Progettazione

Prevenzione incendi, in vigore dal 19 novembre le nuove regole sulle autorimesse

È la prima regola tecnica verticale che da volontaria diventa obbligatoria (invece della norma di 30 anni fa)

di Mariagrazia Barletta

Entra in vigore dal 19 novembre la nuova regola tecnica del Codice di prevenzione incendi sulle autorimesse di superficie superiore a 300 mq. Emanata con il decreto del ministero dell'Interno del 15 maggio 2020, la nuova regola verticale diventa cogente e abroga le vecchie norme prescrittive finora impiegate per la progettazione (Dm 1° febbraio 1986) e per il parcamento di autoveicoli a Gpl (Dm 22 novembre 2002). Si tratta di una svolta importante perché per la prima volta un regola tecnica verticale del Codice diventa obbligatoria, mandando tra l'altro in pensione una norma che ha superato i trenta anni di età , diffusamente riconosciuta per la sua rigidità. Il 19 novembre non è l'unica data da ricordare per l'antincendio, seppure sia la più importante. Ci sono infatti altre importanti scadenze che si avvicinano e molte le proroghe arrivate con le ultime leggi.

Accelerazione sull'utilizzo cogente del Codice
Tra l'altro il cambio di passo coinvolge un'attività molto diffusa, in quanto la Rtv si applica tanto ai grandi silos quanto ai più semplici parcheggi condominiali. «Noi pensiamo che ci sarà una grande accelerazione nell'applicazione del Codice attraverso la nuova Rtv sulle autorimesse, che porterà ovviamente anche ad un minor numero di complicazioni e di deroghe che oggi affollano gli uffici delle direzioni regionali», ha sottolineato pochi giorni fa il capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, intervenuto all'ottava giornata nazionale dell'ingegneria della sicurezza (organizzata dal Cni), durante la quale è stata ribadita la decisa intenzione di rendere il Codice il principale testo di riferimento obbligatorio per la prevenzione incendi. «Io sono rassegnato al fatto che ci vogliano ancora uno o due anni affinché il Codice prenda piede completamente in tutto il nostro Paese. Intanto acceleriamo sulla sua "metabolizzazione" attraverso la formazione dei professionisti e dei nostri ingegneri», ha ancora affermato Dattilo.

Cancellati i riferimenti dimensionali per rampe e corsie di manovra
Le autorimesse si aggiungono alle 42 attività soggette a controllo (ex non normate), rendendo attualmente il Codice cogente per 43 delle 80 attività indicate nell'elenco allegato al Dpr 151 del 2011. Un'altra novità importante riguarda i vincoli dimensionali e geometrici che erano nel Dm del 1986 e che vengono cancellati, in quanto non ve n'è traccia nella nuova norma. Dal 19 novembre cadono dunque le imposizioni dimensionali che riguardavano la larghezza delle corsie di manovra, la pendenza e il raggio di curvatura delle rampe. Una novità che tutti i progettisti, non sollo quelli antincendio, devono ben tenere a mente.

Le attività esistenti non vanno adeguate se sono già a norma
Va precisato che non è previsto alcun adeguamento per le autorimesse esistenti e in regola con almeno uno gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal Dpr 151 del 2011. Nessun adeguamento anche per le strutture per le quali sia possibile comprovare, sulla scorta di «atti rilasciati dalle amministrazioni competenti», che la progettazione sia stata eseguita conformemente alle norme di prevenzione incendi applicabili.

Alcune novità: valutazioni Atex e controllo dei fumi e del calore
Una grande semplificazione, rispetto alla precedente Rtv del Codice, riguarda le valutazioni Atex che possono essere omesse se le autorimesse sono progettate e gestite secondo quanto stabilito dalla Rtv stessa. Quanto al controllo dei fumi e del calore, e relativamente alla verifica dell'uniforme distribuzione delle aperture di smaltimento, si segnala l'introduzione di una nuova formula che permette di incrementare il raggio di influenza (R offset) oltre i 30 metri, applicabile per le autorimesse con aperture di tipo permanentemente aperte (SEa) e altezze dei locali non inferiori a 3,5 m. Inoltre viene considerato come soluzione conforme anche l'utilizzo di un sistema Svof (Sistema di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore), «se progettato e installato in conformità al technical specification prCEN/TS 12101-11 o equivalente».

Altre scadenze imminenti da ricordare
Come si diceva, oltre alla data del 19 novembre, ve ne sono altre da ricordare, che riguardano la scadenza a breve di termini e di proroghe recentemente approvate. Scade, ad esempio, il prossimo 31 dicembre il termine per l'adeguamento dei rifugi alpini. Entro la stessa data sono tenuti a presentare la Scia parziale i responsabili delle strutture turistico-alberghiere, ancora non in regola con le norme antincendio, localizzate nei territori del terremoto del Centro Italia e di Ischia e in quelli colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 (delibera CdM 8 novembre 2018).

La tabella con tutte le principali scadenze

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