Progettazione

Prevenzione incendi, niente rinnovo della Scia «parziale» per le strutture sanitarie

Le indicazioni dei Vigili per gli edifici, pubblici e privati, con in corso un piano di messa a norma

di Mariagrazia Barletta

Le strutture sanitarie, pubbliche e private, con in corso un piano di progressivo adeguamento alla normativa di prevenzione e protezione dagli incendi, non sono tenute a rinnovare la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) cosiddetta «parziale». Significa che, trascorsi cinque anni dalla presentazione della «Scia parziale» al Comando dei Vigili del Fuoco, non occorre attestare le immutate condizioni di sicurezza tramite il rinnovo periodico di conformità antincendio. A chiarirlo è la Direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica (con la nota numero 6413 del 2021) in risposta ad un quesito formulato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza.

Il chiarimento fa riferimento al Dm 19 marzo 2015 che ha aggiornato le norme tecniche antincendio per le strutture sanitarie, andando a modificare lo storico decreto del 2002 (Dm 18 settembre 2002). Il decreto del 2015 ha infatti introdotto un piano di adeguamento in fasi, organizzato in quattro scadenze, per le strutture sanitarie, con più di 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale o di ricovero. Il Dm del 2015 fissa quattro termini, entro cui le strutture ancora non in regola, sono tenute ad attuare precise misure di sicurezza antincendio. Ad ogni scadenza, bisogna attestare l'avvenuto adeguamento presentando una «Scia parziale» al Comando provinciale competente per territorio. Va inoltre considerato che ogni cinque anni le strutture sanitarie soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco devono presentare un rinnovo periodico della conformità antincendio. Con tale rinnovo si certifica l'assenza di variazioni rispetto alle condizioni di sicurezza antincendio accertate precedentemente con la Scia.

Niente rinnovo periodico per la «Scia parziale»
Da qui il quesito sottoposto alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, alla quale il Comando dei Vigili del Fuoco di Monza ha chiesto se, allo scadere dei cinque anni previsti per il rinnovo, le strutture sanitarie soggette al programma di adeguamento in fasi, dovessero presentare il rinnovo periodico di conformità attestante l'assenza di variazioni delle condizioni antincendio segnalate con le precedenti Scia, ancorché parziali. La Direzione centrale fa notare che non trascorrono mai più di cinque anni tra un termine del piano di adeguamento in fasi e quello immediatamente successivo. Dunque, non è necessaria l'attestazione di rinnovo periodico se viene presentata, in corrispondenza di una delle date intermedie del programma, la «Scia parziale». Quest'ultima, infatti, va ad assorbire l'obbligo di rinnovo della «Scia parziale» precedente. In altre parole, se si rispettano le scadenze stabilite dal Dm 18 marzo 2015, ciascuna «Scia parziale» non deve essere rinnovata tramite attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio. Per analogia, lo stesso criterio dovrebbe essere valido anche per le strutture ambulatoriali. Anche per esse, infatti, il Dm 19 marzo 2015 ha stabilito un preciso cronoprogramma con scadenze da rispettare attestando l'avvenuto adempimento tramite Scia.

Obbligo di rinnovo se non ci sono scadenze intermedie
Viene infine chiarito che «nel caso delle strutture sanitarie che, per l'adeguamento alla specifica normativa tecnica abbiano optato per le procedure ricomprese all'art. 5, comma 2 del D.M. 19 marzo 2015 e s.m.i., in considerazione dell'assenza di fasi intermedie, si ritiene che resti fermo l'obbligo di presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio entro cinque anni dalla presentazione della relativa Scia». Il riferimento è alle strutture che al 24 aprile 2015 (data di entrata in vigore del Dm 19 marzo 2015) avevano già pianificato, o stavano realizzando, lavori di adeguamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando e che, pur potendo volontariamente applicare la nuova normativa, avevano deciso di non farlo. In questo caso, infatti, non sono contemplate scadenze intermedie, ma è prevista un'unica Scia da presentare una volta portata a termine l'intera "messa a norma".

I rinvii arrivati nel 2020
Va ricordato che il Dm 20 febbraio 2020 ha prorogato le scadenze previste dal Dm 19 marzo 2015 (24 aprile 2016, 24 aprile 2019, 24 aprile 2022 e 24 aprile 2025 per le strutture ospedaliere; 24 ottobre 2015, 24 ottobre 2018, 24 ottobre 2021 per le strutture ambulatoriali oltre i 500 e fino a 1000 mq; 24 aprile 2016, 24 aprile 2019 e 24 aprile 2022 per gli ambulatori oltre i 1000 mq). I differimenti hanno riguardato le strutture sanitarie che avevano aderito al piano di adeguamento progressivo, ma che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, fossero impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima (si veda l'articolo del 4 marzo 2020).

Nuove norme dal 9 maggio 2021
Altra data da tener presente è il 9 maggio 2021, a partire dalla quale è possibile applicare le nuove norme per le strutture sanitarie inserite nel cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015, modificato dal Dm 18 ottobre 2019). La nuova regola tecnica (decreto interministeriale 29 marzo 2021) è al momento facoltativa e si applica in via alternativa al Dm 18 settembre 2002 (si veda l'articolo dello scorso 12 aprile).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©