Progettazione

Prevenzione incendi, operative le proroghe per la «messa a norma» delle strutture socio-sanitarie pubbliche

Pubblicato in Gazzetta il decreto del ministero dell'Interno. Slittano le scadenze intermedie ma resta fermo il termine «finale» del 24 aprile 2025

di Mariagrazia Barletta

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 febbraio, ed è in vigore dal giorno successivo, il decreto interministeriale (firmato dai ministri dell'Interno, della Salute e dell'Economia) che proroga di un anno le scadenze del piano di adeguamento alla normativa antincendio di ospedali e ambulatori. Più nel dettaglio, i differimenti riguardano le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento in fasi previsto del decreto del ministero dell'Interno del 19 marzo 2015, ma che, «per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima». Le deroghe arrivano per far fronte alle difficoltà, segnalate da diverse Regioni, connesse all'impiego, nei tempi stabiliti, delle risorse finanziarie stanziate per la "messa a norma" delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche. Sono diverse le scadenze programmate posticipate di un anno.

Ospedali con più di 25 posti letto
Vengono prorogate la seconda e terza scadenza che il decreto 19 marzo del 2015 ha fissato per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno, con più di 25 posti letto ed esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica del 2002 (Dm 18 settembre 2002). La seconda scadenza del 24 aprile 2019 viene prorogata al 24 aprile 2020 e quella del 24 aprile 2022 slitta al 24 aprile 2023. Resta fermo l'ultimo termine del 24 aprile 2025, entro il quale va completata la "messa a norma". La proroga di un anno delle scadenze intermedie del piano di adeguamento vale anche per quelle strutture che hanno scelto di procedere per singoli lotti di lavori, così come previsto dal decreto del 2015. Il differimento, inoltre, vale per le sole strutture che risultano in regola con gli adempimenti connessi alla prima scadenza del 24 aprile 2016.

Ambulatori con superficie maggiore di 500 mq
I rinvii riguardano anche le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500mq, esistenti al 24 aprile 2015 (data di entrata in vigore del decreto 19 marzo 2015). Per le strutture con superficie fino a 1000 mq, la seconda scadenza del piano di adeguamento del 24 ottobre 2018 risulta differita al 24 ottobre 2019. La terza ed ultima scadenza, anch'essa rinviata di un anno, è ora fissata al 24 ottobre 2022. Per le strutture che superano i 1000 mq, il secondo e terzo termine risultano prorogati rispettivamente al 24 aprile 2020 e 24 aprile 2023. Anche in questo caso, per beneficiare del rinvio, bisogna aver rispettato gli obblighi della prima fase del piano di adeguamento (i cui termini sono scaduti il 24 ottobre 2015 per gli ambulatori di superficie entro i 1000 mq e il 24 aprile 2016 per le strutture di superficie maggiore).

Accolta la richiesta della Conferenza delle Regioni per le strutture di cui si prevede la dismissione
Il decreto, recependo una richiesta espressa dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome aggiunge poi un'altra proroga: per le strutture sanitarie, per le quali, in base a strumenti di programmazione negoziata già stipulati con il ministero della Salute, si prevede la dismissione o la riconversione, le scadenze successive alla prima vengono abolite e viene fissato come termine ultimo per l'adeguamento il 24 aprile 2025 (nella richiesta di modifica avanzata dalla Conferenza delle Regioni tale termine era fissato al 31 dicembre 2021). Quest'ultimo differimento viene previsto «al fine di assicurare la corretta allocazione delle risorse pubbliche».

DM INTERNO-SALUTE-ECONOMIA SULLE SCADENZE DEL PIANO ANTINCENDIO PER OSPEDALI E AMBULATORI

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