Progettazione

Prevenzione incendi, strutture sanitarie: approvate le norme per la progettazione

La regola è stata licenziata ieri dal comitato tecnico. Applicazione su ospedali ambulatori e strutture sanitarie, incluse le aree commerciali

di Mariagrazia Barletta

Nella riunione di martedì 11 febbraio il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) ha licenziato in via definitiva la bozza di Regola tecnica verticale (Rtv) per la progettazione antincendio delle strutture sanitarie (ospedali, ambulatori e residenze sanitarie assistenziali). La nuova norma - espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva Ue e dopo la pubblicazione in "Gazzetta ufficiale" - andrà ad aggiungersi alle regole tecniche, specifiche per attività, che sono parte integrante del cosiddetto "Codice di prevenzione incendi" (Dm 3 agosto 2015, modificato dal Dm 18 ottobre 2019). La norma si applica agli ospedali e alle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa), con più di 25 posti letto. Rientrano nel campo di applicazione della Rtv anche le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (sono comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio) di superficie complessiva superiore a 500 mq. Per superficie complessiva - viene specificato con una nota - «si considera la superficie lorda della struttura compresa di servizi e depositi funzionali alla struttura sanitaria medesima». Per la progettazione della sicurezza antincendio delle case di riposo per anziani (con più di 25 posti letto) si rimanda invece alla specifica Rtv del "Codice" dedicata alle attività ricettive turistico-alberghiere (in vigore dal 22 settembre 2016).

Oltre a classificare le attività in base alla quota dei piani, al numero di posti letto e alle specifiche attività o destinazioni inserite nella struttura sanitaria, calibrando le misure in base a tali specificità, la norma tiene conto soprattutto della tipologia delle prestazioni offerte, individuando prescrizioni specifiche, differenziate in base al tipo di prestazioni erogate: in regime di ricovero ospedaliero, residenziale o ambulatoriale. Le Rsa possono rientrare nella prima o seconda categoria. Ovviamente la Rtv contiene prescrizioni complementari o sostitutive rispetto alle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della Rto, ma è sempre possibile far ricorso alle soluzioni alternative. Va ricordato, inoltre, che tutte le disposizioni del "Codice", incluse quelle definite nelle Rtv, possono diventare oggetto di procedimento di deroga. In presenza di Rtv, la valutazione del rischio di incendio da parte del progettista «è limitata agli aspetti peculiari della specifica attività trattata», come precisato nella Rto. E, nel caso delle strutture ospedaliere, la norma verticale specifica che la valutazione del rischio di incendio «deve tener conto della necessaria continuità anche in caso di incendio delle cure salvavita eventualmente erogate nell'attività sanitaria». Già la Rtv indica i valori di Rischio vita, differenziati in base alle diverse tipologie di attività e destinazioni funzionali. «Qualora il progettista scelga valori diversi da quelli proposti, è tenuto a indicare le motivazioni della scelta nei documenti progettuali», si legge nella bozza approvata.

La norma prevede anche prescrizioni specifiche per le aree commerciali inserite nelle strutture ospedaliere che erogano prestazioni in regime residenziale o di ricovero. Le aree commerciali non possono superare i 400 mq di superficie lorda. Ogni singola attività commerciale, inoltre, non può avere un carico di incendio specifico superiore a 200 MJ/mq. Si può arrivare a 600 mq solo se le aree commerciali sono inserite in un compartimento distinto e se il resto dell'attività è a prova di fumo. È ammessa un'estensione fino a un massimo di 1000 mq se, in più, l'area commerciale è dotata di un sistema automatico di controllo o estinzione dell'incendio. Per la progettazione della rete di idranti a servizio delle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale, ai fini dell'applicazione della Uni 10779, vengono fissati i seguenti parametri minimi di progettazione: livello di pericolosità 1 fino a 50 posti letto e 2 se il numero di posti letto è superiore a 50; la protezione esterna è richiesta nelle strutture con più di 50 posti letto. Viene prevista inoltre la protezione mediante una rete di idranti all'aperto per eventuali aree esterne, coperte o scoperte, con carico di incendio specifico superiore a 1200 MJ/mq, destinate anche temporaneamente allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico o scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi. Gran parte della strategia d'esodo si costruisce con la Rto. Due solo le prescrizioni: le aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, adibite ad unità speciali, devono consentire l'esodo orizzontale progressivo; nelle zone adibite ad unità speciali o cure intensive, nelle quali il paziente è collegato ad apparecchiature salvavita o endoscopiche, deve essere consentito l'esodo orizzontale progressivo nell'ambito delle stesse aree.

Una sezione della Rtv è dedicata alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale o di ricovero ospedaliero. Essa contiene misure progettuali complementari e aggiuntive rispetto a quelle che scaturiscono dall'applicazione della Rto. Più nel dettaglio, vengono fissati i livelli di prestazione da raggiungere per quattro specifiche misure: compartimentazione, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell'incendio, rivelazione e allarme.

La norma tecnica

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