Urbanistica

Prevenzione incendi, impianti di distribuzione carburante: norma a Bruxelles, a gennaio in Gazzetta

Scarica il testo del Dm che sarà licenziata dalla Commissione Ue entro gennaio

di Mariagrazia Barletta

Percorre l'ultimo miglio verso la Gazzetta ufficiale la regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti fissi di distribuzione di carburante per autotrazione, alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto (Gnl). La bozza di decreto interministeriale Interno-Infrastrutture è giunta a Bruxelles per adempiere gli obblighi informativi ed è previsto che vi rimarrà fino al 4 gennaio 2021 e, se non emergeranno osservazioni, potrà essere licenziata dalla Commissione Ue e avviarsi verso la pubblicazione. L'adozione di una norma tecnica di prevenzione incendi per gli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione, alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto è stata prevista dal Dlgs 257 del 2016 di attuazione della direttiva 2014/94/Ue sulla realizzazione di infrastrutture per combustibili alternativi.

Va ricordato che lo stesso DLgs 257 del 2016 prevede l'implementazione di punti di rifornimento per il gas naturale liquefatto nei porti marittimi (entro il 31 dicembre 2025) e nei porti della navigazione interna (entro il31 dicembre 2030). Entro il 31 dicembre 2025 va anche realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per il Gnl (abbinati anche al Gnc), accessibili al pubblico almeno lungo le tratte italiane della rete centrale della Ten-T , al fine di assicurare la circolazione, in connessione con la rete Ue, dei veicoli pesanti alimentati a Gnl.

La norma tecnica sarà applicata agli impianti fissi di distribuzione di carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di Gnl di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate. Più in particolare bisognerà osservarla per gli impianti di nuova realizzazione e per quelli esistenti nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento. Per le modifiche che interesseranno gli impianti esistenti, la regola tecnica andrà applicata limitatamente alle parti interessate dall'intervento e non all'intero impianto. Gli impianti che alla data di entrata in vigore della regola tecnica disporranno già di un progetto approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco non dovranno osservare le nuove disposizioni.

Questi ultimi e quelli esistenti avranno, però, 90 giorni di tempo per adeguarsi alle norme di esercizio contenute nella nuova regola tecnica e che riguardano, tra l'altro, la sorveglianza, le prescrizioni per i piani di emergenza e la segnaletica di sicurezza, le operazioni di riempimento del serbatoio criogenico, di erogazione del Gnl e di campionamento e svuotamento del serbatoio. L'entrata in vigore del decreto è prevista dopo 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

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