Urbanistica

Prevenzione incendi, slitta (ancora) l'adeguamento per gli edifici residenziali di oltre 12 metri

Slitta al 31 gennaio 2022 il termine per le misure sui condomìni di altezza antincendio oltre i 12 metri

di Mariagrazia Barletta

Slitta il termine entro cui i condomìni di altezza superiore a 12 metri devono pianificare le azioni da mettere in pratica in caso di incendio. Risulta inoltre prolungata la validità delle attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio in scadenza. Da rivedere anche il calendario dell'aggiornamento obbligatorio dei professionisti iscritti nelle liste del Viminale. Sono gli effetti che il differimento dello stato di emergenza al 31 luglio ha sulle scadenze antincendio. La delibera del Consiglio dei ministri che proroga lo stato di emergenza è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30 aprile.

Gestione dell'emergenza nei condomini entro il 31 gennaio 2022
Per effetto della proroga dello stato di emergenza al 31 luglio slitta al 31 gennaio 2022 il termine entro cui i condomìni oltre i 12 metri (si considera l'altezza antincendio così come definita dal Dm «Termini e definizioni» del 1983) sono tenuti ad attuare idonee misure organizzativo-gestionali finalizzate ad affrontare un'eventuale emergenza causata dallo scoppio di un incendio, nonché a mantenere le condizioni di sicurezza nelle parti comuni. Più in generale, si tratta degli adempimenti introdotti dal decreto del ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 con il quale sono state modificate le norme sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione. La scadenza per portarli a termine, fissata in origine al 6 maggio 2020, risulta agganciata alla data di conclusione dello stato di emergenza da Covid.

Il differimento al 31 gennaio 2022 deriva infatti da una disposizione contenuta nel Dl Agosto (Dl 104 del 2020) che ha fatto slittare a sei mesi dalla fine dello stato di emergenza l'originaria scadenza del 6 maggio 2020 entro cui i condomìni avrebbero dovuto, come si diceva, attuare specifiche misure di tipo organizzativo-gestionale. Resta invece fisso il termine del 6 maggio 2021, sempre deciso dal Dm del 25 gennaio 2019, entro cui i condomìni di altezza superiore a 54 metri devono installare impianti di segnalazione manuale di allarme (con indicatori di tipo ottico ed acustico) e quelli di altezza superiore a 80 metri devono dotarsi di sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza. Va detto anche che i sistemi di segnalazione vanno sempre inquadrati nelle procedure di attivazione e diffusione dell'allarme, che rientrano nella pianificazione delle emergenze e precedono l'attivazione delle procedure di intervento. Per cui, una volta installati i sistemi di segnalazione e di allarme obbligatori, per un loro corretto ed efficace impiego e al di là della scadenza rinviata al 31 gennaio 2022 relativa alle misure organizzativo-gestionali, è bene comunque che negli edifici oltre i 54 metri si provveda comunque alla pianificazione delle azioni da attuare in caso di incendio, considerando appunto la presenza e l'utilizzo di tali sistemi.

"Congelate" le attestazioni di rinnovo periodico in scadenza
La proroga dello stato di emergenza impatta anche sugli atti amministrativi in scadenza e dunque sulle tempistiche che riguardano le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio, alla cui presentazione sono tenute tutte le 80 attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Le ricadute della proroga dello stato di emergenza sulle attestazioni di rinnovo periodico derivano dall'ormai noto articolo 103 del Dl «Cura Italia» (Dl 18 del 2020), modificato dal Dl Covid (n. 120 del 2020), secondo il quale gli attestati, i certificati, i permessi e le concessioni, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il termine dello stato di emergenza, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Considerando il rinvio al 31 luglio 2021, i 90 giorni scadono il 29 ottobre 2021. Dunque, come è stato precisato con la circolare della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco dello scorso 9 dicembre, la proroga degli atti amministrativi in scadenza prevista dall'articolo 103 del «Cura Italia» riguarda anche le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio e i corrispondenti procedimenti previsti dal Dlgs 105 del 2015 (Dlgs di recepimento della direttiva «Seveso III»). Al momento, dunque, salvo ulteriori proroghe, le attestazioni di rinnovo periodico la cui scadenza ricade nel periodo 31 gennaio 2020 – 31 luglio 2021 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2021.

Più tempo per l'aggiornamento obbligatorio, ma non per tutti
La proroga dell'emergenza interferisce infine anche con le scadenze dell'aggiornamento obbligatorio per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del ministero dell'Interno riservato ai professionisti antincendio. Non ha valore per coloro che risultavano già iscritti negli elenchi all'entrata in vigore del Dm 5 agosto 2011, ossia al 27 agosto 2011 (resta ferma la scadenza del 27 agosto 2021 per il secondo quinquennio di riferimento per l'aggiornamento di 40 ore per gli iscritti di vecchia data). La proroga invece può avere effetto sulle scadenze che riguardano i tecnici iscritti nelle liste del Viminale dopo il 27 agosto 2011, ma solo nel caso in cui il termine del primo o del secondo quinquennio di aggiornamento, per tali professionisti, ricada nel lasso di tempo che intercorre tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021. Se ci si trova in quest'ultima situazione, è possibile ottemperare agli obblighi formativi entro il 29 ottobre 2021 senza essere sospesi (fino al raggiungimento delle 40 ore di aggiornamento quinquennale) dagli elenchi dei professionisti antincendio.

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