigenze speciali degli occupanti significa preoccuparsi di qualsiasi esigenza che, se non soddisfatta, può generare difficoltà nell'esodo o nell'applicazione di una misura antincendio.

6 - I contenuti del piano, planimetria sempre obbligatoria
Rispetto al Dm 10 marzo 1998, non cambiano i contenuti del piano di emergenza. A differenza del Dm del 1998, però, il nuovo decreto rende sempre obbligatoria la presenza di una o più planimetrie da cui si evincano le caratteristiche distributive del luogo, con la destinazione delle varie aree e l'indicazione delle vie d'esodo e delle compartimentazioni antincendio. Le planimetrie, che dunque non sono più obbligatorie per i soli luoghi di lavoro di maggiori dimensioni o complessi, vanno previste in tutti i casi in cui vige l'obbligo del piano di emergenza, devono anche indicare l'ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione, degli allarmi e della centrale di controllo, dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili. Inoltre, rispetto al Dm 10 marzo 1998, la nuova norma obbliga a rappresentare nelle planimetrie anche i locali a rischio specifico, i presidi e gli ausili di primo soccorso e gli ascensori utilizzabili in caso di incendio.

7 - Le esercitazioni anche in condizioni di affollamento
Bisogna anche fare attenzione alle esercitazioni antincendio a cui devono partecipare i lavoratori, obbligatorie quando si è tenuti alla redazione del piano di emergenza. Ci sono infatti alcune innovazioni da tenere in considerazione. Il Dm 2 settembre 2021, infatti, contrariamente al Dm 10 marzo 1998, obbliga a tener conto, durante le esercitazioni, di eventuali situazioni di notevole affollamento e della presenza di persone con esigenze speciali. Non vanno più esclusi dalle prove i lavoratori la cui attività è essenziale per il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro, bensì possono essere esclusi a rotazione. Con le nuove norme, inoltre, l'esercitazione va ripetuta anche in caso di incremento significativo dell'affollamento.

8 - Il piano di emergenza va aggiornato
Come il Dvr, anche il piano di emergenza non è più un documento statico, ma va aggiornato. L'obbligo ricorre ogniqualvolta modifiche all'attività comportano mutamenti delle misure di prevenzione e protezione. L'aggiornamento deve prevedere l'informazione dei lavoratori e il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell'emergenza.

9 - La formazione e l'aggiornamento degli addetti
Il datore di lavoro deve assicurare la formazione degli addetti al servizio antincendio. Il decreto ha modificato leggermente i contenuti dei corsi di formazione e ha disciplinato anche quelli per i corsi di aggiornamento, che vanno ripetuti con cadenza almeno quinquennale. I contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio sono correlati al livello di rischio dell'attività (si veda l'articolo del 6 ottobre scorso).

10 - Per le attività esistenti primo corso entro il 4 ottobre 2023
I datori di lavoro che hanno già formato i loro addetti al servizio antincendio dovranno concludere il primo aggiornamento entro cinque anni dall'ultima attività formativa o di aggiornamento. Se al 4 ottobre 2022 (data di entrata in vigore del Dm) risultano trascorsi più di cinque anni dall'ultima attività di formazione o di aggiornamento degli addetti, il primo corso di aggiornamento va fatto entro il 4 ottobre 2023.

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