Progettazione

Prevenzione incendi, tutti i chiarimenti sulle porte tagliafuoco nelle strutture sanitarie

In una recente circolare della direzione centrale per Prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco le informazioni non presenti nel codice

di Mariagrazia Barletta

Nelle strutture sanitarie, in caso di esodo orizzontale progressivo, il verso di apertura delle porte tra compartimenti adiacenti va definito utilizzando le regole del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015) anche quando si seguono le norme tecniche di stampo tradizionale, ossia i decreti 18 settembre 2002 e 19 marzo 2015. A chiarirlo è una recente nota della direzione centrale per Prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco.

Per le strutture sanitarie esistenti o di nuova costruzione, eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale, sia la regola tecnica del 2002 sia il Dm 19 marzo 2015 prescrivono l'esodo orizzontale progressivo per le aree di degenza e per le unità adibite ad unità speciali, come: le terapie intensive, i reparti di neonatologia, la rianimazione e le sale operatorie. Significa che, in caso di emergenza, i degenti che si trovano nel compartimento di primo innesco vengono spostati in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato spento o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso un luogo sicuro. Le due norme prevedono, inoltre, la presenza di almeno due uscite per ogni piano. Entrambe non specificano, però, quale sia il verso di apertura delle porte di comunicazione, da prevedere tra i compartimenti realizzati ai fini dell'esodo orizzontale progressivo. La circolare chiarisce che per determinarlo si fa riferimento al Codice di prevenzione incendi e in particolare al punto S.4.9.2 del capitolo sull'esodo, secondo il quale quando l'esodo orizzontale progressivo è assistito da personale specificamente formato, il verso di apertura delle porte tra i compartimenti può essere limitato alla sola direzione prevalente dell'esodo.

Sempre in riferimento alle strutture sanitarie, la circolare affronta anche il tema dei requisiti delle porte tagliafuoco quando le relative soglie non sono incombustibili. Più nel dettaglio, la direzione centrale risponde ad un quesito con il quale si chiede se è possibile individuare condizioni tali da mantenere in opera la pavimentazione incombustibile e la porta tagliafuoco se si dimostra che la loro presenza non inficia i requisiti di sicurezza dell'attività. Innanzitutto, viene ricordato che «anche per le porte tagliafuoco è vigente l'obbligo di verificare che le modalità di posa in opera siano coerenti con le condizioni di prova del prototipo certificato e omologato e che anche le variazioni delle soglie rispetto ai prototipi provati comportano la perdita di conformità».

In riferimento alla condizione descritta nel quesito, i Vigili del Fuoco precisano ancora che «qualora la variazione della soglia sia tale da presentare una configurazione ancora non conforme alla norma tecnica e con prestazione almeno pari a quella del prototipo certificato e omologato, l'adozione della variazione può considerarsi legittima in virtù del principio di proporzionalità». La direzione centrale ritiene inoltre che «qualora l'avvenuto accertamento della variazione sia riscontrato secondo le modalità previste dall'art. 4 del Dm 21 giugno 2004, la variazione suddetta si configuri come modifica non sostanziale». Dunque, «nel caso di porte tagliafuoco con soglia combustibile aventi prestazioni al fuoco non inferiori al prototipo che è stato certificato e omologato con soglia incombustibile, il mantenimento è autorizzato se oggetto di una apposita asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, sottoscritta sulla base dei risultati di prova desunti dal certificato e rapporto di prova».

Infine, la circolare fa presente che «l'accertamento è attestato con l'emissione di un corrispondente certificato, secondo le modalità previste dall'art. 4 del Dm 21 giugno 2004, posto a supporto dell'asseverazione concernente la prestazione (relativa a requisiti almeno pari a quella del prototipo certificato e omologato)». Inoltre, «le prove vanno condotte e differenziate tenendo conto della tipologia di materiale della porta, della presenza e delle dimensioni delle finestrature, degli accessori presenti, del tipo di fissaggio alla costruzione di supporto, della costruzione di supporto, del tipo di pavimentazione presente in corrispondenza della soglia, distinta sulla base della classificazione europea per pavimenti che la contraddistingue e del campo di applicazione diretto previsto dal citato decreto 21 giugno 2004».

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