Progettazione

Prevenzione incendi, pronte le regole per i luoghi di lavoro: piano di emergenza obbligatorio

Anche per attività con meno di 10 lavoratori (in presenza contemporanea di oltre 50 persone). Novità anche sulla formazione. I due provvedimenti approdati al comitato tecnico

di Mariagrazia Barletta

Qualificazione dei docenti che tengono corsi per lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Qualificazione anche dei tecnici che effettuano manutenzioni e controlli sugli impianti e le attrezzature antincendio. Pianificazione dell'emergenza più "inclusiva". Aggiornamento con frequenza almeno quinquennale per agli addetti antincendio, e corsi con contenuti minimi prestabiliti. Piano di emergenza obbligatorio anche per attività con meno di 10 lavoratori, se «caratterizzate dalla presenza contemporanea di più di 50 persone». Sono alcune delle novità più importanti contenute nei decreti interministeriali (che saranno firmati dai ministri dell'Interno e del Lavoro), presentati lo scorso 11 febbraio, sotto forma di bozze, in sede di Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts).

Si tratta di due dei tre decreti che andranno a sostituire il Dm 10 marzo 1998, che attualmente stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendi nei luoghi di lavoro, le misure di prevenzione e protezione da adottare e quelle organizzative e gestionali da attuare durante il normale esercizio dell'attività e in caso di incendio. L'aggiornamento del decreto del 1998 era stato previsto, più di dieci anni fa, dal "testo unico" sulla sicurezza, ossia dal Dlgs 81 del 2008. In sostituzione del Dm del 1998, il Tu sulla Sicurezza ha previsto l'adozione di uno o più decreti interministeriali (di competenza dei ministeri dell'Interno e del Lavoro) per stabilire: le misure di prevenzione e protezione per i luoghi di lavoro, i metodi per il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, i criteri per la gestione dell'emergenza, e i requisiti del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione antincendio.

Un primo decreto, in fase di definizione (ancora non è stato presentato in Ccts), coprirà il primo punto (misure di prevenzione e protezione) e sarà dedicato ai luoghi di lavoro ritenuti a basso rischio incendio, che non ricadono tra le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Questo Dm sarà parte integrante del cosiddetto "Codice di prevenzione incendi", ossia del Dm 3 agosto 2015 (per approfondire si veda l' articolo pubblicato lo scorso 14 gennaio scorso ). Un secondo decreto si occuperà invece della gestione dell'emergenza e dei requisiti e della formazione degli addetti antincendio. Un terzo provvedimento tratterà il controllo e la manutenzione degli impianti, compresi - e questa è una novità assoluta - i requisiti dei tecnici manutentori, che, per operare su impianti e attrezzature antincendio, dovranno essere qualificati. Questi ultimi due provvedimenti, sotto forma di bozze, sono stati, come già accennato, presentati all'ultima riunione del Ccts.

Dm su controlli e manutenzione impianti antincendio
La qualificazione dei tecnici manutentori è una novità assoluta e di grande impatto. Questa è trattata nello schema di decreto sui criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. «Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati», si legge nella bozza che definisce anche le modalità di qualificazione del tecnico manutentore, specificando anche che quest'ultimo «ha la responsabilità dell'esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alla regola dell'arte e al manuale d'uso e manutenzione».

Qualificazione dei tecnici manutentori
Innanzitutto i tecnici manutentori qualificati devono seguire un percorso di formazione (erogato da soggetti formatori, pubblici o privati), i cui docenti devono essere in possesso di precisi requisiti stabiliti stesso dal decreto interministeriale. Sono esentati dal frequentare il corso i tecnici che svolgono attività di manutenzione da almeno tre anni. I contenuti minimi dei corsi sono delineati nello schema di Dm. Tutti i tecnici (che siano obbligati o meno a seguire il corso qualificante) devono inoltre sottoporsi alla valutazione dei requisiti, che si concretizza nell'analisi del curriculum e in un esame suddiviso in una prova scritta, una pratica ed una orale, che si intende superato raggiungendo un punteggio minimo di 70 su 100. La qualifica di tecnico manutentore degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in seguito all'esito favorevole dell'esame. La commissione esaminatrice - composta da un dirigente dei Vigili del Fuoco affiancato o da due ispettori o da due direttivi del Corpo nazionale, uno con funzioni operative e uno con funzioni tecnico-professionali - è nominata dal direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, nel caso in cui la valutazione dei risultati dell'apprendimento sia effettuata dalle strutture centrali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco oppure è nominata dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco, competente per territorio, nel caso in cui la valutazione sia effettuata dalle strutture territoriali dei Vigili del Fuoco.

IL TESTO DEL DM SU CONTROLLI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTINCENDIO

Dm su gestione dell'emergenza e formazione degli addetti
Per quanto riguarda la gestione dell'emergenza, il futuro decreto interministeriale si applicherà a tutti i luoghi di lavoro. Non solo, limitatamente alle disposizioni che riguardano la nomina degli addetti antincendio e la loro formazione e aggiornamento (capitolo che riserva importanti novità), è prevista l'applicazione del Dm anche ai cantieri temporanei o mobili e agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Aggiornamento quinquennale degli addetti al servizio antincendio
Lo schema di decreto fa ordine sull'obbligo di aggiornamento periodico degli addetti antincendio stabilito dal Dlgs 81 del 2008. La bozza fissa i contenuti minimi dei corsi di aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio, che, in relazione al rischio, possono durare due, cinque o otto ore. Rispetto alla circolare del 2001 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, non varia la durata dei corsi, ma vengono modificati i contenuti. L'aggiornamento va completato almeno ogni cinque anni. L'obbligo decorre dalla data della formazione o dell'ultimo aggiornamento. Se alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale l'ultimo aggiornamento risulti essere erogato da più di cinque anni, il datore di lavoro dovrà ottemperare all'obbligo di aggiornamento degli addetti antincendio entro i successivi 12 mesi.

Cambiano i contenuti dei corsi di formazione
Rispetto al decreto 10 marzo 1998, cambiano i contenuti dei corsi di formazione per addetti antincendio, che restano suddivisi in tre percorsi diversificati in funzione della complessità dell'attività e del rischio incendi, della durata di quattro, otto o 16 ore.

Aggiornamento degli addetti al servizio antincendio anche in modalità Fad
L'attività di aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità Fad (Formazione a distanza) e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

Ampliato l'obbligo di redazione del piano di emergenza
Resta l'obbligo di predisporre un piano di emergenza in presenza di almeno 10 lavoratori e nei luoghi di lavoro che fanno parte di attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Ma l'obbligo viene ampliato anche ai luoghi di lavoro aperti al pubblico che, indipendentemente dal numero di lavoratori, sono «caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone». Per tali attività, purché non rientranti tra quelle elencate nel Dpr 151 del 2011 e non inserite in «edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento», viene previsto un piano di emergenza semplificato. Inoltre, per i datori di lavoro che non sono tenuti alla redazione del piano di emergenza, resta comunque l'obbligo di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che vanno riportate del Documento di valutazione dei rischi (Dvr).

Niente esclusione dalle esercitazioni dei lavoratori
Laddove vige l'obbligo del piano di emergenza, le esercitazioni antincendio vanno realizzate con cadenza almeno annuale, così come stabilito attualmente anche dal Dm 10 marzo 1998. Ma, se quest'ultimo esclude dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro, più flessibile è il nuovo Dm, la cui bozza prevede che possano «essere esclusi dalle esercitazioni, a rotazione, i lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro». Inoltre, secondo lo schema di Dm, il datore di lavoro deve effettuare un'ulteriore esercitazione non solo nel caso in cui si verifichi un incremento significativo del numero dei lavoratori, ma anche se aumenta sensibilmente l'affollamento (inteso come numero di presenze contemporanee).

Pianificazione dell'esodo più inclusiva
Il piano di emergenza non deve semplicemente contenere «specifiche misure per assistere le persone disabili», bensì «specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali». Si va ben oltre le disabilità: il piano di emergenza deve tenere in debita considerazione le diverse disabilità e anche le particolari necessità temporanee o permanenti degli occupanti per una pianificazione "for all". «Nel predisporre il piano di emergenza – si legge nello schema di decreto -, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, vibratori, anelli d'induzione) e messaggi da altoparlanti».

Corsi antincendio, definiti (per la prima volta) i requisiti dei docenti
Per la prima volta vengono definiti i requisiti e i titoli che devono possedere i docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento per addetti antincendio. In particolare, per i formatori nasce un'abilitazione ad hoc, che si raggiunge frequentando corsi tenuti dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e superando i relativi esami. In particolare, per i professionisti, se si è iscritti negli elenchi degli esperti antincendio tenuti dal ministero dell'Interno, per ricoprire il ruolo di formatori per la parte teorica e pratica dei corsi per addetti antincendio, bisogna anche frequentare (con esito positivo) un corso di 12 ore di esercitazioni pratiche tenuto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Si può essere esentati dal corso dei Vigili del Fuoco e si può insegnare anche senza essere iscritti negli elenchi del Viminale, se si ha esperienza (documentata) come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, di almeno 90 ore. I professionisti antincendio (iscritti nelle liste del ministero dell'Interno) possono "di diritto" tenere corsi, per la sola parte teorica, senza dover frequentare il corso dei Vigili del Fuoco.

Aggiornamento quinquennale anche per i docenti
Inoltre tutti i docenti, compresi quelli dispensati dal percorso abilitante, devono aggiornarsi con cadenza almeno quinquennale. In cinque anni i docenti dei corsi teorico-pratici devono accumulare 16 ore di formazione (di cui quattro ore riservate alla pratica). Per chi insegna solo la parte teorica tali ore scendono a 12. Diventano otto nel caso di docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli dal contenuto pratico. I corsi e i seminari per il mantenimento dell'iscrizione all'elenco del ministero dell'Interno sono validi anche per l'aggiornamento dei docenti, ma limitatamente alla parte teorica.

IL TESTO DEL DM SULLA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

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